DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.03.2024
(Bollettino ufficiale 9/2024)
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Regolamento

della legge sulla statistica cantonale

(RLStaC)

(del 2 marzo 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,

decreta:

Capitolo primo

Partecipazione e repertorio delle rilevazioni

 

Partecipazione alle rilevazioni

Art. 1Nel caso di rilevazioni dirette, le persone interrogate sono informate dell’oggetto della rilevazione, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e dell’obbligo o meno di informare, nonché delle conseguenze penali derivanti da una violazione di tale obbligo.

 

Repertorio delle rilevazioni

Art. 21Le rilevazioni periodiche, dirette o indirette, eseguite in applicazione della legge sono messe a repertorio con menzione delle basi giuridiche, dell’oggetto, dello scopo, delle popolazioni di riferimento, dell’organismo responsabile e, se del caso, degli altri organismi che vi partecipano, nonché dell’obbligo o meno di informare.

2Il repertorio, realizzato e gestito dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) con la collaborazione degli altri organismi della statistica cantonale, può essere consultato presso il menzionato ufficio.

 

Capitolo secondo

Programma pluriennale della statistica cantonale

 

Finalità e durata

Art. 31Il programma pluriennale della statistica cantonale (in seguito: programma pluriennale) è lo strumento operativo del Consiglio di Stato per la definizione, la pianificazione, la gestione e la valutazione dell’attività statistica cantonale.

2Il programma pluriennale si estende su quattro anni a partire dal 1. gennaio dell’anno che segue l’avvio di una nuova legislatura.

 

Preparazione

Art. 41Gli organismi della statistica pubblica cantonale forniscono all’Ufficio di statistica tutte le informazioni necessarie per l’allestimento del programma pluriennale, in particolare attività prospettate, obiettivi prefissati, caratteristiche dei progetti e risorse previste.

2Nella preparazione del programma pluriennale, l’Ufficio di statistica invita la Commissione scientifica della statistica cantonale (in seguito: Commissione) a fornire il suo apporto, in termini di formulazione di bisogni e orientamenti generali, di raccomandazioni per progetti e attività statistiche e di interventi per lo sviluppo e il miglioramento della statistica cantonale.

3L’Ufficio di statistica inoltra la bozza di programma pluriennale alla Commissione per una sua presa di posizione e successivamente al Consiglio di Stato per approvazione.

 

Aggiornamento annuale

Art. 51Gli organismi della statistica pubblica cantonale sono tenuti a fornire annualmente all’Ufficio di statistica le indicazioni relative allo stato di avanzamento delle attività statistiche pianificate nel programma pluriennale, eventuali modifiche sostanziali, nuove attività o la decadenza di attività previste.

2L’Ufficio di statistica fornisce alla Commissione le informazioni in merito allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti necessarie alla stesura del suo rapporto annuale all’attenzione del Consiglio di Stato.

3L’Ufficio di statistica informa il Consiglio di Stato in merito allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti nel corso del primo trimestre dell’anno successivo e gli sottopone eventuali modifiche per approvazione.

 

Capitolo terzo

Commissione scientifica della statistica cantonale

 

Entrata in funzione e composizione

Art. 61La Commissione entra in funzione il 1. gennaio dell’anno d’inizio di una nuova legislatura.

2La Commissione si compone di sei membri, uno in rappresentanza di ciascuna delle istituzioni seguenti:

a)Amministrazione cantonale;

b)associazioni di Comuni;

c)istituti superiori di formazione e ricerca;

d)associazioni economiche;

e)sindacati;

f)organizzazioni di tutela di interessi di particolare attualità.

3I membri della Commissione sono rieleggibili al massimo due volte.

 

Organizzazione

Art. 71Il rappresentante dell’Amministrazione cantonale assume la presidenza della Commissione; l’Ufficio di statistica ne assume il segretariato.

2La Commissione si riunisce su convocazione del presidente.

3Per il resto, la Commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno.

 

Competenze

Art. 81La Commissione fornisce il suo contributo propositivo alla statistica cantonale, sostenendo l’Ufficio di statistica nella preparazione del programma pluriennale e allestendo all’attenzione del Consiglio di Stato una nota sulla bozza di programma pluriennale.

2La Commissione allestisce annualmente all’attenzione del Consiglio di Stato un rapporto sullo stato di avanzamento rispettivamente sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio di statistica.

 

Capitolo quarto

Coordinamento

 

Fornitura di dati

Art. 9Gli organismi della statistica cantonale forniscono gratuitamente all’Ufficio di statistica sia i dati e i risultati provenienti dai propri registri e dalle rilevazioni che hanno eseguito sia quelli ad essi trasmessi.

 

Persone di contatto

Art. 101Per assicurare una relazione funzionale permanente, favorire la collaborazione e rinforzare il coordinamento in materia statistica, gli organismi principali della statistica pubblica e i singoli dipartimenti dell’Amministrazione cantonale designano una persona di contatto al loro interno.

2L’Ufficio di statistica si avvale della collaborazione delle persone di contatto per coordinare la statistica cantonale, per preparare il programma pluriennale e per fornire al Consiglio di Stato le informazioni relative allo stato di avanzamento del programma pluriennale rispettivamente al raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.

 

Capitolo quinto

Protezione e sicurezza dei dati

 

Collaborazione alle rilevazioni

da parte di organismi di diritto privato

Art. 111L’assunzione di compiti di rilevamento da parte di organismi di diritto privato che non sottostanno alla legge è regolata tramite contratto specifico.

2Il contratto impone loro di:

a)utilizzare i dati raccolti o loro trasmessi nell’ambito del mandato unicamente per la puntuale esecuzione dell’incarico;

b)non collegare tali dati con dati provenienti da altre rilevazioni;

c)riconsegnare all’organismo responsabile, alla scadenza del mandato, gli elenchi di nomi, gli indirizzi, i numeri di identificazione delle persone interessate, il materiale di rilevazione, i dati e i risultati;

d)non conservare traccia di tali informazioni su alcun supporto;

e)rispettare le disposizioni concernenti il segreto e il dovere di diligenza.

 

Sicurezza dei dati

Art. 12Oltre che dalle disposizioni generali sulla protezione dei dati, la sicurezza dei dati è garantita dalle direttive sull’informatica nell’amministrazione cantonale.

 

Trasmissione di dati

Art. 131Previa domanda scritta e motivata, i produttori della statistica cantonale possono trasmettere dati personali a terzi per un’elaborazione a scopo statistico senza riferimento a persone specifiche, se una trasmissione anonimizzata e pseudoanonimizzata non è compatibile con lo scopo perseguito.

2La trasmissione soggiace alla stipulazione di un contratto particolare, che deve almeno indicare:

a)lo scopo statistico impersonale dell’elaborazione dei dati;

b)il divieto di utilizzare i dati personali in modo diverso dallo scopo menzionato;

c)l’obbligo di anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione;

d)l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di segreto statistico e di protezione dei dati;

e)la facoltà del produttore di esigere i risultati derivanti dall’elaborazione dei dati trasmessi.

 

Capitolo sesto

Diffusione dell’informazione statistica

 

Utilizzazione da parte di terzi a scopo di lucro

Art. 141Chiunque utilizzi dati della statistica cantonale a scopo di lucro necessita l’autorizzazione dell’organismo responsabile.

2L’autorizzazione può essere condizionata e regolata in un’apposita convenzione; qualora le condizioni poste siano violate, è se del caso applicabile la legge federale sui diritti d’autore.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali

 

Entrata in funzione della Commissione

Art. 15La Commissione entra in funzione la prima volta il 1° settembre 2010.

 

Entrata in vigore

Art. 16Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 10 marzo 2010.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 92.