DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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404.150

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 : R di applicazione della L concernente l' assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici - 7 ottobre 1998

 

Regolamento

dell’assicurazione scolastica

(del 12 luglio 2016)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati gli art. 18 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990;

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Persone assicurate

Art. 11Sono assicurati obbligatoriamente dall’assicurazione scolastica (di seguito assicurazione) gli allievi regolari, uditori e ospiti che frequentano:

a)le scuole comunali, medie, speciali, medie superiori e professionali pubbliche;

b)le scuole dell’obbligo e speciali private.

2Beneficiano pure delle prestazioni di cui al cpv. 1 gli allievi seguiti dal servizio dell’educazione precoce speciale.

3Per la responsabilità civile sono pure obbligatoriamente assicurati i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati delle scuole comunali pubbliche, delle scuole dell’obbligo e speciali private e le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche.

4L’Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (di seguito ufficio), su domanda della direzione di istituto, può ammettere al beneficio dell’assicurazione gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. precedenti nei seguenti limiti:

a)per gli allievi, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile;[1]

b)per i docenti, limitatamente alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.

5La domanda di cui al cpv. 4 va inoltrata all’ufficio prima dell’inizio dell’anno scolastico ed è sottoposta per preavviso dalla competente sezione dell’insegnamento del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.[2]

6L’assicurazione entra in vigore per ogni allievo a partire dal giorno in cui comincia a frequentare la scuola e cessa al termine della scuola o quando egli è prosciolto dall’obbligo di frequenza; per i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati fa stato il periodo in cui essi sono in attività.

 

Capitolo secondo

Copertura per gli infortuni

 

Definizione di infortunio

Art. 21Per infortunio ai sensi dell’assicurazione s’intende qualsiasi danno, improvviso e involontario apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica o psichica.

2Si considerano infortuni anche:

a)il decesso o i danni alla salute prodotti dall’aspirazione involontaria di gas o vapori e dall’inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive;

b)gli stiramenti e gli strappi muscolari causati da uno sforzo repentino proprio;

c)i congelamenti, l’insolazione, i colpi di calore, come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo la scottatura prodotta dai raggi solari;

d)l’annegamento.

 

Limiti della copertura

Art. 3L’assicurazione risponde per gli infortuni che l’assicurato subisce:

a)durante le ore d’insegnamento impartite entro e fuori dell’area della scuola;

b)durante i momenti di non insegnamento pianificati e occasionali considerato il piano delle lezioni della classe, purché svolti all’interno dell’area della scuola. Gli allievi al cui vitto provvede la scuola sono assicurati anche durante il trasferimento per raggiungere il ristorante scolastico e durante l’intervallo di mezzogiorno entro l’area della scuola o negli spazi assegnati loro dalla scuola;[3]

c)in caso di uscite o commissioni per ordine del docente o dell’operatore scolastico specializzato durante le ore d’insegnamento e gli intervalli;

d)come pattugliatore della circolazione per ordine della scuola immediatamente prima e dopo le ore d’insegnamento;

e)durante le gite scolastiche ed escursioni effettuate sotto la guida del docente;

f)durante lo stage di orientamento professionale e gli incontri informativi se essi sono previsti nel programma di studio e non hanno luogo durante le vacanze scolastiche;

g)durante la partecipazione a corsi d’istruzione sportiva ed esami di capacità organizzati dalla scuola nell’ambito di «Gioventù e Sport»;

h)durante la partecipazione a cortei e rappresentazioni nell’ambito delle manifestazioni a cui la scuola prende ufficialmente parte;

i)durante le attività e i corsi diretti e organizzati dalla scuola;

j)durante gli spostamenti, sul tragitto ordinario, per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività e manifestazioni di cui alla lettera precedente;

k)durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario.

 

Casi non assicurati

Art. 41Sono esclusi dalla copertura gli infortuni derivanti da:

a)terremoti, inondazioni, scoscendimenti e altri cataclismi;

b)fatti di guerra, torbidi;

c)uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cm3, sia come conducente che come passeggero e uso di automobili come conducente;

d)partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;

e)esecuzione o partecipazione intenzionali a crimini e delitti;

f)uso di qualsiasi mezzo di trasporto aereo, del paracadute e simili, sia come conducente che come passeggero, ad eccezione dei voli civili autorizzati dalle direzioni di istituto;[4]

g)grave negligenza da parte dell’assicurato, salvo che l’allievo frequenti le scuole dell’infanzia, elementari o speciali;

h)stato di ubriachezza dell’assicurato.

2Sono pure esclusi dalla copertura il suicidio, l’automutilazione o il tentativo a tali atti, i danni alla salute in seguito a interventi, provvedimenti di cura e visite mediche che non sono cagionati da un infortunio assicurato, nonché gli effetti di radiazioni ionizzanti ad eccezione dei danni alla salute consecutivi a radiazioni dovute a trattamenti medici in seguito a un infortunio assicurato.

 

Infortunio mortale

Art. 5In caso di decesso l’indennità viene versata agli eredi legittimi secondo il diritto successorio.

 

Menomazione dell’integrità fisica[5]

Art. 61Il grado percentuale della menomazione dell’integrità fisica viene applicato nel modo seguente:[6]

perdita delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi, perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, paralisi completa, alienazione mentale inguaribile e che esclude ogni attività lucrativa, cecità totale

100%

perdita della facoltà visiva di un occhio

  30%

perdita dell’udito di ambedue le orecchie

  60%

perdita dell’udito di un orecchio

  15%

perdita del braccio all’altezza o al disopra del gomito

  70%

perdita di un braccio al disotto del gomito o di una mano

  60%

perdita di un pollice

  22%

perdita di un indice

  14%

perdita di un altro dito della mano

    8%

perdita di una gamba all’altezza o al disopra del ginocchio

  60%

perdita di una gamba al disotto del ginocchio

  50%

perdita di un piede

  40%

2L’incapacità funzionale assoluta di un arto o di un organo equivale alla sua perdita.

3In caso di perdita parziale o d’incapacità funzionale parziale, il grado di menomazione dell’integrità fisica e la relativa indennità sono ridotti proporzionalmente.[7]

4In caso di pregiudizio alla salute non elencato qui sopra, il grado di menomazione dell’integrità fisica si determina secondo le constatazioni mediche alla stregua delle percentuali precedenti.[8]

5Se in seguito all’infortunio sono state colpite più parti del corpo o organi, le percentuali vengono addizionate. Il grado di menomazione dell’integrità fisica non può comunque eccedere il 100%.[9]

6La determinazione del grado di menomazione dell’integrità fisica ha luogo quando lo stato dell’assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però entro 5 anni dall’infortunio.[10]

7L’indennità viene pagata senza interessi entro 6 mesi dal giorno in cui è stato fissato definitivamente il relativo importo.

 

Concorso di malattie e

circostanze estranee all’infortunio

Art. 7Se malattie preesistenti all’infortunio, o manifestatesi dopo di esso ma indipendentemente dallo stesso, oppure se altre circostanze estranee abbiano aggravato le conseguenze dell’infortunio, l’indennità è proporzionata alla parte di esse che risale all’infortunio, secondo il giudizio del medico.

 

Notifica dell’infortunio

Art. 8[11]Ogni infortunio deve essere notificato al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Sezione amministrativa (in seguito Dipartimento), entro 30 giorni da quello in cui è accaduto per il tramite della direzione di istituto.

 

Accertamenti sull’infortunio

Art. 91L’infortunio deve essere certificato da un medico.

2Il Dipartimento può in ogni momento avvalersi della collaborazione di un medico di fiducia per accertamenti e controllo sull’infortunio, le sue cause, le cure prescritte e le conseguenze transitorie o permanenti.[12]

 

Capitolo terzo

Responsabilità civile

 

Copertura assicurativa

Art. 101L’assicurazione copre l’assicurato contro le pretese di risarcimento danni formulate contro di lui in virtù della legislazione svizzera in materia di responsabilità civile, per:

a)lesioni corporali che comportano qualsiasi danno alla salute di persone o il loro decesso;

b)danni materiali, cioè distruzione, danneggiamento o perdita di cose.

2L’assicurazione protegge l’assicurato tanto contro le pretese fondate quanto contro quelle infondate o esagerate.

 

Assicurati

Art. 11Sono assicurati:

a)i direttori, i vicedirettori, i docenti e gli operatori scolastici specializzati di cui all’art. 1 cpv. 3 nell’esercizio delle loro funzioni;

b)gli allievi di cui all’art. 1 cpv. 1 e 2 nei contesti specificati all’art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quanto stabilito alla lettera k);

c)le persone in formazione nelle scuole professionali pubbliche, limitatamente all’orario di frequenza scolastica.

 

Rischi non coperti

Art. 12L’assicurazione non copre le pretese:

a)per danni provocati intenzionalmente o scientemente, oppure causati nell’esecuzione intenzionale di crimini o delitti;

b)fatte valere reciprocamente da direttori, vicedirettori, docenti e operatori scolastici specializzati nei confronti di figure analoghe;

c)per danno corporale fatto valere da allievi nei confronti di altri allievi;

d)fatte valere nei confronti dell’assicurato dai membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica;

e)nei casi in cui la responsabilità civile sia già regolata dal diritto federale.

 

Franchigia

Art. 13La franchigia a carico dell’assicurato in caso di danno materiale è di fr. 100.-- per sinistro.

 

Notifica di sinistro

Art. 141La direzione di istituto o gli interessati devono notificare al più tardi entro 30 giorni all’ufficio ogni sinistro che potrebbe coinvolgere la responsabilità civile dell’assicurato.

2L’assicurato che in seguito ad un sinistro riconosciuto è oggetto di una pretesa giudiziaria od extra giudiziaria o al quale è stata sporta denuncia penale è tenuto ad informare immediatamente l’assicurazione tramite l’ufficio.

3Gli atti giudiziari, le citazioni, la corrispondenza e ogni altro documento e informazione relativi al sinistro devono essere immediatamente inviati all’assicurazione tramite l’ufficio.

4L’assicurato ha l’obbligo di fare tutto il possibile per assecondare l’assicurazione nell’esame della pretesa o nella difesa dei suoi diritti. Gli è vietato, salvo esplicita autorizzazione dell’assicurazione, di riconoscere la fondatezza di una pretesa o di liquidarne l’ammontare in tutto o in parte.

5Gli atti e le comunicazioni destinati all’assicurazione vanno trasmessi all’ufficio.

 

Trattazione del caso

Art. 151L’assicurazione ha il diritto di trattare con i terzi che hanno fatto valere le pretese di risarcimento danni. Essa sostiene l’eventuale azione giudiziaria al posto dell’assicurato, che, a questo scopo, deve delegare ogni potere al rappresentante legale da essa designato.

2Le spese processuali sono sopportate dall’assicurazione, sempre che, aggiunte all’indennità accordata al danneggiato, non oltrepassino le somme massime previste dalla legge e dal presente regolamento.

3Quando in seguito ad un sinistro viene sporta denuncia penale contro l’assicurato, l’assicurazione risponde delle spese legali soltanto nel caso in cui ne assume la difesa.

 

Conseguenze delle infrazioni

Art. 16 Ogni infrazione dell’assicurato agli obblighi che gli incombono in caso di sinistro libera l’assicurazione dal suo obbligo di intervenire.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Abrogazione e entrata in vigore

Art. 171Il regolamento di applicazione della legge concernente l’assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998 è abrogato.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2016.

 

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 341.

 

 


[1]  Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[2]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[3]  Lett. modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[4]  Lett. modificata dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 432.

[5]  Nota marginale modificata dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[6]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[7]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[8]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[9]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[10]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[11]  Art. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.

[12]  Cpv. modificato dal R 7.11.2018; in vigore dal 9.11.2018 - BU 2018, 411.