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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Legge

sui cani

(del 19 febbraio 2008)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 10 ottobre 2006 n. 5847 del Consiglio di Stato;

-visti il rapporto di maggioranza 7 novembre 2007 n. 5847 R1 e il rapporto aggiuntivo 30 gennaio 2008 n. 5847 R agg. della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Scopi

Art. 1La presente legge ha lo scopo di assicurare l’identificazione della popolazione canina conformemente alla legislazione federale, di promuovere una corretta tenuta dei cani, di gestire il problema dei cani pericolosi e di riscuotere la tassa annuale.

 

Identificazione e registrazione

a) procedura

Art. 21I cani devono essere identificati conformemente alla legislazione federale sulle epizoozie.

2...[1]

3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le modalità di registrazione e di notifica.

 

b) controllo

Art. 31I Municipi verificano la corretta identificazione dei cani presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

2Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all’articolo 2.

3Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i cani sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

 

Tassa

Art. 4[2]1I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

2Tale tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane tra un importo minimo di fr. 50.-- ed un importo massimo di fr. 100.--; per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all’anagrafe canina secondo l’Ordinanza federale sulle epizoozie.

3Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr. 25.-- della stessa.

4Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.

 

Responsabilità civile

Art. 5Ogni proprietario di cani è tenuto a stipulare un’assicurazione contro la responsabilità civile, la cui copertura deve essere estesa anche al detentore occasionale. Il Consiglio di Stato ne fissa l’importo minimo.

 

Gestione dei cani

a) requisiti posti al detentore

Art. 61Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un cane a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.

2Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

 

b) obblighi del detentore

Art. 71Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

2Il detentore è altresì tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

3La fuga di un cane dev’essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

4In particolare, nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti di museruola. Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità, precisando le categorie.

 

c) obblighi del proprietario

Art. 8In caso di affidamento a terzi, il proprietario deve accertarsi che il detentore sia in grado di rispettare le disposizioni della presente legge, in particolare gli articoli 6, 7, 12 e 18.

 

d) prevenzione e informazione

Art. 91La corretta gestione dei cani è promossa attraverso l’informazione, l’istruzione dei proprietari, dei detentori e dei cani, nonché l’emanazione di adeguate normative comunali.

2Il Consiglio di Stato può delegare compiti riguardanti l’informazione ad altri enti o a privati.

 

Strutture igienico-sanitarie

Art. 101I Comuni mettono a disposizione nelle aree pubbliche appositi contenitori per la raccolta degli escrementi dei cani.

2I detentori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e depositarli negli appositi contenitori.

 

Normative comunali

Art. 111I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione alla presente legge e alle disposizioni di polizia locale della Legge organica comunale.

2Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai cani.

3All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

 

Capitolo II

Corsi

 

Corsi di istruzione per cani,

proprietari e detentori

a) modalità

Art. 121I proprietari e i detentori dei cani stabiliti dal regolamento sono tenuti a frequentare un corso di istruzione riconosciuto con il proprio cane. L’idoneità alla tenuta del cane nel rispetto delle norme di sicurezza dev’essere certificata da un attestato di capacità.

2Il costo dell’istruzione è a carico del proprietario.

3Il Consiglio di Stato:

a)fissa le condizioni per le quali il proprietario e il detentore sono tenuti a partecipare al corso di istruzione;

b)stabilisce i requisiti concernenti i corsi di istruzione, gli istruttori e le prove di capacità;

c)può delegare il compito di organizzare i corsi e di rilasciare gli attestati ad enti riconosciuti del settore cinofilo;

d)può stabilire deroghe per eventuali categorie di tenute.

 

b) mancato superamento del corso

Art. 131Chi non ottiene l’attestato di capacità può essere tenuto:

a)a frequentare ulteriori corsi;

b)a sottoporsi ad un accertamento per valutarne le attitudini di idoneità alla gestione del cane.

2Il costo dell’accertamento è a carico del proprietario.

3Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.

 

Capitolo III

Disposizioni supplementari applicabili ai cani pericolosi

 

Razze vietabili

Autorizzazione di detenzione

Art. 14Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto:

-le qualità e le conoscenze canine del detentore;

-l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;

-l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall’acquisto del cane.

 

Cani pericolosi

Art. 151Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

2I cani di cui al cpv. 1 devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

 

Notifiche, controlli e accertamenti

Art. 161I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di cani sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario cantonale i casi di cui all’art. 15. L’Ufficio del veterinario cantonale informa il Municipio interessato.

2I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.

 

Perizie

Art. 171L’Ufficio del veterinario cantonale ordina una perizia quando occorre valutare la pericolosità dell’animale e le attitudini del proprietario o del detentore al fine di adottare le relative misure.

2I costi della perizia sono a carico del proprietario.

3Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.

 

Misure di polizia

Art. 181L’Ufficio del veterinario cantonale può stabilire nei confronti dei proprietari di cani pericolosi:

a)l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;

b)l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;

c)la visita veterinaria;

d)l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;

e)il sequestro temporaneo degli animali;

f)la confisca degli animali;

g)l’eutanasia degli animali;

h)il divieto di tenuta di animali;

i)eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

2I costi delle misure adottate sono a carico del proprietario. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

3Salvo casi urgenti, prima di prendere una decisione, l’Ufficio del veterinario cantonale sente il proprietario dell’animale.

 

Collaborazione

Art. 191Per la messa in atto delle misure di cui all’art. 18 l’Ufficio del veterinario cantonale può avvalersi della collaborazione dei Municipi.

2L’Ufficio del veterinario cantonale e i Municipi possono inoltre avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari ufficiali e delle Società per la protezione degli animali ufficialmente riconosciute in base alla legislazione cantonale sulla protezione degli animali.

 

Capitolo IV

Disposizioni varie

 

Finanziamento

Art. 201Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.

2Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

 

Infrazioni

Art. 211Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20’000.-.

2Le infrazioni agli art. 2, 7 cpv. 2, 3 e 4, 10 cpv. 2 e 11 della presente legge sono perseguite dal Municipio.

3Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento competente secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[3]

4Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.

 

Rimedi giuridici

Art. 22[4]Contro le decisioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Capitolo V

Norme abrogative e finali

 

Norme abrogative

Art. 23La legge concernente l’imposta sui cani del 24 novembre 1980 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 241Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.[5]

 

 

Pubblicata nel BU 2009, 121.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

[2]  Art. modificato dalla L 29.1.2014; in vigore dal 21.3.2014 - BU 2014, 160.

[3]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[4]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478.

[5]  Entrata in vigore: 1° aprile 2009 - BU 2009, 120.