Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate
alimentari e sugli oggetti d’uso
(del 30 settembre 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
-vista la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;
-visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,
decreta:
Scopo
Art. 1La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).
Autorità competente
Art. 2Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.
Procedura di ricorso
Art. 3Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Abrogazioni
Art. 4Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.
Entrata in vigore
Art. 51Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.[1]
Pubblicato nel BU 1996, 383.
[1] Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.