Legge
di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato
e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio
(del 14 marzo 2011)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo della legge
Art. 1La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge federale 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (in seguito: LLD) e delle relative ordinanze d’esecuzione.
Autorità competenti
Art. 2Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e le unità amministrative subordinate competenti per l’applicazione della presente legge.
Capitolo secondo
Norme di applicazione della legge federale sul lavoro
Commissione cantonale paritetica del lavoro
Art. 31Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro, tenuto conto, per quanto concerne l’attuazione delle norme d’igiene e salute sul posto di lavoro, dell’indipendenza strategica ed operativa che deve essere garantita all’organo d’esecuzione.
2Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
3La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.
Approvazione piani e permesso d’esercizio
(art. 7 e 8 LL)
Art. 41Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda deve proporre i piani al Dipartimento.
2L’approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.
3Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio al Dipartimento prima di iniziare l’attività aziendale.
Consulenza in materia di costruzione
o trasformazione di aziende
Art. 5Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei piani e permesso d’esercizio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l’igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro nell’ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.
Giorni festivi ufficiali
(art. 20a LL)
Art. 6Sono giorni festivi ufficiali:
a)parificati alle domeniche:
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;
b)non parificati alle domeniche:
San Giuseppe, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.
Ricorsi
Art. 71Contro le decisioni dell’autorità cantonale competente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli art. 56 e 58 di quest’ultima.[1]
Decisioni e provvedimenti amministrativi
Art. 81Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 della legge federale sono di competenza del Consiglio di Stato.
2La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato, giusta l’art. 52 cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento.
Perseguimento penale
Art. 9Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli art. 59 a 62 della legge federale sono perseguite dal Ministero pubblico.
Capitolo terzo
Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio
Competenze
Art. 101Il Dipartimento:
a)decide d’ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);
b)decide in merito alla concessione di deroghe (art. 7 LLD);
c)procede ai controlli e ad altre attribuzioni (art. 11 LLD).
2Esso tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all’anno e presenta annualmente il rapporto sull’esecuzione della legge all’autorità federale (art. 15 LLD).
Perseguimento penale
Art. 11Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.
Autorità di ricorso
Art. 12Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo quarto
Norma abrogativa e finale
Norma abrogativa
Art. 13Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a)la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998;
b)la legge di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981, del 12 marzo 1984.
Entrata in vigore
Art. 141Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’articolo 14 della legge che precede,
ordina:
La legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° giugno 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 314
[1] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.