Legge
di applicazione alla ordinanza concernente l’eliminazione
dei sottoprodotti di origine animale
(del 20 settembre 2010)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-vista l’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
-visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6274 del Consiglio di Stato,
decreta:
Capitolo primo
Scopo, competenze e definizioni
Scopo
Art. 1La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione dell’Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA).
Competenze
a) Consiglio di Stato
Art. 2Il Consiglio di Stato:
a)designa il Dipartimento e gli altri organi competenti per l’applicazione della legislazione federale e cantonale sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale;
b)predispone i servizi e le infrastrutture necessari per l’esecuzione dell’OESA, riservati i compiti che la presente legge attribuisce ad altri organi;
c)è autorizzato a sottoscrivere convenzioni intercantonali e a stipulare contratti con enti pubblici e aziende private per adempiere ai compiti che la Confederazione attribuisce ai Cantoni.
b) Municipi
Art. 3I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla presente legge.
Capitolo secondo
Organizzazione della raccolta
Infrastruttura e logistica
Raccolta regionale
Art. 41Il Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve funzionare un centro di raccolta.
2Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende private.
3I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro.
4Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta.
5Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente.
6Il Dipartimento, sentito il veterinario cantonale, stabilisce le modalità di raccolta dei sottoprodotti di origine animale presso i macelli e delle carcasse di animali di grossa taglia.
Centro di raccolta cantonale
Art. 5Il Cantone predispone un centro cantonale per il deposito intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dai punti di raccolta periferici.
Trasporto e trattamento
Art. 6Il Cantone predispone un servizio di trasporto dei sottoprodotti di origine animale dai punti di raccolta periferici fino al centro di raccolta regionale e all’impianto di trattamento.
Capitolo terzo
Finanziamento
Cantone
Art. 7Sono a carico del Cantone la costruzione e la gestione del centro di raccolta cantonale, il servizio di trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alla cui eliminazione il proprietario non è in grado di provvedere.
Comuni
Art. 8Sono a carico dei Comuni:
a)la costruzione e la gestione dei centri regionali di raccolta;
b)la raccolta e la consegna ai centri regionali delle carcasse di animali selvatici e di ignota proprietà.
Tasse e regolamento
Art. 91Al finanziamento della raccolta, del trasporto e del trattamento dei sottoprodotti di origine animale partecipano:
a)i titolari degli impianti di macellazione e dei centri di lavorazione delle carni;
b)i proprietari di altri sottoprodotti di origine animale.
2Il Consiglio di Stato emana il relativo tariffario.
3Il Consiglio di Stato può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi di trattamento a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato.
4Il Consiglio di Stato emana il regolamento d’applicazione della presente legge.
Capitolo quarto
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
Art. 101Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]
Capitolo quinto
Disposizioni penali
Contravvenzioni
Art. 111Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere punito con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l’applicazione della Legge federale sulle epizoozie per le infrazioni alla stessa.
2È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.
Capitolo sesto
Norme abrogative e finali
Abrogazioni
Art. 12La Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 13Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]
Pubblicata nel BU 2010, 433.
[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
[2] Entrata in vigore: 12 novembre 2010 - BU 2010, 433.