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12.04.2024
(Bollettino ufficiale 12/2024)
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 9.3.1.7: L cantonale sulla protezione della natura - 12 dicembre 2001

 

Legge

cantonale sulla protezione della natura

(del 12 dicembre 2001)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 30 marzo 1999 no. 4872 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 27 novembre 2001 no. 4872 R della Commissione della legislazione;

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1Questa legge promuove la conoscenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle componenti naturali del paesaggio.

 

Campo di applicazione

Art. 21Le disposizioni di questa legge si applicano alle componenti naturali su tutto il territorio cantonale.

2Sono componenti naturali:

a)i comparti naturali e singoli elementi del paesaggio;

b)i biotopi e i geotopi;

c)la flora, i funghi e la fauna;

d)le rocce, i minerali e i fossili.

 

Principi

Art. 31Le componenti naturali del paesaggio vanno rispettate.

2Le attività di incidenza territoriale vanno armonizzate con le finalità di questa legge.

 

TITOLO II

Misure di promozione

 

Ricerca e informazione

Art. 4II Consiglio di Stato promuove l’informazione sulle componenti naturali e la ricerca in particolare tramite il Museo di storia naturale.

 

Consulenza

Art. 5II Consiglio di Stato provvede affinché i comuni, i patriziati e altri enti pubblici possano fruire di un’adeguata consulenza tecnica, in particolare attraverso l’elaborazione di supporti operativi.

 

Valorizzazione e recupero

Art. 61II Cantone promuove un’utilizzazione del suolo e delle acque rispettosa della natura.

2Nei comprensori intensivamente sfruttati esso provvede alla compensazione ecologica e veglia in particolare al mantenimento delle connessioni tra i biotopi.

 

Rapporto sulla natura

Art. 71ll Consiglio di Stato allestisce periodicamente un rapporto sulla protezione delle componenti naturali.

2ll rapporto, che è pubblico, riferisce sulla situazione esistente, stabilisce le misure necessarie all’attuazione di questa legge e verifica l’esito dei provvedimenti già adottati.

3Il rapporto tiene conto delle indicazioni che i comuni trasmettono al Consiglio di Stato.

 

TITOLO III

Misure di protezione

Capitolo 1

Oggetti e principi della protezione

 

Oggetti particolarmente degni di protezione

Art. 8Sono considerati particolarmente degni di protezione:

a)i comparti naturali del paesaggio esemplari o caratteristici, nonché singoli elementi naturali emergenti;

b)i biotopi che contribuiscono in modo rilevante alla conservazione della diversità biologica;

c)i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico;

d)le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, minacciate o d’interesse scientifico;

e)le rocce e i minerali rari o d’interesse scientifico;

f)i fossili.

 

Provvedimenti generali

Art. 91Nel caso di interventi che pregiudichino oggetti particolarmente degni di protezione, chi opera l’intervento è tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

2Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi particolarmente degni di protezione devono essere garantite la ricostituzione o almeno la sostituzione confacente, fatta salva una ragionevole ponderazione dei costi e degli interessi in gioco.

3Il Consiglio di Stato e i comuni possono esigere anche preventivamente la prestazione di adeguate garanzie.

 

Capitolo 2

Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi

Sezione 1

Classificazione e inventari

 

Classificazione

Art. 10I comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi sono classificati in oggetti d’importanza nazionale, cantonale o locale.

 

Inventari

Art. 111Gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale sono elaborati dalla Confederazione.

2Il Consiglio di Stato elabora gli inventari cantonali degli oggetti particolarmente degni di protezione.

3Esso determina gli oggetti di importanza cantonale.

4Il comune, con l’approvazione del Consiglio di Stato, determina quelli di importanza comunale.

 

Sezione 2

Istituzione della protezione

 

Categorie di protezione

Art. 121Sono stabilite le seguenti categorie di protezione:

a)riserva naturale;

b)zona di protezione della natura;

c)zona di protezione del paesaggio;

d)parco naturale;

e)monumento naturale.

2Il Regolamento d’applicazione specifica i contenuti e gli effetti delle categorie di protezione.

 

Strumenti del Cantone

Art. 131Gli strumenti della pianificazione territoriale definiscono le modalità della protezione dei comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale.

2Il decreto di protezione stabilisce la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale.

 

Decreto di protezione

a) contenuti

Art. 141ll Consiglio di Stato, sentiti i comuni, i proprietari e i gestori interessati, adotta decreti di protezione per elementi emergenti, biotopi e geotopi d’importanza nazionale e cantonale.

2ll decreto di protezione contiene:

a)la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione cartografica;

b)i motivi della protezione;

c)le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.

 

b) procedura

Art. 151Il decreto di protezione è pubblicato sul Foglio ufficiale e presso le cancellerie dei comuni interessati per un periodo di 30 giorni.

2Della pubblicazione è dato avviso a ogni proprietario interessato.

3Il termine di ricorso decorre dalla data della pubblicazione.

 

Strumenti del comune

Art. 161ll Piano regolatore comunale stabilisce le misure di protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.

2Il Piano regolatore deve inoltre segnalare gli oggetti protetti mediante decreto di protezione.

 

Sezione 3

Gestione dei biotopi

 

Accordi con proprietari fondiari e gestori

Art. 171Il Consiglio di Stato provvede alla gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale, il comune a quella dei biotopi d’importanza locale.

2La gestione può essere assicurata in base ad accordi con i proprietari e con i gestori.

3Tali accordi stabiliscono almeno la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari.

 

Capitolo 3

Protezione di flora, funghi e fauna

 

Protezione generale delle specie

Art. 181L’estinzione di specie vegetali, fungine e animali indigene va prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti e altri provvedimenti adeguati.

2La raccolta di piante e di funghi che crescono allo stato selvatico e di loro parti o prodotti è consentita nei limiti fissati dal Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna.

3La raccolta a scopo di lucro di piante selvatiche e funghi, nonché la cattura di animali viventi in libertà sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

4Resta riservata la legislazione cantonale sulla caccia e sulla pesca.

 

Specie protette

Art. 191Il Regolamento sulla protezione della flora, dei funghi e della fauna definisce le specie protette.

2Sono vietati la raccolta, il danneggiamento, la cattura, il trasporto, il possesso e il commercio delle specie protette. È altresì vietato compromettere l’habitat di specie protette o arrecare loro pregiudizio.

3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici, didattici o terapeutici.

 

Vegetazione delle rive

Art. 201La vegetazione delle rive è protetta.

2Nella misura consentita dalle circostanze, chi interviene sulle rive dei laghi e dei corsi d’acqua deve adottare provvedimenti per favorire la crescita della vegetazione propria di questi ambienti.

3Deroghe alla protezione sono soggette ad autorizzazione da parte del Consiglio di Stato.

 

Bandite di raccolta

Art. 21Sentito il parere dei comuni, di altri enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di raccolta per un periodo definito.

 

Capitolo 4

Protezione di rocce, minerali e fossili

 

Protezione di rocce, minerali e fossili

Art. 221Il depauperamento delle componenti petrografiche, mineralogiche e paleontologiche va prevenuto mediante la conservazione di affioramenti o giacimenti di particolare interesse, nonché con la regolamentazione della ricerca e della raccolta.

2Sono vietate la ricerca e la raccolta di fossili su tutto il territorio cantonale. II Consiglio di Stato può concedere deroghe per scopi scientifici.

 

Autorizzazioni

Art. 23La ricerca e la raccolta di rocce di particolare interesse scientifico e di minerali sono soggette ad autorizzazione da parte dei Consiglio di Stato; quest’ultima si distingue in scientifica, dilettantistica e commerciale.

 

Tasse

Art. 241La ricerca e la raccolta per comprovati motivi scientifici senza scopo di lucro sono esenti da tassa.

2L’autorizzazione dilettantistica è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 500.--.

3L’autorizzazione commerciale è soggetta a una tassa variabile da un minimo di fr. 2000.-- a un massimo di fr. 20’000.--.

 

Ricerca e raccolta

Art. 251La ricerca e la raccolta devono avvenire nel rispetto della natura e del paesaggio e senza creare pericolo.

2Sono vietate la ricerca e la raccolta mediante l’uso di esplosivi e macchine perforanti.

3Il Consiglio di Stato può concedere deroghe e porre condizioni.

 

Consenso del proprietario

Art. 261Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui occorre il consenso del proprietario.

2II proprietario può subordinare il consenso a determinate condizioni, compreso il pagamento di un compenso.

3Il cercatore deve risarcire eventuali danni da lui provocati.

 

Obbligo di informazione

Art. 27I cercatori comunicano al Consiglio di Stato i ritrovamenti effettuati.

 

Proprietà

Art. 281Le rocce e i minerali di eccezionale valore scientifico, così come tutti i fossili, sono di proprietà del Cantone.

2Sono pure di proprietà del Cantone tutti i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche.

3Le indennità che possono spettare al proprietario del fondo o allo scopritore sono regolate dall’articolo 724 cpv. 3 CCS.

 

Bandite di ricerca e raccolta

Art. 29Sentito il parere degli enti pubblici e delle associazioni, il Consiglio di Stato può istituire bandite di ricerca e di raccolta per un periodo definito.

 

TITOLO IV

Disposizioni organizzative e finanziarie

Capitolo 1

Organizzazione, vigilanza e competenze

 

Consiglio di Stato

Art. 301ll Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali.

2Esso stabilisce in particolare le modalità dell’attività di sorveglianza e controllo da parte dei servizi cantonali che operano sul territorio. Tale attività può essere delegata a terzi.

3Esso organizza un corpo di guardie della natura a carattere volontario incaricate di collaborare nella sensibilizzazione di terzi in ambito delle componenti naturali. II relativo Regolamento stabilisce i dettagli.

 

Comuni, patriziati e regioni

Art. 311I comuni e i patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali, in particolare segnalando al Consiglio di Stato le situazioni suscettibili di comprometterle.

2I comuni collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura.

3Le regioni tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei loro programmi di sviluppo.

 

Associazioni

Art. 32Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio, così come altre associazioni che operano nel campo delle componenti naturali, collaborano con il Cantone e i comuni alla realizzazione degli obiettivi di questa legge.

 

Capitolo 2

Disposizioni finanziarie

 

Finanziamento

a) in generale

Art. 331ll Cantone e i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, finanziano misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e di informazione.

2Essi beneficiano dei sussidi federali a norma della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

3I patriziati sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

 

b) Cantone

Art. 341Il Cantone finanzia la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale.

2Per gli oggetti d’importanza cantonale, i comuni sono consultati e possono essere tenuti a contribuire in proporzione alla loro capacità finanziaria, fino a un massimo del 25% della spesa globale.

 

c) Comuni

Art. 351I comuni finanziano la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale.

2Il Cantone vi partecipa con sussidi fino al 50%; eccezionalmente, nel caso di comuni a debole capacità finanziaria, esso può assegnare sussidi fino all’80%.

 

Condizioni del sussidio cantonale

Art. 361Il sussidio è fissato dal Consiglio di Stato, il quale può porre condizioni destinate a garantire la protezione o la gestione dell’oggetto.

2Per il calcolo del sussidio, effettuato in base alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 sono computate tutte le spese effettive e indispensabili a un’esecuzione razionale.

3Gli stessi principi sono applicabili per analogia alla partecipazione finanziaria dei comuni alla protezione di oggetti di importanza cantonale, di cui all’art. 34 cpv. 2.

 

TITOLO V

Misure provvisionali ed espropriazione

 

Misure provvisionali

Art. 371Se un oggetto protetto o particolarmente degno di protezione è esposto a minaccia, il Consiglio di Stato o il Municipio ordinano le necessarie misure provvisionali.

2Possono essere ordinati in particolare:

a)il divieto di modificare o distruggere l’oggetto;

b)l’immediata sospensione di qualsiasi intervento in atto;

c)l’adozione immediata di misure idonee a contenere il danno.

3La decisione è comunicata all’autore della minaccia o del danno, ai proprietari e ai comuni interessati.

 

Convalida

Art. 381Per gli oggetti particolarmente degni di protezione la misura provvisionale esplica i suoi effetti per la durata di 6 mesi.

2Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

 

Espropriazione

Art. 39II Cantone e i comuni possono procedere in via espropriativa qualora lo scopo della protezione non possa altrimenti essere conseguito. E’ applicabile la Legge cantonale di espropriazione dell’8 marzo 1971.

 

TITOLO VI

Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Capitolo 1

Inosservanza della legge

 

Contravvenzioni

Art. 401Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o ai suoi regolamenti o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 20’000.--.

2Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo

fr. 10’000.--.

 

Procedure

Art. 411I delitti puniti a norma dell’articolo 24 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.

2Le contravvenzioni punite a norma dell’articolo 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[1]

 

Confisca

Art. 42[2]Oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma degli articoli 24 e 24a della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e 40 di questa legge sono soggetti a confisca, in analogia all’articolo 69 del Codice penale svizzero.

 

Obbligo di ripristino

Art. 431Chiunque danneggia oggetti protetti ai sensi di questa legge è tenuto a ripristinare la situazione anteriore. In casi eccezionali, ove ciò non sia possibile, deve versare un risarcimento a favore di misure di valorizzazione ecologica.

2Il Consiglio di Stato ordina il ripristino degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale. I comuni, sentiti i servizi cantonali competenti, ordinano il ripristino di quelli di importanza locale.

 

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 441L’autorità competente può imporre coattivamente l’esecuzione, entro un congruo termine, di un provvedimento ordinato ai sensi di questa legge.

2L’ordine è impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell’art. 292 del Codice penale svizzero e dell’adempimento sostitutivo a spese dell’obbligato. A garanzia del recupero delle spese anticipate è istituita, a carico del fondo sul quale l’esecuzione sostitutiva è stata ordinata, un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.[3]

3Qualora un comune si riveli gravemente inadempiente nei compiti che questa legge gli attribuisce, il Consiglio di Stato può sostituirsi a esso accollandogli le relative spese.

 

Capitolo 2

Rimedi giuridici

 

Ricorsi

a) istanze ricorsuali

Art. 451Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[4]

3Ove la decisione non venga pubblicata, il termine di ricorso di 30 giorni decorre dalla notifica. II ricorso non ha effetto sospensivo.

 

b) legittimazione

Art. 461Hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata.

2ll diritto di ricorso giusta gli articoli 12 e 12b cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio compete ai Municipi e al Consiglio di Stato.

3Le associazioni aventi un’importanza nazionale, legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 12 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, hanno facoltà di valersi dei mezzi di diritto cantonali contro decisioni prese in sede di pianificazione dell’utilizzazione.

4Sono altresì legittimate a ricorrere le associazioni d’importanza cantonale che esistono da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.[5]

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

Regolamenti

Art. 471Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli di questa legge mediante regolamento.

2Per quanto non stabilito da questa legge, esso emana direttamente le necessarie disposizioni in applicazione della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

 

Norma transitoria

Art. 481Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

2Gli strumenti di protezione istituiti in base al Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 valgono quali decreti di protezione ai sensi dell’articolo 14 di questa legge.

3Entro 5 anni dall’entrata in vigore di questa legge, i comuni sono tenuti a riprendere nei loro Piani regolatori i decreti di protezione, di cui al cpv. 2.

 

Entrata in vigore

Art. 491Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2ll Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[6]

 

 

Pubblicato nel BU 2002, 61.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

[2]  Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.

[3]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[4]  Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 40; precedente modifica: BU 2006, 234.

[5]  Errata corrige: articolo 46 cpv. 4 - BU 2007, 683.

[6]  Entrata in vigore: 1° marzo 2002 - BU 2002, 68.