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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 : L sulla conservazione del territorio agricolo - 19 dicembre 1989

 

Legge

sulla conservazione del territorio agricolo

(del 19 dicembre 1989)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista l’iniziativa popolare in materia legislativa 11 aprile 1988, presentata in forma elaborata, per una legge sulla conservazione del territorio agricolo (pubblicata nel FU n. 30 del 15 aprile 1988);

visti i rapporti di maggioranza e di minoranza 4 dicembre 1989 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;

ritenuto di proporre l’adozione di un controprogetto;

richiamati gli art. 57 e 59 della Costituzione cantonale e la Legge sull’iniziativa popolare, sul referendum e sulla revoca del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Generalità

 

Principio e scopo

Art. 11Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all’agricoltura.

2La presente legge definisce le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della legislazione federale.

 

Capitolo II

Misure del Cantone

 

Territorio agricolo cantonale

a) principio

Art. 2Il Cantone delimita nel Piano direttore cantonale le superfici per l’avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei all’utilizzazione agricola.

 

b) estensione

Art. 31Il territorio di cui all’art. 2 è indicato nelle rappresentazioni grafiche del Piano direttore in scala 1:25 000.

2...[1]

 

Capitolo III

Misure dei Comuni

 

Zona agricola comunale[2]

Art. 41I Comuni delimitano e istituiscono la zona agricola, precisando nei loro Piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel Piano direttore.

2In caso di conflitto con le indicazioni del Piano direttore i Comuni provvedono all’adeguamento dei loro Piani regolatori entro tre anni dall’adozione del Piano direttore.

 

Art. 5-6[3]

 

Capitolo IV

Diminuzione del territorio agricolo e compensazione

 

Diminuzione del territorio agricolo

Art. 7[4]La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale (Lst) può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori cantonali e comunali, secondo la procedura e le competenze fissate nell’apposita legislazione.

 

Compensazione

a) principio

Art. 8[5]La diminuzione della zona agricola ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Lst deve essere compensata dall’ente pianificante.

 

b) reale

Art. 91La compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire, localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine:

a.con aree di pari estensione e qualità agricola;

b.con altre aree idonee all’agricoltura.

2Nella compensazione reale il valore di reddito agricolo del fondo addotto in compensazione dovrà essere pari a quello del fondo da compensare.

 

c) pecuniaria

Art. 101Qualora la compensazione reale fosse parzialmente o totalmente impossibile, dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo.

2Nella compensazione pecuniaria potrà essere chiesto un contributo da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare.

3Il contributo è stabilito in funzione del valore di reddito agricolo dei fondi indipendentemente dal tipo di coltura esercitata.[6]

 

d) regresso

Art. 11[7] [8]1All’ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità espropriative è conferito un diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell’impianto rispettivamente sul proprietario del fondo.

2In quest’ultimo caso il diritto di regresso può essere esercitato solo fino a concorrenza di una quota della metà del contributo o indennità. A garanzia del pagamento di tale quota, è istituita un’ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.[9]

 

e) legge applicabile

Art. 12[10]Per la determinazione del valore di reddito agricolo è applicabile la legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDRF).

 

f) competenze

Art. 131La forma e l’entità della compensazione sono fissati dall’Autorità competente per l’approvazione del piano di utilizzazione, con decisione impugnabile nelle vie e nelle forme previste dalla relativa procedura.[11]

2I proventi del contributo pecuniario sostitutivo alimentano un fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole.

3Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento la compensazione, segnatamente il prelievo del contributo pecuniario sostitutivo e la gestione del fondo cantonale di cui al capoverso 2.

 

Capitolo V

Norme transitorie e finali

 

Comuni con zone agricole già conformi

alla legislazione federale

Art.14Dall’entrata in vigore della presente legge nei Comuni che già dispongono delle zone agricole conformi alla legislazione federale sono ammesse modifiche di queste ultime nei limiti fissati dall’articolo 7 e previa compensazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.

 

Comuni senza zone agricole conformi

alla legislazione federale

a) principio

Art.151Negli altri Comuni non sono ammesse modifiche pianificatorie che compromettono l’utilizzazione agricola di fondi situati:

a.nelle zone residue o senza destinazione specifica;

b.nel territorio escluso dalle zone edificabili provvisorie ai sensi del DEPT.

2Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento ambiente allestisce e pubblica la zona edificabile provvisoria conformemente agli articoli 8, 22 e 23 DEPT nei Comuni sprovvisti di PR o di una zona edificabile provvisoria pubblicata.

 

b) zone di pianificazione

Art. 161Ove sia richiesto dalle circostanze il Consiglio di Stato può pubblicare zone di pianificazione a tutela di quei comparti di territorio che il progetto di Piano direttore include in zona agricola e per i quali vige attualmente altra regolamentazione pianificatoria.

2Le zone di pianificazione entrano in vigore con la loro pubblicazione e restano valide fino all’approvazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’adeguamento giusta l’articolo 4, comunque non oltre cinque anni dalla loro pubblicazione.

3Esse sono pubblicate per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria dei Comuni interessati. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione il Comune interessato e chiunque dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo; il ricorso non ha effetto sospensivo.[12] [13]

 

Art. 17Qualora entro il 31 dicembre 1990 la pianificazione prevista dall’art. 2 non fosse entrata in vigore, il Consiglio di Stato pubblicherà entro sei mesi le zone di pianificazione previste dall’art. 16.

 

Art. 18[14]

 

Entrata in vigore

Art. 19Questa legge entra in vigore[15] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

 

 

N.B. NORMA TRANSITORIA:

BU 1992, 210 (18 maggio 1992)

1Con l’entrata in vigore della presente legge, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al Tribunale della pianificazione del territorio; gli altri ricorsi saranno decisi dal Gran Consiglio.

2Sono inoltre demandati al Tribunale della pianificazione del territorio tutti i ricorsi sulle residenze secondarie, indipendentemente dallo stadio in cui si trova la procedura.

 

 

Pubblicata nel BU 1990, 37.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 153; precedente modifica: BU 1990, 365.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.

[3]  Art. abrogati dalla L 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.

[4]  Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedente modifica: BU 2003, 183.

[5]  Art. modificato dalla L 21.6.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 542; precedenti modifiche: BU 2002, 210; BU 2003, 183.

[6]  Cpv. introdotto dalla L 14.12.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 67.

[7]  Art. modificato dalla L 15.5.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 210.

[8]  Norma transitoria:
La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.

[9]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

[10]  Art. modificato dalla L 2.12.1996; in vigore dal 21.2.1997 - BU 1997, 145.

[11]  La modifica dell’art. 11 del 15 maggio 2002 si applica alle diminuzioni dell’area agricola decise dal Comune dopo la sua entrata in vigore: in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 209.

[12]  Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 233; precedente modifica: BU 1992, 208.

[13]  Norma transitoria: v. BU 1992, 210; testo completo, nota a fine legge.

[14]  Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2003, 136.

[15]  Entrata in vigore: 23 febbraio 1990 - BU 1990, 37.