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Legge

sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario

(Legge autoambulanze)

(del 26 giugno 2001)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 13 aprile 1999 no. 4881 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto 15 maggio 2001 no. 4881 R / 5029 Rparz. della Commissione speciale sanitaria,

decreta:

Capitolo I

Generalità e autorità competenti

 

Campo dapplicazione

Art. 1Questa legge definisce l’organizzazione ed il finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Servizio di soccorso sanitario).

 

Mezzi

Art. 2Lo Stato ed i Comuni assicurano il raggiungimento degli scopi della legge mediante:

a)l’organizzazione di un servizio di soccorso sanitario rispondente alle esigenze della popolazione,

b)l’offerta di prestazioni di qualità,

c)un’adeguata distribuzione delle strutture organizzative ed operative sul territorio,

d)il finanziamento del servizio di soccorso sanitario,

e)la formazione e l’aggiornamento del personale addetto,

f)l’approntamento ed il finanziamento di un concetto organizzativo e dei mezzi di soccorso necessari in caso di incidente maggiore,

g)l’integrazione del servizio di soccorso sanitario nell’ambito del servizio sanitario coordinato (SSC),

h)l’incoraggiamento del volontariato.

 

Autorità competenti

a) Consiglio di Stato

Art. 3Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all’applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze:

a)stabilisce il numero e la delimitazione dei comprensori regionali;

b)stabilisce i requisiti legali degli enti che assumono la gestione del servizio di soccorso sanitario;

c)calcola il contributo globale versato mediante contratto di prestazione (art. 18);

d)decide la ripartizione del sussidio cantonale d’esercizio (art. 19);

e)concede i sussidi di formazione;

f)decreta il consorziamento obbligatorio dei Comuni di uno stesso comprensorio ai sensi dell’art. 5.

 

b) Comuni

Art. 41I Comuni appartenenti ai comprensori previsti dall’art. 8 garantiscono un servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione.

2Il relativo servizio può essere svolto direttamente dagli stessi Comuni o attribuiti ad altri enti pubblici o privati.

3In caso di attribuzione del servizio a terzi, i Comuni del comprensorio stipulano collettivamente apposite convenzioni con gli enti che lo assumono.

Le convenzioni devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Stato.

4I Comuni di uno stesso comprensorio ed i consorzi costituiti secondo l’art. 5 sono tenuti ad assicurare il finanziamento dei servizi secondo i criteri stabiliti da questa legge ed in base alle convenzioni stipulate con gli enti.

 

c) Consorzi

Art. 5Se i Comuni di uno stesso comprensorio, stabilito dal Regolamento, non si accordano per l’attribuzione del servizio di soccorso sanitario, il Consiglio di Stato può decretarne il consorziamento obbligatorio in base alla legge sul consorziamento dei Comuni, per lo svolgimento dei compiti previsti da questa legge.

 

Ricorsi

a) Stato

Art. 61Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[1]

 

b) Comuni e consorzi

Art. 7I rimedi di diritto contro le decisioni degli organi comunali e consortili sono disciplinati dalla legge organica comunale e dalla legge sul consorziamento dei Comuni.

 

Capitolo II

Organizzazione

 

Comprensori

Art. 81Il servizio di soccorso sanitario è organizzato sulla base di comprensori regionali, definiti dal Consiglio di Stato nel regolamento secondo criteri di razionalità, efficienza ed economicità ed in base alle esigenze di coordinamento regionale e cantonale.

2Il servizio di soccorso sanitario deve essere svolto da un solo ente per comprensorio.

3In caso di necessità gli enti dei comprensori viciniori sono tenuti a prestare la loro collaborazione ed eventualmente a sostituire gli altri enti che non sono in grado di fornire le prestazioni prescritte.

 

Enti autoambulanza

a) Requisiti

Art. 91Gli enti autoambulanza secondo questa legge devono disporre di una struttura organizzativa, di personale qualificato, delle autoambulanze e delle attrezzature conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento.

2Gli enti autoambulanza si avvalgono del supporto dei volontari per favorire la solidarietà fra la popolazione e un migliore equilibrio finanziario nel rispetto degli obiettivi della presente legge.

 

b) Convenzioni

Art. 101Se il servizio di soccorso sanitario non viene svolto direttamente dai Comuni o dai consorzi, le modalità e le condizioni operative nei singoli comprensori sono definite in apposite convenzioni stipulate collettivamente fra tutti i Comuni del comprensorio e gli enti.

2Le convenzioni devono in particolare contenere:

a)gli obblighi e le prestazioni dell’ente;

b)le modalità di esecuzione delle prestazioni non definite dalla legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione;

c)gli accordi concernenti la partecipazione finanziaria del comune e le tariffe praticabili agli utenti;

d)la dotazione e le qualifiche professionali del personale impiegato nell’ente;

e)le autoambulanze e le altre attrezzature da impiegare nel servizio di soccorso sanitario;

f)le modalità di versamento dei sussidi comunali e cantonali.

Esse entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.

3I Comuni consorziati o associati hanno diritto di designare propri rappresentanti nell’organo direzionale dell’ente che assume la gestione del servizio di soccorso sanitario nel comprensorio.

 

c) Interventi

Art. 11Gli interventi di ogni singolo ente sono di regola limitati al comprensorio assegnato.

 

d) Tariffe

Art. 121Gli enti fatturano all’utente le proprie prestazioni sulla base di tariffe unificate per tutto il Cantone.

2In caso di mancato accordo fra la Federazione e gli enti assicurativi, la tariffa applicabile è stabilita dal Consiglio di Stato.

 

Trasporti e servizi speciali

Art. 131Il Consiglio di Stato può stipulare apposite convenzioni per assicurare in caso di necessità l’intervento coordinato di servizi speciali e la collaborazione di specialisti.

2Possono essere stipulate convenzioni in particolare:

a)per la ricerca, il soccorso ed il trasporto di feriti con elicottero;

b)per l’intervento di natanti di soccorso e di sommozzatori;

c)per l’intervento di guide alpine;

d)per l’intervento di cani da valanga.

3Sono riservate le disposizioni che regolano il coordinamento degli interventi in caso di incidente maggiore e ove sia dichiarato lo stato di necessità.

 

Centrale cantonale di allarme

Art. 141Le richieste di soccorso sanitario provenienti da tutto il territorio del Cantone, convergono ad una centrale cantonale di allarme, organizzata professionalmente, con numero telefonico unico.

2Essa distribuisce le chiamate e coordina gli interventi di soccorso.

3La gestione della centrale di allarme è attribuita alla Federazione prevista dall’art. 15.

4In caso di dichiarazione dello stato di necessità la centrale di chiamata passa sotto il controllo dell’apposito stato maggiore di condotta.

 

Capitolo III

Federazione cantonale

 

Federazione cantonale

Art. 151Gli enti sono membri della Federazione ticinese dei servizi autoambulanza (di seguito: Federazione).

2La Federazione ha i seguenti compiti:

a)favorisce la collaborazione tra gli enti e ne coordina l’operato;

b)fornisce la consulenza tecnica ed operativa agli enti e alle autorità incaricate dell’applicazione di questa legge;

c)rappresenta gli enti membri nelle trattative d’interesse generale;

d)può inoltre svolgere altri mandati speciali.

3La Federazione inoltre gestisce direttamente, per conto degli enti membri, attività di interesse generale e segnatamente:

a)la formazione del personale;

b)la gestione della centrale cantonale di allarme e di intervento;

c)l’organizzazione della condotta in caso di incidente maggiore;

d)il coordinamento delle attività e degli interventi con le altre componenti del settore sanitario cantonale.

4Le attività di interesse generale svolte dalla Federazione per conto degli enti membri, sono sussidiabili in base agli art. 16 segg.

5I costi residui dopo la deduzione dei sussidi cantonali e dei mezzi propri, sono ripartiti fra gli enti, secondo le disposizioni degli statuti.

6Gli statuti della Federazione devono essere approvati dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo IV

Finanziamento degli enti regionali

 

Finanziamento

Art. 16Il finanziamento dei costi d’esercizio degli enti regionali avviene mediante:

a)i sussidi comunali;

b)i sussidi cantonali;

c)le quote a carico degli enti assicurativi;

d)le quote degli utenti;

e)gli altri contributi e i ricavi da altre attività;

f)l’impiego del personale volontario;

g)le offerte, le donazioni ed i lasciti agli enti che assumono la gestione dei servizi;

h)la sponsorizzazione e le pubblicità private.

 

Comuni

Art. 17I Comuni ed i consorzi assicurano agli enti, nel limite delle convenzioni stipulate con loro, la copertura del fabbisogno riconosciuto dopo deduzione dei sussidi cantonali previsti dagli articoli seguenti e delle risorse degli enti stessi.

 

Sussidio cantonale alle spese d’esercizio

a) Principio

Art. 181Il sussidio cantonale è costituito dalla somma dei contributi globali versati agli enti regionali.

2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali.

3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

 

b) Importo totale

Art. 19La somma dei contributi globali versati mediante contratto di prestazione agli enti regionali è pari al massimo al 20% del totale cantonale dei costi d’esercizio riconosciuti.

 

c) Ripartizione

Art. 201I contributi globali ai singoli enti sono differenziati in modo che lonere pro capite a carico dei Comuni sia uguale per tutti i comprensori.

2Essi considerano unicamente i costi d’esercizio riconosciuti secondo il contratto di prestazione con il Cantone.

3L’ente di un comprensorio ha la possibilità di diminuire il proprio pro capite a dipendenza dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività o offerte, donazioni o lasciti.

 

Sussidio cantonale alla formazione

Art. 211Lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 90% i costi riconosciuti per la formazione del personale svolta dalla Federazione.

2Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per investimenti, solo dopo avere concordato con i comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.

3La competenza è del Consiglio di Stato.

 

Enti autoambulanza

Art. 221Gli enti regionali si adoperano per una gestione efficente ed economica con impiego equilibrato di personale professionista e volontario e con adeguato impiego delle risorse proprie.

2Essi assumono oneri per servizi non contemplati dal contratto di prestazione con il Cantone o per investimenti, solo dopo avere concordato con i Comuni od ottenuto da terzi la copertura dei costi.

 

Domande di sussidio

Art. 23Il regolamento di applicazione della legge stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria.

 

Capitolo V

Incidenti maggiori

 

Incidenti maggiori

a) Definizione

Art. 241Sono considerati incidenti maggiori quelli che, a causa del numero delle persone coinvolte, richiedono un impegno di personale e di mezzi eccedente la dotazione e le possibilità dei singoli enti.

2È riservata la dichiarazione dello stato di necessità in conformità della relativa legislazione speciale.

 

b) Organizzazione

Art. 251In caso di incidente maggiore l’organizzazione della condotta sanitaria avviene secondo un concetto preordinato che si avvale del coordinamento operativo dei mezzi appositamente predisposti, del personale e delle attrezzature degli enti.

2La pianificazione del concetto organizzativo avviene nell’ambito del Servizio sanitario coordinato.

3L’intervento sanitario è coordinato con quello degli altri specialisti (polizia, pompieri, protezione civile, esercito).

 

c) Costi degli interventi

Art. 261I costi degli interventi in caso di incidente maggiore sono a carico dei responsabili degli incidenti se noti oppure delle persone soccorse o trasportate e delle rispettive assicurazioni.

2Il Consiglio di Stato assume i costi dell’organizzazione, del materiale e delle attrezzature necessarie.

È riservato il cpv. 1.

 

Capitolo VI

Garanzie, norme transitorie e finali

 

Restituzione dei sussidi[2]

Art. 271Il Consiglio di Stato, entro 10 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi concessi in base a questa legge:

a)quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;

b)quando il beneficiario violi gravemente le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento;

c)quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazioni infondate, inveritiere o con documentazione falsa.

2È riservata l’azione penale.

 

Norma transitoria

a) Convenzioni

Art. 281Entro un anno dall’entrata in vigore di questa legge i Comuni dei comprensori regionali definiti dal Consiglio di Stato devono sottoporre per approvazione al Dipartimento competente le convenzioni con gli enti, stipulate secondo l’art. 10.

2Decorso infruttuosamente il termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato procede al consorziamento coattivo dei Comuni dello stesso comprensorio secondo l’art. 5.

 

b) Contratti di prestazione

Art. 291Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi ai costi di esercizio e a quelli d’investimento vengono erogati in base alle seguenti disposizioni:

a)Sussidi d’esercizio:

Nei conti preventivi dello Stato è stanziato annualmente un sussidio complessivo ai costi di esercizio degli enti regionali, pari al massimo al 25% del totale cantonale dei costi del personale riconosciuto.

b)Ripartizione fra i Comuni:

I)l’aliquota del sussidio cantonale alle spese d’esercizio per ogni singolo comprensorio è differenziata in modo che l’onere pro capite a carico dei Comuni sia uguale per tutti i Comuni;

II)l’ente di un comprensorio ha la possibilità di diminuire il proprio pro capite a dipendenza dei mezzi propri, in particolare mediante i ricavi da altre attività, offerte, donazioni o lasciti.

c)Sussidi agli investimenti:

I)lo Stato può sussidiare fino ad un massimo del 40% i costi d’acquisto riconosciuti delle ambulanze e delle relative attrezzature, segnatamente dei sistemi di comunicazione;

II)il Consiglio di Stato è competente fino al limite di cinquecentomila franchi;

III)importi superiori sono di competenza del Gran Consiglio.

2Nel frattempo il Consiglio di Stato è tuttavia autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento dei contratti di prestazione con enti pilota volontari.

3Quali criteri per limitare i crediti fino allentrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle prestazioni, la qualità delle prestazioni, gli obblighi contrattuali, gli accordi tariffali e la scadenza delle misure di risparmio.

 

Aggiornamento degli enti

Art. 30Su richiesta motivata, il Consiglio di Stato può, per giustificati motivi, autorizzare gli enti a dilazionare l’adeguamento dell’organizzazione del servizio e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti in base a questa legge.

 

Norma abrogativa

Art. 31È abrogata la legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autoambulanza del 24 maggio 1977.

 

Entrata in vigore

Art. 321Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell’entrata in vigore.[3]

 

 

Pubblicata nel BU 2002, 429.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

[3]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2002, 434.