DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 Regolamento concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2001

Regolamento

concernente il controllo delle attività economiche

del 28 agosto 2001 (stato 15 settembre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti l’articolo 106 lettera e della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l’articolo 157 dell’ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC),[1]

decreta:

Autorità competente

Art. 11Ogni Comune tiene il controllo delle attività economiche esercitate nel territorio comunale.

2Esso può affidare il controllo delle attività economiche all’Ufficio controllo abitanti o ad un altro ufficio, alla condizione che venga rispettato il presente regolamento.

 

Autorità di vigilanza

Art. 2[2]

 

Scopo

Art. 31Il controllo ha per scopo l’accertamento dei dati delle attività economiche che hanno la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune.

2[3]

3Il Comune comunica all’Ufficio del registro di commercio le nuove attività economiche sorte nonché le modificazioni avvenute, segnatamente i trasferimenti e le cessazioni.

 

Attività economiche; definizione

Art. 4Per attività economiche si intendono:

a)le ditte individuali;

b)le società in nome collettivo;

c)le società in accomandita;

d)le società anonime;

e)le società in accomandita per azioni;

f)le società a garanzia limitata;

g)le società cooperative;

ai sensi del Codice delle obbligazioni, nonché ogni altra attività economica indipendente, diretta a conseguire un guadagno o svolta dietro remunerazione.

 

Registrazione; catalogo dei dati

Art. 51Per le attività economiche la registrazione deve contenere i seguenti dati:

-eventuale ragione sociale;

-scopo;

-sede o recapito;

-numero d’identificazione dell’edificio, dell’abitazione o del locale occupato;

-cognome e nome del titolare, dei soci o dell’amministratore/degli amministratori;

-data dell’inizio dell’attività economica;

-data della cessazione dell’attività economica.

2Il Comune tiene i dati sotto forma di schede delle attività economiche.

 

Notifica

I. Personale

Art. 61L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’Ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.

2Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato non ha fatto la notifica personale.

 

II. Del locatore

Art. 71Ogni locatore deve notificare all’ufficio competente, con l’apposito modulo, l’insediamento di un’attività economica nello stabile da lui dato in locazione entro 8 giorni dall’entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva dell’occupazione in mancanza di contratto.

2Chi mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito di attività economiche sottostà alla medesima notifica, entro 8 giorni.

 

III. Documenti

Art. 81La notifica personale di inizio di un’attività economica deve essere corredata da tutti i documenti necessari per allestire il catalogo dei dati ai sensi dell’art. 5.

2Per le attività economiche esercitate nella forma di un’impresa iscritta nel registro di commercio occorre produrre il relativo estratto.

 

IV. Trasferimento o cessazione dell’attività economica

Art. 91Il trasferimento in un altro Comune o la cessazione dell’attività economica deve essere notificato all’ufficio competente, entro 8 giorni, dal titolare, da un socio, dall’amministratore o da un rappresentante.

2Il locatore deve notificare all’ufficio competente, entro 8 giorni dal fatto, il trasferimento o la cessazione dell’attività economica nello stabile dato in locazione; tale obbligo vale anche per chi cessa di mettere a disposizione il proprio indirizzo quale recapito per attività economiche.

 

V. Rapporto tra le notifiche

Art. 10La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro obbligo di notifica e viceversa.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2001.

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 291.


[1]  Ingresso modificato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.

[2]  Art. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.

[3]  Cpv. abrogato dal R 13.9.2023; in vigore dal 15.9.2023 - BU 2023, 285.