Regolamento
della legge per le famiglie
(RLFam)[1]
del 20 dicembre 2005 (stato 19 gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);
vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,[2]
decreta:
Competenze
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)
Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito: Dipartimento) applica la legge per le famiglie e il suo regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (di seguito: Divisione) e dei suoi Uffici.
2Il Dipartimento è in particolare competente per:[3]
a)revocare le autorizzazioni circa l’accoglimento di minorenni ai sensi della legislazione federale;
b)revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi dell’art. 26 della legge;
c)…;[4]
d)emanare le raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC;
e)stabilire l’ammontare della retta uniforme di cui all’art. 89;
f)emanare le direttive che regolamentano l’ambito dell’affidamento di minorenni a terzi;[5]
g)emanare le direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei nidi dell’infanzia, dei micro-nidi e dei centri extrascolastici.[6]
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)
Art. 2La Divisione è competente per:[7]
a)eseguire i compiti che le sono affidati dall’Osservatorio cantonale della politica familiare (art. 6 cpv. 2 della legge);
b)autorizzare l’apertura e la gestione di istituti e centri ai sensi della legislazione federale (art. 8 e 22 della legge, art. 13 OAMin);
c)emanare le direttive con cui vengono determinati contenuto e portata della carta dei servizi;
d)stipulare i contratti di prestazione;[8]
e)coordinare a livello strategico le risorse e prestazioni previste dalla legge (art. 1 lett. c) e art. 3 cpv. 3 lett. e) della legge);
f)rilevare i bisogni esistenti, determinare l’offerta e fissare l’ordine di priorità degli interventi da sostenere nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e nell’ambito dei provvedimenti di protezione di cui agli art. 3 cpv. 1, cpv. 1bis e 25 cpv. 2 della legge; il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio ogni 4 anni;[9]
g)assicurare l’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge;
h)promuovere ed esaminare le nuove attività di sostegno alle famiglie e i progetti generali;
i)erogare i sussidi per la costruzione di cui all’art. 3 cpv. 3 lett f) della legge;[10]
j)riconoscere ai fini del sussidiamento gli enti di cui agli art. 26 e 39 della legge;
k)infliggere le multe previste all’art. 26 OAMin e deferire al Ministero pubblico i casi di recidiva se reputa che la multa non sia sufficiente;
l)…[11]
Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)[12]
Art. 3[13]L’Ufficio dell’aiuto e della protezione:
a)fornisce le prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16 della legge e in particolare autorizza gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale;
b)è l’autorità ai sensi degli art. 12 e 23 OAMin;
c)esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne;
d)riconosce i provvedimenti di protezione ai sensi degli art. 15 e segg. della legge, riservate le competenze dell’autorità di protezione o giudiziaria.
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)
Art. 4L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani:
a)coordina le attività sussidiate in base alla legge tramite i contratti di prestazione;
b)collabora con le istanze preposte alla stipulazione dei contratti di prestazione nell’ambito delle attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni fondati su altre leggi;
c)decide il sussidio per le spese d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie;
d)decide il sussidio per le spese dei singoli collocamenti ai sensi dell’art. 32 della legge e di quelli ordinati dalla magistratura dei minorenni;[14]
e)determina l’importo a carico dei Comuni ai sensi dell’art. 30 della legge;
f)decide il sussidio per i progetti generali di cui al capitolo III della legge;
g)esercita la vigilanza sulle strutture di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni autorizzate;
h)assicura la necessaria consulenza ai Comuni e agli enti pubblici e privati per l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I della legge;
i)rimborsa ai nidi dell’infanzia, ai micro-nidi, alle famiglie diurne e ai centri che organizzano attività extrascolastiche i contributi alle famiglie di cui agli art. 29a-29d, 39a-39c, 48a-48c;[15]
l)definisce l’elenco delle formazioni riconosciute per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) della legge ai fini dell’autorizzazione e del sussidiamento.[16]
Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)[17]
Art. 5L’Ufficio rette, anticipi e incassi:[18]
a)calcola il contributo di mantenimento a carico dei genitori;
b)anticipa il compenso alla famiglia affidataria (art. 24 della legge) e, nei casi particolari stabiliti dal regolamento, i contributi delle famiglie ai centri educativi;
c)garantisce la copertura dei costi di collocamento eccedenti le capacità finanziarie dei genitori;[19]
d)esercita nei confronti dei genitori il regresso per i contributi anticipati;
e)rappresenta lo Stato dinnanzi alle autorità giudiziarie nel quadro delle azioni di regresso basate sull’art. 294 CC;
f)fa sottoscrivere ai genitori gli accordi relativi al contributo di mantenimento a loro carico quando il compenso o la retta eccedono le loro capacità finanziarie.[20]
Osservatorio cantonale della politica familiare
Composizione
Art. 61L’Osservatorio è composto dai seguenti membri, nominati dal Consiglio di Stato:
a)un rappresentante di ogni Dipartimento;
b)due membri designati dai Comuni ticinesi;
c)due rappresentanti del settore dei provvedimenti di protezione delle famiglie ai sensi della legge;
d)due rappresentanti del settore delle attività di sostegno alle famiglie ai sensi della legge;
e)due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge;
f)due rappresentanti del settore dei progetti generali ai sensi della legge.[21]
2Il rappresentante del DSS assume la carica di Presidente.
Art. 7[22]1L’Osservatorio resta in carica per il periodo di nomina deciso dal Consiglio di Stato.
2Esso è convocato dal Presidente o ad istanza di almeno quattro membri. In via eccezionale il Presidente ha la facoltà di consultare l’Osservatorio mediante la circolazione degli atti.
3L’Osservatorio può proporre all’attenzione del Consiglio di Stato misure di politica familiare e mandati di ricerca inerenti alla legge o a altre leggi cantonali e funge da consulente del Consiglio di Stato e del Dipartimento in materia di politica familiare.
Prestazioni
Attività di sostegno alla famiglia
1. Nidi dell’infanzia e micro-nidi[23]
A. Definizione
Art. 8[24]1Sono considerati nidi dell’infanzia i centri diurni con una capacità di accoglienza superiore a 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana; i centri diurni con una capacità di accoglienza da 5 a 10 bambini, di cui al massimo 4 da 0 a 12 mesi e aperti più di 15 ore alla settimana sono invece considerati micro-nidi.
2Non sono in particolare considerati nidi dell’infanzia né micro-nidi:
a)i centri diurni diretti e animati dai genitori o dai parenti dei bambini ospitati, oppure che accolgono bambini accompagnati e custoditi da un adulto;
b)i centri diurni che offrono esclusivamente un servizio di «baby sitting» occasionale, limitato ad un massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti;
c)i centri diurni destinati all’accoglienza di bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività specifiche (sport, musica, pittura, teatro, ecc.).
B. Autorizzazione
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia
1. Ubicazione e spazi[25]
Art. 91Il nido dell’infanzia deve essere ubicato in un luogo tranquillo e a piano terra o rapidamente evacuabile in caso di sinistro.
2È comunque necessario disporre dei seguenti spazi:
a)luogo separato e oscurabile per il riposo dei bambini al di sotto di un anno di età;[26]
b)locale separato attrezzato per l’igiene personale dei bambini e bagno separato per il personale;[27]
c)spazio cucina arredato e adeguato agli ospiti;
d)spazio multiuso (per le attività creative, i giochi, il movimento, i pasti, ecc.): superficie minima di 3 mq/bambino;
e)un’entrata separata dai locali di cui alle lettere a), b), c) e d);
f)spazio esterno: giardino compreso negli spazi occupati dal nido dell’infanzia o ampio terrazzo con un parco giochi accessibile nelle immediate vicinanze.
Art. 10[28]Il nido dell’infanzia deve disporre dell’attrezzatura necessaria all’accoglimento dei bambini e allo svolgimento delle attività quotidiane (sonno, pasti, igiene personale), così come di materiale ludico e pedagogico adeguato ai bisogni dei bambini delle diverse fasce di età.
Art. 111Il nido dell’infanzia deve essere in possesso di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia e disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI).
2Le installazioni elettriche devono essere conformi alle norme di sicurezza in vigore e con obbligo di installare prese salva-vita. È necessario disporre delle protezioni per le porte e le finestre, che devono pure essere dotate di vetri di sicurezza.
3Il nido dell’infanzia deve disporre di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza.
Art. 12Il nido dell’infanzia deve assicurare il rispetto delle seguenti regole:
a)condizioni igieniche dei locali e del materiale secondo le leggi vigenti;
b)ossequio delle norme relative alla conservazione e alla manipolazione delle derrate alimentari;
c)disporre della consulenza di un medico pediatra di fiducia o di un medico scolastico;
d)misure specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili;
e)misure in caso di epidemie;
f)disporre di farmacia di pronto soccorso.
Art. 131Il Direttore deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 15 OAMin e al beneficio di una formazione terziaria riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. l) in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia e disporre di un’esperienza di almeno 2 anni maturata negli ultimi 5 anni nel campo educativo, di cui uno nel settore dell’infanzia.[29]
2Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l).[30]
3In considerazione di situazioni particolari e per i micro-nidi, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1.[31]
a) Requisiti di base e orario di presenza
Art. 141Tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta e idoneo ai sensi dell’art. 15 OAMin.[32]
2Di regola, il tempo di lavoro a contatto diretto con i bambini non deve essere superiore a 8 ore quotidiane. Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 devono essere sempre presenti almeno due persone, di cui, di regola, almeno una formata. Prima e dopo gli orari summenzionati e in presenza di un numero inferiore a 4 bambini può essere presente una sola persona, di regola, formata. In caso di emergenza deve sempre essere immediatamente raggiungibile una seconda persona dell’équipe educativa.
Art. 151Il rapporto numerico personale educativo presente/bambini deve essere di (totale arrotondato per eccesso al prossimo numero intero):
–1 a 4 per bambini da 0 a 12 mesi;
–1 a 5 per bambini dai 13 ai 24 mesi;
–1 a 8 per bambini dai 2 ai 3 anni;
–1 a 12 per bambini dai 3 anni compiuti.[33]
2Nel conteggio può essere computato, ogni due unità formate e con una frazione pari a 0,30 unità di personale, uno stagiaire o apprendista maggiorenni iscritti ad una scuola riconosciuta, che svolgono un periodo di formazione pratica di almeno 5 mesi.[34]
3Nel conteggio non può essere computato altro personale ausiliario.
4Il totale delle unità necessario è approssimato al decimale per difetto o per eccesso.
Art. 161Oltre al direttore, l’équipe educativa deve disporre di una persona con formazione riconosciuta di livello secondario II professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitaria con specializzazione in prima infanzia ogni ulteriori tre unità.[35]
1bisLe formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l).[36]
2Per i nidi dell’infanzia che effettuano unicamente prestazioni parziali riconosciute (art. 13 cpv. 2), la Divisione può concedere delle deroghe rispetto a quanto previsto al cpv. 1.
3Il personale sprovvisto di formazione specifica deve possedere un’esperienza pratica possibilmente nell’ambito della prima infanzia, adeguate capacità educative e la disponibilità a seguire appropriati corsi.
Art. 17[37]L’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza.
Art. 181Le attività quotidiane sono organizzate in modo da rispettare i bisogni dei bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce d’età.
2Ai bambini fino a circa 18 mesi di età è assicurato il rispetto dei ritmi individuali; per i bambini più grandi è prevista una regolarità dei momenti dedicati al riposo, all’alimentazione e all’igiene personale.
3Le attività sono svolte in modo da incoraggiare l’apprendimento, l’autonomia personale, la comunicazione e il rispetto delle regole del gruppo.
Art. 191Il Direttore è responsabile del funzionamento complessivo del nido dell’infanzia, è parte integrante dell’équipe educativa, dirige, organizza e verifica l’attività del personale, struttura gli spazi, tiene i contatti con i genitori e definisce le iscrizioni e le modalità di affidamento dei bambini. Una frazione di tempo lavoro deve essere dedicata alla gestione del nido dell’infanzia. Questa frazione di tempo lavoro non dedicata direttamente alla cura dei bambini non è computabile ai sensi dell’art. 15 e deve essere compensata da personale educativo formato.
2Prima dell’ammissione il Direttore acquisisce le informazioni necessarie alla presa a carico del bambino, in particolare:
a)generalità e indirizzo;
b)informazioni circa lo stato di salute;
c)recapito telefonico del detentore dell’autorità parentale e di altre persone di riferimento.
3Deve essere favorito l’inserimento nella struttura con gradualità e con la partecipazione dei genitori.
4Se il nido dell’infanzia accetta anche collocamenti occasionali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per non disturbare le attività e i ritmi dei bambini che lo frequentano regolarmente.
Art. 201Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari.
2È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale.
Art. 211Il nido dell’infanzia deve disporre di una carta dei servizi comunicata ai genitori, che permetta loro di verificare direttamente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni erogate.
2La carta dei servizi deve in particolare descrivere i seguenti aspetti:
a)la sintesi dei fini e principi fondamentali cui l’ente si ispira;
b)l’informazione sulla struttura, sull’organizzazione e sulle prestazioni erogate;
c)i fattori e livelli di qualità;
d)le modalità di interazione dei genitori dell’utente con la struttura e le procedure di reclamo.
Ia. Requisiti per i micro-nidi
Art. 21a[38]I requisiti di autorizzazione dei nidi dell’infanzia elencati dal presente regolamento (art. 9-21) valgono anche per i micro-nidi.
Art. 221L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
Art. 231La Divisione rilascia l’autorizzazione al Direttore responsabile della conduzione della struttura.
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’UFaG esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del Direttore ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4Il Direttore è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
Art. 241I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.[39]
3Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
Art. 25Su richiesta, alla struttura può essere offerta, nei limiti delle risorse disponibili, la consulenza dell’UFaG, direttamente o tramite l’attivazione di Servizi o enti competenti.
I. Requisiti per i nidi dell’infanzia[40]
Art. 261Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare di sussidi i nidi dell’infanzia autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:[41]
a)dispongono di almeno 10 posti;
b)assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 10 ore continuate al giorno;
c)offrono un servizio di refezione di qualità;
d)presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni;
e)tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
f)presentano la documentazione completa richiesta;
g)hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
h)destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;[42]
i)nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del nido dell’infanzia e la cui composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del nido dell’infanzia;[43]
j)il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;[44]
k)che è iscritto a registro di commercio, se costituito nella forma dell’associazione;
l)gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;[45]
m)oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.[46]
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i nidi dell’infanzia autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1 soddisfano i seguenti requisiti supplementari:[47]
a)…;[48]
b)oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;[49]
c)prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare;
d)fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di almeno 60 posti;
e)…;[50]
f)adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.[51]
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. b) e h) e al cpv. 2 lett. f.[52]
Ia. Requisiti per i micro-nidi
Art. 26a[53]1Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i micro-nidi autorizzati che soddisfano inoltre cumulativamente i seguenti requisiti:[54]
a)assicurano un’apertura regolare di almeno 220 giorni all’anno e di almeno 8 ore continuate al giorno;
b)offrono un servizio di refezione di qualità;
c)presentano un piano di finanziamento sostenibile di almeno tre anni;
d)tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
e)presentano la documentazione completa richiesta;
f)hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
g)destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità autorizzata;[55]
h)nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del micro-nido e la cui composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa del micro-nido;[56]
i)il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;[57]
j)sono iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione;
k)gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;[58]
l)oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento.[59]
2L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. a) e g).
3Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i micro-nidi autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari:[60]
a)…;[61]
b)oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;[62]
c)prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare;
d)fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di almeno 60 posti;
e)…;[63]
f)adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.
4L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 3 lett. b) e f).
Art. 271L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)statuto;
b)piano di finanziamento triennale;
c)bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente;
d)preventivo di spesa;
e)lista attuale del numero e dell’età dei bambini ospitati;
f)elenco aggiornato del personale, relativa qualifica e contratti di lavoro;
g)copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglia.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
a)elenco del numero di giornate di presenza effettive dei bambini ospitati;
b)lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini ospitati;
c)elenco del personale con la retribuzione pagata durante l’anno, il bilancio, il consuntivo di esercizio.
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
2. Determinazione del sussidio
Art. 28[64]1Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle giornate di presenza determinanti moltiplicate per il contributo fisso giornaliero.
2Le giornate di presenza determinanti si ottengono moltiplicando le giornate di esercizio (totale massimo dei posti riconosciuti al fine della determinazione del sussidio moltiplicato per i giorni di apertura) con un tasso di occupazione stabilito annualmente dal Dipartimento.[65]
3Il contributo fisso giornaliero è calcolato dividendo per le giornate di presenza determinanti i costi complessivi riconosciuti moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3), dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi di esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.[66]
4Il sussidiamento cantonale e comunale dei nidi dell’infanzia non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari e degli oneri sociali del personale riconosciuto.[67]
5I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.[68]
3. Versamento
Art. 28a[69]1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle giornate di presenza effettive moltiplicate per il contributo fisso giornaliero, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2La giornata di presenza effettiva è computata a partire da un’occupazione minima di quattro ore; un posto può produrre al massimo una giornata di presenza.
3L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
4. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili
Art. 29[70]Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
III. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie
Art. 29a[71]1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.[72]
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 29b[73]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di una attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.[74]
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 29c[75]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.[76]
4. Micro-nidi
Art. 29d[77]I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.
IV. Sussidi per l’acquisto di arredamento e attrezzature[78]
Art. 30L’istanza per ottenere i sussidi deve essere presentata prima dell’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento e deve contenere i seguenti documenti in due copie:
a)una relazione sulla necessità dell’acquisto previsto;
b)una relazione tecnica sulle attrezzature e sull’arredamento richiesti, corredata dei piani 1:50 dei locali che si intendono arredare con la collocazione delle attrezzature;
c)il preventivo di spesa;
d)il piano di finanziamento.
A. Definizione
Art. 31[79]1È considerata famiglia diurna ai sensi delle seguenti disposizioni la persona, coppia o famiglia che si offre per accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, non più di 5 minorenni, di regola di meno di 12 anni, contemporaneamente.
2In considerazione di situazioni particolari l’UAP può eccezionalmente concedere deroghe a quanto previsto al cpv. 1.
Art. 32[80]La famiglia diurna che si offre regolarmente per almeno 15 ore settimanali deve annunciarsi preventivamente all’UAP.
C. Impedimenti all’accoglimento diurno
Art. 331Chi soggiace all’obbligo di annuncio deve soddisfare cumulativamente i seguenti presupposti e quelli previsti dall’art. 5 OAMin:
a)disporre di spazi differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni;
b)garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;
c)disporre di arredamento e materiale didattico e ludico commisurato all’età dei minorenni accolti;
d)disporre di adeguate misure di sicurezza secondo le indicazioni dell’Ufficio Svizzero per la prevenzione degli infortuni domestici (UPI);
e)adottare misure opportune per la prevenzione della diffusione delle malattie contagiose e per le prime cure di pronto soccorso;
f)disporre di un apparecchio telefonico e dei recapiti per le chiamate di emergenza;
g)avere almeno 18 anni;
h)occuparsi personalmente dei minorenni affidati;
i)garantire un buono stato di salute e una buona condotta di tutti i membri che compongono il nucleo familiare presso il quale il minorenne è affidato;
j)essere disponibili a partecipare a momenti di formazione;
k)offrire delle attività quotidiane rispettose di quanto stabilito all’art. 18.
2L’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 1 va autocertificato al momento dell’annuncio.
Art. 34[81]1L’UAP esercita la vigilanza sugli affidamenti diurni ed è l’autorità competente ai sensi dell’art. 12 OAMin.
2L’annuncio come famiglia diurna ai sensi dell’art. 32 del presente regolamento può essere fatto a enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento; la verifica dell’autocertificazione di cui all’art. 33 cpv. 2 del presente regolamento, così come le visite annuali previste dagli art. 12 cpv. 2 e 10 OAMin combinati possono essere delegati ad enti privati riconosciuti ai fini del sussidiamento.
3Se nel corso delle visite di cui al capoverso 2 gli enti riscontrano deficienze o difficoltà essi sono tenuti a segnalarle tempestivamente all’UAP.
Art. 35[82]Su richiesta, alla famiglia diurna e agli enti di cui all’art. 34 cpv. 2 e 3 del presente regolamento può essere offerta la consulenza dell’UAP, direttamente o tramite l’attivazione di servizi o enti competenti.
Art. 361Richiamati i requisiti di cui all’art. 11 cpv. 3 della legge possono beneficiare di sussidi per l’erogazione dei salari versati alle famiglie diurne affiliate gli enti preposti all’organizzazione di tali attività che:
a)dispongono di personale con adeguata formazione nel campo sociale o pedagogico o di una comprovata esperienza professionale specifica;
b)assicurano un’adeguata risposta ai bisogni espressi dalle famiglie su scala cantonale o regionale.
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, gli enti riconosciuti preposti all’organizzazione di tali attività che soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a)assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per quanto concerne la retribuzione del personale educativo;
b)promuovono l’offerta del servizio di accoglienza e verificano il grado di soddisfazione dei genitori a intervalli regolari;
c)garantiscono la formazione di base e la formazione continua delle famiglie diurne;
d)prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare;
e)adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.[83]
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 2 lett. e).[84]
Art. 371L’istanza di sussidiamento per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)statuto e nominativi dei membri degli organi;
b)preventivo di spesa dei salari delle famiglie diurne, di formazione, di aggiornamento e supervisione delle stesse;
c)elenco aggiornato delle famiglie diurne affiliate e dei soci dell’associazione;
d)copia del regolamento e del contratto tipo ente/famiglie;
e)bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto dell’ente.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
a)elenco del numero di ore prestate dalle famiglie diurne;
b)lista con il nome, l’età e il luogo di residenza dei bambini affidati nell’anno precedente;
c)elenco delle famiglie diurne con la retribuzione pagata durante l’anno;
d)conti consuntivi d’esercizio.
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio
Art. 381Il contributo dello Stato è stabilito a preventivo in base alle ore annue di accoglienza preventivate moltiplicate per il contributo fisso orario.
2Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore annue di accoglienza pianificate i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3).[85]
3I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, ai salari delle famiglie diurne nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.[86]
IV. Versamento
Art. 38a[87]1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore effettive di accoglienza moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.
2L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per fattori straordinari e imprevedibili
Art. 39[88]Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie[89]
Art. 39a[90]1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento.
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.[91]
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 39b[92]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.[93]
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 39c[94]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.[95]
3. Centri che organizzano attività extrascolastiche
A. Autorizzazione
Art. 40Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione le strutture che organizzano attività extrascolastiche con un’apertura regolare di almeno 15 ore settimanali per almeno 220 giorni nell’arco di un anno.[96]
Art. 411L’autorizzazione è concessa alle strutture che:[97]
a)dispongono di spazi e materiale didattico differenziati e adeguati all’età e al numero dei minorenni e al tipo di attività offerta;
b)dispongono di un certificato di collaudo delle misure antincendio conforme alle norme vigenti in materia edilizia;
c)rispettano le condizioni igieniche di cui all’art. 12, fatta eccezione della lettera c);
d)dispongono di un responsabile con un’adeguata formazione riconosciuta ai sensi dell’art. 4 lett. l) in campo sociale o pedagogico (incluso l’insegnamento). Le formazioni conseguite all’estero devono rispettare quanto previsto dall’elenco di cui all’art. 4 lett. l);[98]
e)dispongono di personale maggiorenne (ad eccezione di stagiaires o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione;
f)dispongono di almeno un’unità di personale educativo ogni 15 bambini accolti contemporaneamente e di una persona disponibile immediatamente in caso di emergenza;[99]
g)sono organizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori domestici, in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato o con comprovata esperienza;[100]
h)dispongono di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate d’emergenza;
i)hanno una base economica sicura, che va certificata mettendo a disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari;
j)dispongono di un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale;
k)dispongono di una carta dei servizi ai sensi dell’art. 21.
2In considerazione di situazioni particolari, la Divisione può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 1 lett. d).[101]
Art. 421L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
Art. 431La Divisione rilascia l’autorizzazione al responsabile della conduzione del Centro.
2Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’autorità esamina, in particolare con sopralluoghi, colloqui o richiedendo informazioni agli interessati e a terzi e, se necessario, facendo ricorso a periti, se sono adempiuti i requisiti.
3La decisione di autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e deve essere esposta all’utenza; essa decade con la rescissione del contratto del responsabile ed è revocata allorquando i requisiti per il suo rilascio non sono più soddisfatti e nei casi previsti dall’art. 20 OAMin.
4Il responsabile è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
Art. 441I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
2I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza così come possono richiedere l’accesso e l’invio di tutta la documentazione e di ogni informazione ritenuta necessaria.[102]
3Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
Art. 451Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge possono beneficiare di sussidi per l’esercizio i Centri retti da enti pubblici o privati che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:[103]
a)sono autorizzati;
b)dimostrano di organizzare delle attività extrascolastiche rivolte a minorenni in età della scuola dell’obbligo;
c)dispongono di almeno 10 posti;
d)dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, rimangono aperti dalle ore 7:00 alle 19:00 al di fuori dell’orario e del periodo scolastico;
e)offrono un servizio di refezione di qualità che soddisfa le norme igienico-sanitarie e le disposizioni in materia alimentare in vigore;
f)presentano un piano di finanziamento di almeno tre anni e una situazione finanziaria sana;
g)tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
h)hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione federale in materia;
i)presentano la documentazione completa richiesta dall’UFaG;[104]
j)nel cui organo esecutivo non siedono persone alle dipendenze del centro e la cui composizione così come le competenze strategiche e operative sono conformi alle direttive sull’organizzazione e la qualità socioeducativa dei centri che organizzano attività extrascolastiche;[105]
k)il cui organo di revisione è composto da persone che non siedono nell’organo esecutivo e sono indipendenti, ritenuto l’obbligo di effettuare una revisione limitata ai sensi della legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005;[106]
l)gli enti in cui i rapporti d’impiego sono disciplinati dal diritto pubblico devono rispettare quanto stabilito dal Dipartimento per ciò che concerne la retribuzione del personale riconosciuto;[107]
m)l’équipe educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;[108]
n)destinano almeno il 2% del preventivo di spesa riconosciuto alla formazione permanente del personale oppure svolgono almeno 12 ore di formazione all’anno per ogni unità di lavoro sussidiata;[109]
o)sono iscritti al registro di commercio, se costituiti nella forma dell’associazione.[110]
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i centri che organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai requisiti di cui al cpv. 1, soddisfano i seguenti requisiti supplementari:[111]
a)…;[112]
b)l’équipe educativa presenta un rapporto fra personale non formato e personale con formazione riconosciuta che rispetta quanto stabilito dal Dipartimento;[113]
c)prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo supplementare;
d)fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di almeno 60 posti;
e)…;[114]
f)adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei prezzi al consumo.[115]
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui ai cpv. 1 lett. d), n) e cpv. 2 lett. f).[116]
Art. 461L’istanza di sussidio per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’unità amministrativa competente e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)statuto;
b)piano di finanziamento triennale;
c)bilancio patrimoniale o bilancio di apertura e il rapporto di revisione relativi all’anno precedente, approvati dagli organi competenti previsti dallo statuto del Centro;
d)preventivo di spesa;
e)il numero e l’età degli ospiti;[117]
f)elenco aggiornato del personale, relativa qualifica e contratto di lavoro e piano di occupazione orario annuale.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’UFaG i seguenti documenti di consuntivo:
a)elenco del personale con le relative ore d’impiego e la retribuzione corrisposta durante l’anno;
b)un rapporto sull’eventuale scostamento rispetto ai dati di preventivo;
c)il bilancio e il consuntivo di esercizio;
d)il numero e l’età degli ospiti.[118]
3L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dei documenti di preventivo e di consuntivo.
III. Determinazione del sussidio
Art. 47[119]1Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo in base alle ore di lavoro pianificate per il personale riconosciuto impiegato moltiplicate per il contributo fisso orario.
2Il contributo fisso orario è calcolato dividendo per le ore di lavoro pianificate del personale riconosciuto impiegato i costi complessivi riconosciuti, moltiplicati per l’aliquota (al massimo 2/3) dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge computati nell’ultimo anno contabile consolidato.
3I costi massimi riconosciuti relativi all’onere finanziario (retta) a carico dei genitori, alla percentuale di contributo alle famiglie sulla retta, alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto nonché agli oneri sociali sono stabiliti tramite direttive del Dipartimento.
4Il sussidiamento cantonale e comunale dei centri non deve superare l’80% delle spese riconosciute di formazione, di aggiornamento e di supervisione, di materiale didattico e dei salari del personale riconosciuto.
IV. Versamento
Art. 47a[120]1Il sussidio versato a consuntivo corrisponde alle ore di lavoro effettive del personale riconosciuto moltiplicate per il contributo fisso orario, ritenuto che non può superare il contributo stabilito a preventivo.[121]
2L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
V. Adeguamento per eventi straordinari e imprevedibili
Art. 48[122]In caso di eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di lavoro del personale riconosciuto contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio.
VI. Contributi alle famiglie
1. Contributo universale per le famiglie[123]
Art. 48a[124]1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento.
2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.[125]
2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 48b[126]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad un centro che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LCAMal.
2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 48a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.[127]
3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia
Art. 48c[128]1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG a un centro che organizza attività extrascolastiche che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.
2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia.
3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 48a e 48b del regolamento; nel calcolo della retta il centro non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.).
4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al centro che organizza attività extrascolastiche. L’UFaG può versare adeguati acconti.[129]
4. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
Requisiti ai fini del sussidiamento
Art. 491Richiamato l’art. 11 cpv. 4 della legge, il gruppo organizzatore delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione deve inoltre:[130]
a)offrire un’attività continuata nel tempo e accessibile a tutti durante il periodo scolastico, cumulativamente per almeno 8 ore alla settimana;
b)promuovere adeguatamente l’offerta;
c)dimostrare il coinvolgimento attivo dei genitori nel progetto;[131]
d)disporre di uno spazio adeguato per l’accoglienza di gruppi di 15 persone contemporaneamente.
2In considerazione di situazioni particolari, l’UFaG può eccezionalmente concedere deroghe al requisito di cui al cpv. 1 lett. a).[132]
Costi d’esercizio riconosciuti
Art. 50Sono riconosciuti i seguenti costi d’esercizio documentati:
a)l’affitto e le spese accessorie del locale o dei locali adibiti all’attività;[133]
b) il materiale didattico e i costi per le attività dei bambini;[134]
c)i costi amministrativi e di formazione necessari all’organizzazione e la conduzione delle attività.[135]
Art. 511L’istanza per l’ottenimento dei contributi per l’anno successivo deve essere presentata ogni anno entro il 15 ottobre all’UFaG e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)eventuale statuto e nome dei responsabili;
b)la descrizione delle attività proposte, di un programma annuale di massima e degli spazi utilizzati;
c)preventivo di spesa;
d)giornate e ore di apertura;
e)modalità di promozione dell’offerta.
2Entro il 31 marzo di ogni anno vanno presentati all’unità amministrativa competente i seguenti documenti di consuntivo:
a)rapporto d’attività;
b)consuntivo del conto d’esercizio con eventuale rapporto di revisione.
Art. 521Il contributo dello Stato è stabilito dall’UFaG a preventivo, dedotta una parte dell’eventuale partecipazione comunale ai costi d’esercizio ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge versata l’anno precedente.
2Il sussidiamento cantonale e comunale delle attività non può superare il 90% dei costi d’esercizio riconosciuti.
Art. 53L’UFaG può versare un adeguato acconto del sussidio.
5. Consulenza sanitaria e sociale
Coordinamento
Art. 54Le prestazioni di consulenza sanitaria e sociale alle gestanti e ai genitori di bambini in età prescolastica sono coordinate ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. e) della legge e 4 lett. b) del regolamento.
Provvedimenti di protezione
1. Prestazioni di servizio sociale individuale
Modalità d’intervento
Art. 55[136]1L’UAP fornisce:
a)su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a, c, d, f della legge;
b)su mandato dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b della legge, di regola tali prestazioni vanno fornite entro tre mesi dalla richiesta; in caso di ritardo l’UAP informa il mandante; in caso d’urgenza l’UAP concorda con l’autorità competente le modalità della propria collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari;
c)su richiesta della famiglia o dei suoi singoli membri o dell’autorità di protezione o giudiziaria le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. e della legge.
2Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un operatore responsabile del dossier.
3Gli interventi di protezione si esplicano secondo l’approccio seguente:
a)elaborazione di un progetto d’intervento (bisogni, obiettivi, mezzi);
b)definizione del programma operativo degli enti che attuano il progetto d’intervento, i quali sono tenuti ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier;
c)valutazione dell’esito e, se del caso, modifica del progetto d’intervento.
4Nei casi di affidamento di minorenni presso terzi l’UAP può attivare e coordinare direttamente gli enti e i servizi pubblici e privati necessari per l’esecuzione dei compiti strettamente funzionali a fronteggiare i bisogni delle famiglie e dei minorenni.
5Per singole situazioni l’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’erogazione delle prestazioni previste all’art. 16 cpv. 1 lett. e) e f) della legge; in questi casi gli enti sono tenuti a designare un operatore responsabile del dossier.
Collaborazione fra autorità
Art. 55a[137]1Per poter erogare le prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’UAP deve poter disporre dei necessari elementi valutativi, in particolare in merito a motivi e scopi della richiesta, stato della situazione e ambiti da esaminare.
2In accordo con l’UAP, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria possono intimare alle famiglie di rivolgersi al suddetto ufficio per l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. a), c) e d) della legge per le famiglie.
3Dopo aver esaminato la valutazione socio-familiare di cui all’art. 16 cpv. 1 lett. b) della legge per le famiglie, l’autorità di protezione o l’autorità giudiziaria si accorda con l’UAP sulle modalità dell’esercizio del suo mandato come ufficio di controllo e d’informazione.
Raccolta ed elaborazione dei dati
Art. 55b[138]1L’UAP raccoglie tutti i dati necessari per lo svolgimento di quelli che sono i suoi compiti ai sensi del presente regolamento, segnatamente dei dati anagrafici, anamnestici e sociali.
2Tali dati devono essere raccolti nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati; a tale scopo l’ufficio si dota delle misure tecniche e organizzative appropriate.
Art. 561L’UFaM può fornire consulenza anche a terzi per orientare la segnalazione alle autorità competenti.
2L’UFaM può valersi della consulenza e della collaborazione di altri servizi specialistici.
2. Prestazioni di servizio educativo
Riconoscimento ai fini del sussidiamento
Art. 57Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono prestazioni di servizio educativo devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti:
a)intervenire secondo le modalità di cui all’art. 58;
b)presentare un piano delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi e le risorse necessarie per conseguirli;
c)presentare un piano di finanziamento triennale e una situazione finanziaria sana;
d)disporre di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito pedagogico, psicologico o sociale;
e)disporre, nel caso delle prestazioni di cui all’art. 18 lett. b) della legge, di spazi adeguati, conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi vigenti, e differenziati secondo l’età dei minorenni interessati.
Art. 581L’attivazione delle prestazioni di servizio educativo è di competenza dell’UAP, delle autorità di protezione o giudiziarie o, su delega dell’UAP, di altri enti e servizi.[139]
2Le prestazioni di servizio educativo vengono di regola fornite dai servizi entro un mese dalla richiesta; in caso di urgenza i servizi garantiscono all’autorità competente la collaborazione nell’ambito dell’adozione di misure cautelari.
Riconoscimento ai fini del sussidiamento
Art. 59Per poter essere riconosciuti gli enti che offrono accoglienza alle famiglie devono rispettare, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge, i seguenti presupposti:
a)offrire le proprie prestazioni durante tutto l’anno e sono accessibili 24 ore su 24, anche in un contesto di urgenza;
b)offrire un servizio di refezione o la possibilità di preparare dei pasti;
c)presentare un piano di finanziamento triennale, una situazione finanziaria sana e un catalogo delle prestazioni assicurate che definisce le categorie di utenti, gli obiettivi e le risorse necessarie per conseguirli;[140]
d)disporre di personale direttivo ed educativo in numero sufficiente con formazione in ambito pedagogico, psicologico o sociale o con provata esperienza professionale nel settore;
e)disporre di spazi adeguati, conformi alle norme di sicurezza e di igiene ai sensi delle leggi vigenti, e differenziati secondo l’età dei minorenni interessati.
4. Affidamento di minorenni a terzi
A. Disposizioni comuni
I. Obbligo di autorizzazione e modalità di esecuzione
Art. 60[141]1Un collocamento di minorenni presso terzi può essere deciso dal rappresentante legale del minorenne oppure dall’autorità di protezione o giudiziaria, previa valutazione del relativo bisogno, nell’interesse superiore del minorenne.
2I minorenni possono essere affidati solo a terzi autorizzati ai sensi della legislazione federale, della legge e del presente regolamento.
3Su richiesta dell’autorità di protezione o giudiziaria, o del rappresentante legale l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e - se del caso - prepara, esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo, tenuto conto dei principi di cui all’art. 21 e 23 della legge.
Art. 61[142]1Nel quadro di un affidamento del minorenne a terzi il progetto d’intervento ai sensi dell’art. 55 è definito progetto educativo.
2Nel progetto educativo vengono esposti, partendo dall’esito della valutazione del bisogno:
a)i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minorenne e della sua famiglia;
b)i dati anagrafici e le prestazioni offerte dalla famiglia affidataria o dal Centro educativo;
c)i motivi e gli obiettivi dell’affidamento relativi al minorenne e alla sua famiglia;
d)la prevedibile durata dell’affidamento;
e)il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione;
f)l’eventuale collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi specialistici;
g)la designazione del coordinatore del progetto educativo.
3La responsabilità dell’elaborazione dei punti da a) a f) è dell’UAP o dell’autorità giudiziaria o di protezione.
4A scadenze regolari l’andamento del progetto educativo rispetto agli obiettivi stabiliti deve essere verificato e, se del caso, modificato secondo l’evoluzione delle circostanze.
Art. 62[143]1L’affidamento di minorenni a terzi è oggetto di una convenzione scritta stipulata preventivamente tra il rappresentante legale del minorenne, l’autorità di protezione o giudiziaria da una parte e la famiglia affidataria o il Centro educativo dall’altra; nel caso in cui l’affidamento prosegua fino ai 20 anni compiuti ai sensi dell’art. 21 cpv. 4 della legge la convenzione è stipulata dall’interessato stesso.
2Tale convenzione disciplina i diritti e doveri delle parti e comprende in particolare:
a)il progetto educativo di affidamento;
b)l’ammontare del compenso dovuto alla famiglia affidataria o della retta dovuta al Centro educativo, riservata la parte assunta dallo Stato poiché eccedente le capacità finanziarie dei genitori;
c)chi si assume gli ulteriori costi di mantenimento (indumenti ecc.), i premi assicurativi, gli importi necessari per le vacanze ecc.;
d)chi prende le decisioni relative alla vita scolastica, alle prestazioni sanitarie, all’educazione religiosa, alla frequentazione di attività extra-scolastiche e alle vacanze del minorenne;
e)il disciplinamento delle relazioni personali;
f)durata e possibilità di disdetta della convenzione stessa.
3Quando l’esecuzione dell’affidamento è urgente la stipulazione della convenzione deve avvenire di regola entro un mese dall’affidamento.
4L’UAP elabora una convenzione modello che viene messa a disposizione delle parti interessate e su richiesta collabora nella stipulazione della convenzione.
Art. 63[144]1Entro tre mesi dall’affidamento chi accoglie il minorenne elabora un programma operativo e lo trasmette al responsabile del dossier; tale programma operativo deve essere aggiornato annualmente e in occasione di modifiche di rilievo.
2L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi.
V. Revoca dell’autorizzazione e provvedimenti
Art. 641In caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo gli art. 11 e 20 OAMin.
2Se appare necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP segnala tempestivamente la situazione all’autorità di protezione competente.[145]
B. Affidamento familiare
I. Obbligo d’autorizzazione
1. Principi
Art. 65[146]1Chi accoglie nella propria economia domestica un minorenne a scopo di affiliazione per più di un mese dietro compenso o per più di tre mesi gratuitamente deve essere autorizzato dall’UAP.
2I genitori affilianti devono richiedere l’autorizzazione prima di accogliere il minorenne, l’autorizzazione è nominale e si riferisce ad un minorenne determinato.
3Chi, nell’ambito di interventi in situazioni di crisi ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OAMin, accoglie regolarmente minorenni nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, deve essere autorizzato dall’UAP indipendentemente dalla durata dell’accoglimento.
4L’obbligo d’autorizzazione sussiste anche se il collocamento del minorenne è ordinato da un’autorità di protezione o giudiziaria o se il minorenne non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.
Requisiti
Art. 66[147]1L’autorizzazione è rilasciata per un affido determinato a chi soddisfa i requisiti di cui all’art. 5 OAMin ed è disposto a seguire corsi di formazione.
2Se l’affidamento deve essere disposto con urgenza, l’UAP effettua una prima indagine sommaria e, se del caso, rilascia un’autorizzazione limitata nel tempo ed eventualmente gravata di oneri e condizioni, al fine di esperire le ulteriori indagini necessarie.
3La documentazione atta ad attestare i requisiti viene stabilita dall’UAP mediante direttiva.
II. Spese per il mantenimento del minorenne affidato
Art. 671Il Dipartimento emana raccomandazioni relative al compenso di cui all’art. 294 CC.
2L’anticipo di cui all’art. 24 della legge corrisponde agli importi di cui al cpv. 1 ed è versato dall’URAI, indipendentemente dal fatto che il collocamento sia stato deciso dal rappresentante legale del minorenne o da un’autorità di protezione o giudiziaria.[148]
3Gli anticipi del compenso indebitamente percepiti devono essere rimborsati.[149]
Art. 68[150]1L’URAI fa valere le pretese derivanti dall’obbligo di mantenimento previste dal diritto di famiglia e trasmesse all’ente pubblico, fatta eccezione per la parte che eccede le capacità finanziarie dei genitori.[151]
2L’URAI può rinunciare totalmente o parzialmente al regresso se le circostanze lo giustificano.[152]
3Restano riservate le convenzioni internazionali e la legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.
Art. 69[153]1Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere un aumento di tale importo, l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare del contributo.
2Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
3L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
c) Determinazione dell’importo
Art. 701L’ammontare del contributo proposto ai genitori è calcolato facendo riferimento ai parametri utilizzati nell’ambito della Legge sull’assistenza sociale.
2Il contributo dei genitori viene coperto facendo in primo luogo capo ai mezzi finanziari vincolati al mantenimento del minorenne (alimenti, assegno figli di base, assegno integrativo, rendite completive, rendite AI ecc.) e cercando di ottenere il versamento diretto di tali mezzi all’URAI.[154]
Art. 711Il minorenne affidato deve essere assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.
2Il Dipartimento delle finanze e dell’economia può stipulare a favore dei minorenni affidati una polizza di assicurazione collettiva per i rischi di responsabilità civile.
IV. Obbligo di comunicazione
Art. 71a[155]Chi intende offrire servizi nell’ambito dell’accoglimento in famiglia ai sensi della Sezione 4a OAMin deve comunicarlo all’UAP ed è soggetto alla sua vigilanza.
V. Formazione, consulenza e mediazione
Art. 72[156]1L’UAP promuove, coordina o attua direttamente le iniziative di informazione, formazione, perfezionamento e consulenza per le famiglie affidatarie.
2L’UAP può delegare ad altri enti pubblici o privati l’esercizio dei compiti di cui al cpv. 1.
VI. Vigilanza
Art. 73[157]1L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia.
2Chi accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione dell’affidamento e a comunicare immediatamente all’UAP tutte le modifiche importanti delle circostanze (art. 9 OAMin).
Art. 741Per gestire istituzioni per minorenni che offrono provvedimenti di protezione è necessaria l’autorizzazione della Divisione.
2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3 OAMin).
Art. 75Il centro educativo deve disporre di un concetto quadro che descrive:
a)i fini e i principi fondamentali cui il centro si ispira;
b)il campo d’attività e gli obiettivi generali;
c)le tipologie di destinatari, le prestazioni corrispondenti e i risultati attesi per tipologia;
d)le indicazioni relative alla conduzione, all’organizzazione e al finanziamento del centro educativo.
Art. 76[158]1Per ogni funzione il centro educativo deve disporre di un profilo delle esigenze e una descrizione del posto.
2Il Direttore e il personale devono essere idonei ai sensi dell’art. 15 OAMin.
3Per quanto riguarda la formazione del Direttore e del personale e il numero di quest’ultimo fanno stato le disposizioni dell’ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure del 21 novembre 2007 (OPPM) e delle sue direttive.
4Il Centro educativo deve garantire una supervisione regolare e offrire una formazione continua al personale.
Art. 77Gli strumenti educativi e pedagogici a disposizione del centro educativo devono essere adeguati ai fanciulli ed agli adolescenti collocati e compatibili con gli obiettivi definiti nel concetto quadro.
d) Regolamento interno
Art. 781Il centro educativo deve disporre di un regolamento interno che descrive i diritti e i doveri delle persone interessate e le possibilità di reclamo interne ed esterne.
2I criteri di ammissione e dimissione devono essere disciplinati.
Art. 79I centri educativi devono tenere una lista dei minorenni accolti, conforme alle prescrizioni dell’art. 17 OAMin, e gli eventuali ulteriori documenti stabiliti dall’UFaG.
Art. 80Il Centro deve disporre di spazi adeguati all’attività e ai bisogni degli utenti.
Art. 81Ai centri educativi si applicano inoltre i requisiti di cui agli art. 11, 12 e 20.
Art. 821I Centri educativi che accolgono minorenni unicamente di giorno fornendo loro provvedimenti di protezione devono ottemperare ai requisiti di cui agli articoli precedenti, rispettivamente a quelli relativi ai nidi dell’infanzia se si tratta di minorenni di età fino ai tre anni.
2Il numero e la formazione del personale deve essere adeguato ai bisogni e al numero dei minorenni accolti.
Art. 831L’istanza di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni previste dall’art. 14 OAMin.
2L’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria; esso assicura la consulenza ai richiedenti.
Art. 84Si applica per analogia l’art. 23.
Art. 851I Centri educativi autorizzati sono tenuti a notificare all’UFaG l’elenco aggiornato degli ospiti e del personale.
2I rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
3I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza.
4Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
Art. 86Per poter essere riconosciuti, oltre alle condizioni poste dall’art. 26 della legge gli istituti devono soddisfare i requisiti per il riconoscimento federale e negoziare un contratto di prestazione.
Art. 871Nella decisione di riconoscimento sono indicate:
a)le linee direttive del centro educativo;
b)il numero di posti riconosciuti;
c)la durata del riconoscimento, che corrisponde alla durata del contratto di prestazione.
2Il Centro educativo è tenuto a comunicare immediatamente all’UFaG ogni cambiamento inerente alle condizioni di riconoscimento.
a) Determinazione del contributo globale
Art. 881Possono rientrare nei costi computati ai fini del calcolo del finanziamento degli enti solo i costi funzionali al perseguimento dei provvedimenti di protezione attuati in ossequio delle disposizioni della legge e del presente regolamento, in particolare degli art. 60 e segg.
2Il tasso d’ammortamento economico applicato a fine anno non può superare quello concordato nel contratto di prestazione.
3Agli enti privati possono essere riconosciuti, tenuto conto della loro situazione finanziaria, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi. Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato, mentre gli ammortamenti finanziari possono essere riconosciuti sino alla misura massima del 3% annuo sul valore iniziale.
4I costi del personale sono considerati al massimo nella misura riconosciuta dallo Stato ai suoi dipendenti con funzione analoga.[159]
Art. 89Richiamato l’art. 31 lett. d) della legge, dei ricavi del Centro educativo computati per la determinazione del contributo globale fanno parte:
a)il contributo corrisposto dai genitori, sotto forma di retta uniforme stabilita dal Dipartimento;
b)i redditi del patrimonio;
c)una quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o privati.
b) Ripartizione del contributo globale
Art. 90[160]I contributi dei Comuni vengono corrisposti secondo la seguente procedura:
a)entro la fine di giugno l’UFaG segnala ad ogni Comune quale sarà l’importo a suo carico in base ai contratti di prestazione stipulati con i Centri educativi e quali sono gli enti di sostegno alla famiglia noti al Cantone che adempiono le condizioni di sussidiamento cantonali;
b)entro la fine di settembre i Comuni segnalano all’UFaG i contributi versati nell’anno corrente quale partecipazione a costi ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 della legge;
c)l’UFaG intima ai Comuni l’importo definitivo a loro carico, che va corrisposto entro la fine di dicembre.
3. Assunzione delle spese di collocamento in Istituti non riconosciuti
Art. 911L’assunzione delle spese di collocamento in un centro educativo non riconosciuto dallo Stato ai fini del sussidiamento è possibile solo previa decisione di assunzione dei costi da parte dell’UFaG.[161]
2In assenza di tale autorizzazione le spese derivanti dal collocamento sono a carico dell’ente collocante.
Art. 921L’istanza di assunzione dei costi va presentata preventivamente dall’Istituto per conto del rappresentante legale del minorenne oppure dell’autorità tutoria o giudiziaria che ha deciso il collocamento.
2La stessa deve essere accompagnata dall’elaborazione di un progetto educativo ai sensi dell’art. 61.
3In presenza di collocamenti urgenti l’istanza deve essere inoltrata entro cinque giorni dal collocamento.
4In caso di collocamenti in Istituti situati in altri Cantoni fa stato la procedura prevista dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali.
Art. 931Per principio può essere assunta la spesa di collocamento in centri educativi fuori Cantone e all’estero che cumulativamente:
a)sono autorizzati in base alla legislazione del Cantone o Stato di sede;
b)soddisfano i requisiti posti dalla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali o sussidiariamente i requisiti previsti per i centri situati nel Cantone.
2Se la legislazione dello Stato di sede prevede dei requisiti equivalenti a quelli cantonali, fa stato il riconoscimento di quell’autorità.
4. Retta eccedente le capacità finanziarie dei genitori
Art. 94[162]1La parte di retta che eccede le capacità finanziarie dei genitori è assunta dall’URAI e versata al Centro educativo.
2Laddove il contributo al mantenimento a carico dei genitori non è ancora stato determinato mediante convenzione o sentenza, o laddove s’intende ottenere una modifica di tale importo,
l’UAP accompagna i genitori nella procedura volta a stabilire il contributo di mantenimento a loro carico, calcolato dall’URAI, che fa sottoscrivere agli obbligati un accordo circa l’ammontare dello stesso.
3Se ciò non fosse possibile, l’URAI intenta la relativa azione civile dinnanzi all’autorità giudiziaria competente.
4L’URAI può delegare a terzi le azioni di regresso.
Determinazione dell’importo a carico dei genitori
Art. 95Si applica per analogia l’art. 70.
Art. 961Laddove la retta eccede le capacità finanziarie dei genitori e la quota parte assunta dagli stessi a titolo di contributo al mantenimento non è ancora stata determinata mediante convenzione o sentenza, la retta è anticipata dall’URAI in attesa di detta determinazione.[163]
2Nei casi di affidamento ordinati dall’autorità di protezione o giudiziaria o indicati dall’UAP, l’URAI anticipa parimenti il contributo di mantenimento a carico dei genitori allorquando lo stesso non è stato corrisposto per più di tre mesi; l’anticipo comprende pure le rette rimaste scoperte nei tre mesi precedenti la richiesta del Centro educativo.[164]
3Al regresso si applicano per analogia le disposizioni di cui all’art. 68.
Accoglimento in altri Istituti
Art. 971L’autorizzazione di cui all’art. 13 OAMin agli Istituti che non rientrano nel campo d’applicazione dei Capitoli primo e secondo è rilasciata dalla Divisione.
2Si applicano requisiti e procedura previsti dalla legislazione federale e a titolo supplementare e per analogia quelli del Capitolo primo e secondo, ritenuto che la Divisione può prevedere deroghe se giustificate dalle peculiarità dell’istituto.
Progetti generali
A. Informazione
Art. 981L’accesso all’informazione di cui all’art. 33 della legge viene assicurato direttamente dallo Stato o, su mandato, da terzi.
2Tutti i servizi ed enti attivi nel sostegno alle famiglie e nella protezione dei minorenni sono tenuti a trasmettere regolarmente alla Divisione, o al terzo da essa designato, la documentazione completa e aggiornata relativa alle prestazioni erogate.
B. Progetti di prevenzione, sensibilizzazione, formazione o ricerca
I. Riconoscimento dell’ente promotore
Art. 99L’istanza di riconoscimento dell’ente promotore va inoltrata all’UFaG e deve comprendere:
a)statuto e composizione degli organi;
b)presentazione dell’ente;
c)descrizione del progetto;
d)indicazione degli obiettivi;
e)eventuali collaborazioni con terzi;
f)mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;
g)eventuale quantificazione delle prestazioni;
h)preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;
i)modalità di valutazione dell’esito.
II. Requisiti per il sussidiamento del progetto
Art. 100Per poter essere sussidiati i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge devono essere di interesse cantonale.
C. Associazioni di coordinamento delle famiglie diurne
Art. 101Il sussidiamento cantonale e comunale a favore delle prestazioni di coordinamento delle attività di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. b) della legge non deve superare il 90% delle spese riconosciute.
Disposizioni comuni relative al sussidiamento
A. Costruzione
I. Acquisto di terreni e di edifici
Art. 1021Prima di avviare la procedura di acquisto di terreni o di edifici deve essere trasmessa al Dipartimento una proposta preliminare con una relazione che ne indichi la zona di influenza e la tipologia.
2La relazione deve essere corredata dai seguenti documenti in tre copie:[165]
a)cartina scala 1:2000 del comprensorio comunale in cui si vuole edificare o nel quale ha sede l’edificio che si intende acquistare o ammodernare;
b)estratto di mappa ufficiale 1:500 con indicata l’ubicazione dell’edificio, gli accessi veicolari e pedonali, le zone destinate a verde e le distanze da servizi pubblici di trasporto;
c)rilievo dell’edificio in scala 1:100 completo di piante, facciate e sezioni;
d)estratto del registro fondiario;
e)costo del sedime o dell’edificio;
f)piano preliminare di finanziamento dell’acquisto;
g)statuto o indicazioni sulla forma giuridica che si intende dare all’ente che gestirà la struttura.
Art. 103Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare all’acquisto, l’ente promotore che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare una richiesta di sussidio corredata dai seguenti documenti in tre copie:[166]
a)istrumento di acquisto della proprietà;
b)piano di finanziamento dell’acquisto;
c)impegno a realizzare, entro due anni dall’acquisto, le opere di ammodernamento ed adattamento dei fabbricati o entro quattro anni la costruzione della struttura per la quale l’acquisto è stato autorizzato.
II. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento
Art. 104Prima dell’elaborazione dei progetti relativi deve essere trasmessa al Dipartimento una domanda preliminare di sussidio con una relazione indicante il tipo di costruzione che si intende realizzare, il numero dei posti-letto previsti e la presumibile zona di influenza.
Art. 1051Ottenuto dal Dipartimento l’autorizzazione preliminare alla progettazione di massima delle opere, l’amministrazione della struttura che intende ottenere i sussidi di legge deve presentare, prima della progettazione definitiva una domanda corredata dai seguenti atti in tre copie:[167]
a)piano di situazione in scala 1:1000;
b)progetto di massima in scala 1:200;
c)costo presumibile delle opere e previsione di copertura finanziaria;
d)relazione sulla situazione finanziaria dell’ente promotore;
e)copia degli statuti.
2Sono riservate le direttive federali e cantonali per la costruzione.
Art. 106Ottenuta l’approvazione del progetto di massima l’amministrazione dell’istituto deve inoltrare al Dipartimento in tre copie:[168]
a)il progetto definitivo;
b)la relazione tecnica;
c)il preventivo dettagliato;
d)il piano di finanziamento.
Art. 107L’inizio dei lavori è subordinato all’autorizzazione del Consiglio di Stato che dovrà essere richiesta al Dipartimento unitamente alla presentazione dell’autorizzazione cantonale e comunale a costruire.
III. Restituzione di sussidi ai sensi della Lsuss
Art. 108Se l’edificio o il terreno è sottratto al suo scopo o viene alienato il Dipartimento, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione del sussidio dedotto il 5% per ogni anno di esercizio.
B. Sussidi per l’esercizio
Art. 1091Laddove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, l’UFaG stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento o di sussidiamento e la documentazione necessaria, che va presentata:[169]
a)entro il 15 di ottobre per i dati necessari per la determinazione del contributo globale o dei contributi fissi dell’anno successivo;
b)entro il 31 marzo per i dati necessari all’adeguamento dei contributi erogati.
2I termini stabiliti dal presente regolamento sono perentori.
3La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.
2. Decisione
Art. 110Contro le decisioni di riconoscimento e di sussidiamento può essere interposto reclamo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928 e del relativo regolamento.
Art. 111Il Dipartimento revoca il riconoscimento qualora vengano a mancare le condizioni stabilite dalla legge, dalle relative disposizioni di applicazione o dalla decisione di riconoscimento.
Art. 112Nell’erogare le prestazioni sussidiate gli enti beneficiari, non devono operare discriminazioni a carattere religioso, politico, sociale o simili.
Art. 113Il contributo globale viene stabilito annualmente mediante stipulazione di un contratto di prestazione in forma scritta entro la fine di gennaio.
Art. 1141Il contratto annuale stabilisce le condizioni e gli obiettivi quantitativi e qualitativi per il calcolo del contributo globale.
2Esso può prevedere le condizioni per l’adeguamento dello stesso; le differenze sono regolate nell’esercizio successivo rispetto a quello della loro definizione.[170]
Art. 115Il contributo globale è versato nell’anno di esercizio nelle rate definite dal contratto.
4. Garanzie di equilibrio finanziario
Art. 115a[171]1Gli enti sussidiati adottano le misure necessarie a sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
2Essi si dotano di strumenti adeguati quali la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione e di utilizzo di tali garanzie.
Norme transitorie e finali
Autorizzazioni
Art. 116[172]1Le decisioni di autorizzazione a tempo determinato emanate prima della data di entrata in vigore della modifica del regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza indicata sulla decisione.
2In caso di autorizzazione a tempo indeterminato l’ente deve adeguarsi ai nuovi requisiti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del regolamento.
Art. 117[173]Ai sussidi per il 2009 destinati ai centri di attività che organizzano attività extrascolastiche già riconosciuti si applica la normativa previgente.
Sussidiamento dei nidi dell’infanzia
Art. 1181Ai contributi per il 2007 e il 2008 non si applica la deduzione degli eventuali sussidi federali prevista all’art. 28 cpv. 2.
2La quota pari ad almeno il 2% del preventivo di spesa annuale da destinare alla formazione permanente del personale dei nidi dell’infanzia deve essere raggiunta gradualmente entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 119…[174]
Art. 120…[175]
Affidamento di minorenni a terzi
Art. 1211Gli affidamenti di minorenni a terzi in corso al momento dell’entrata in vigore del regolamento continuano ad essere seguiti dai servizi cantonali ed enti pubblici o privati designati in virtù delle disposizioni previgenti.
2…[176]
Art. 122Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento concernente le condizioni per l’affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000, il regolamento concernente la concessione di sussidi per le spese di esercizio ai nidi dell’infanzia del 5 ottobre 2004 e le relative direttive.
Art. 123Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Disposizione transitoria della modifica del 17 novembre 2021[177]
Per i nidi dell’infanzia, i micro-nidi e i centri extrascolastici già esistenti e che già beneficiano di sussidi ai sensi della legge e del presente regolamento, le modifiche degli articoli 26 capoverso 1 lettere i e j, 26a capoverso 1 lettere h e i, 45 capoverso 1 lettere j e k si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.
Pubblicato nel BU 2005, 457.
[1] Titolo modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2013, 413.
[2] Ingresso modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[3] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[4] Lett. abrogata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedente modifica: BU 2013, 413.
[5] Lett. introdotta dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[6] Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[7] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[8] Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
[9] Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[10] Lett. modificata dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
[11] Lett. abrogata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2013, 413.
[12] Nota marginale modificata dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[13] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2008, 137; BU 2009, 163.
[14] Lett. introdotta dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[15] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[16] Lett. introdotta dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
[17] Nota marginale modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[18] Frase modificata dal 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[19] Lett. modificata dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
[20] Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[21] Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU 2011, 440.
[22] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[23] Cifra modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[24] Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[25] Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[26] Lett. introdotta dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[27] Lett. introdotta dal R 13.7.2011; in vigore dal 15.7.2011 - BU 2011, 440.
[28] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[29] Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
[30] Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedenti modifiche: BU 2009, 163; BU 2022, 300.
[31] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2018, 347.
[32] Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[33] Cpv. modificato dal R 14.6.2006; in vigore dal 20.6.2006 - BU 2006, 191.
[34] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163.
[35] Cpv. modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2009, 163.
[36] Cpv. introdotto dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7.
[37] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[38] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[39] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[40] Nota marginale modificata dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[41] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[42] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163.
[43] Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[44] Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[45] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[46] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[47] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[48] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[49] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[50] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[51] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[52] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[53] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[54] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[55] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163.
[56] Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[57] Lett. modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[58] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[59] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[60] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[61] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[62] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[63] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[64] Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 163.
[65] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[66] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[67] Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[68] Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018, 347.
[69] Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[70] Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009, 163.
[71] Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[72] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[73] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[74] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[75] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[76] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[77] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[78] Nota marginale modificata dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192.
[79] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[80] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[81] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[82] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[83] Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[84] Cpv. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[85] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[86] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[87] Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[88] Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[89] Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[90] Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[91] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[92] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[93] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[94] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[95] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[96] Art. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[97] Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[98] Lett. modificata dal R 17.1.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 7; precedente modifica: BU 2022, 300.
[99] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2009, 163.
[100] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[101] Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[102] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[103] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[104] Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[105] Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[106] Lett. introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[107] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[108] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[109] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[110] Lett. introdotta dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[111] Frase modificata dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[112] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[113] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[114] Lett. abrogata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334.
[115] Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[116] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedenti modifiche: BU 2017, 192; BU 2018, 347.
[117] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[118] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[119] Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedenti modifiche: BU 2009, 163; BU 2017, 192; BU 2018, 347.
[120] Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[121] Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.
[122] Art. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2020, 225.
[123] Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225.
[124] Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192.
[125] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[126] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347.
[127] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[128] Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347.
[129] Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[130] Frase modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[131] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[132] Cpv. introdotto dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[133] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[134] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[135] Lett. modificata dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300.
[136] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2008, 137; BU 2009, 163.
[137] Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[138] Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[139] Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[140] Lett. modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[141] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[142] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[143] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 163.
[144] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[145] Cpv. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[146] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[147] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[148] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedente modifica: BU 2013, 413.
[149] Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[150] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[151] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[152] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[153] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009, 163; BU 2013, 413.
[154] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[155] Art. introdotto dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[156] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413; precedente modifica: BU 2009, 163.
[157] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[158] Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 413.
[159] Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[160] Art. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
[161] Cpv. modificato dal R 5.3.2008; in vigore dal 11.3.2008 - BU 2008, 137.
[162] Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 165; BU 2013, 413.
[163] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42.
[164] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 42; precedenti modifiche: BU 2009, 165; BU 2013, 413.
[165] Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[166] Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[167] Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[168] Frase modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[169] Frase modificata dal R 5.3.2008; in vigore dall 11.3.2008 - BU 2008, 137.
[170] Cpv. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[171] Art. introdotto dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[172] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[173] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[174] Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2008, 137.
[175] Art. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163.
[176] Cpv. abrogato dal R 17.3.2009; in vigore dal 24.3.2009 - BU 2009, 163; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2008, 137.
[177] Disposizione transitoria introdotta dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334.