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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale del 8 novembre 1994 (LCCit)

 

Legge

sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale

(LCCit)

(dell’8 novembre 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato e il rapporto 16 settembre 1994 n. 4116R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

A. Scopo

Art. 1La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l’acquisto e la perdita:

a)della cittadinanza cantonale;

b)dell’attinenza comunale.

 

Attinenza comunale

Art. 1a[1]1È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l’attinenza secondo le modalità della legge.

2L’attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.

3Il cittadino ticinese non può avere più di un’attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.

4L’attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l’applicazione degli art. 30, 31 e 33 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale.

 

B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Art. 21L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l’acquisto e la perdita dell’attinenza comunale.

2L’attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

3Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

 

TITOLO II

Acquisto e perdita della cittadinanza per legge

 

A. Acquisto della cittadinanza

I. Per filiazione e per cambiamento di stato

Art. 3[2]L’acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di cognome del figlio minorenne e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.

 

II. Figli minorenni del genitore confederato che acquista la cittadinanza cantonale

Art. 4[3]1I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.

2I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.

 

III. Trovatello

Art. 5[4]Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l’attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l’attinenza.

 

B. Perdita della cittadinanza

Art. 6[5]La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale per cambiamento di stato, per cambiamento di cognome del figlio minorenne o per mancata notifica in seguito a nascita all’estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

 

TITOLO III

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell’autorità

Capitolo primo

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

 

A. Confederati

Concessione della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale

I. Requisiti

Art. 7[6]1La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

a)se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda; e

b)se si è integrato con successo nella comunità ticinese.

2Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:

a)dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

b)dal rispetto dei valori della Costituzione cantonale;

c)dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella lingua italiana;[7]

d)dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e[8]

e)dall’indipendenza da aiuti sociali negli ultimi dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.[9]

3Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

 

II. Procedura

1. Domanda al Municipio

Art. 81Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

2Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

 

2. Accertamenti ed esame

Art. 9[10]1L’autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 7.

2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli.

3Dall’accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

 

3. Concessione dell’attinenza comunale

Art. 10[11]1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.

2La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.

3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

4Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

 

4. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 11[12]Conferita l’attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

 

B. Stranieri

I. Concessione della cittadinanza cantonale

Requisiti

Art. 12[13]1La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

a)se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;

b)se adempie i requisiti per la concessione dell’autorizzazione federale alla naturalizzazione;

c)se rispetta i valori della Costituzione cantonale;

d)se è indipendente da aiuti sociali da almeno dieci anni, a meno che tali aiuti siano interamente restituiti.[14]

2La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.

3I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell’unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

 

II. Concessione dell’attinenza comunale

Requisiti

Art. 13L’attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.

 

III. Idoneità

Art. 14[15]La cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese ed è idoneo alla concessione.

 

IV. Procedura

1. Domanda al Municipio

Art. 151Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

2Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.

 

2. Accertamenti ed esame

Art. 16[16]1L’autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l’idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell’istanza, secondo i principi previsti dall’art. 12.

2Essa deve accertare le conoscenze orali e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.

3Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino. Il regolamento d’applicazione specifica i dettagli procedurali.

4Il regolamento di applicazione definisce le condizioni di esonero dall’esame di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Ticino oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l’esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.

 

3. Concessione dell’attinenza comunale

Art. 17[17]1Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell’attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d’applicazione disciplina la procedura.

2La risoluzione di concessione dell’attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

3In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d’applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

4Se la concessione dell’attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

 

4. Preavviso cantonale

Art. 18[18]1Concessa l’attinenza comunale, l’autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all’autorità federale.

2Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l’autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l’art. 19 cpv. 2.

 

5. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 19[19]1Concessa l’attinenza comunale e rilasciata l’autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.

2In assenza dell’autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell’art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l’emanazione di una decisione formale.

 

C. Tasse:

I. tassa comunale

Art. 20[20]Per le procedure di concessione dell’attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l’autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

 

II. tassa cantonale

Art. 21[21]Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l’autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d’applicazione ne stabilisce l’importo.

 

Capitolo secondo

Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione

 

A. Confederati

Acquisto della cittadinanza in via agevolata

Art. 22[22]1I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d’applicazione.

2Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.

3La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

4Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve esser sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 9.[23]

5L’autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

 

B. Stranieri

I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale

Art. 23L’acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell’attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l’art. 24.

 

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

Art. 24[24]1Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

2La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

3Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev’essere sentito in via consultiva; esso svolge l’accertamento previsto dall’art. 16.

4Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

5Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui all’art. 12 cpv. 1 lett. b), c), d) e all’art. 14.[25]

 

A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale

Art. 25[26]La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l’attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell’attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale.

 

B. Procedura

Art. 26[27]1La domanda di reintegrazione dev’essere presentata al Dipartimento.

2La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l’attinenza comunale.

3La procedura di reintegrazione è gratuita.

 

Capitolo terzo

Cittadinanza onoraria

 

A. Cittadinanza onoraria

I. Cantonale

Art. 27Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

 

II. Comunale

Art. 281Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.

2Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

 

III. Effetti

Art. 291La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l’acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

2Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

 

Capitolo quarto

Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca

 

A. Rinuncia

Art. 30[28]1Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale.

2Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.

3La rinuncia all’attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

4Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d’applicazione stabilisce l’importo della tassa cantonale.

 

B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Art. 31Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall’attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.

 

C. Procedura

Art. 321Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.

2Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.

 

D. Revoca

Art. 33La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale a una persona che possiede un’altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale.

 

Capitolo quinto

Disposizioni comuni

 

A. Diritto di essere sentito

Art. 34[29]1Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.

2Il richiedente può, in particolare:

a)fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;

b)prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;

c)esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;

d)farsi rappresentare o assistere;

e)ottenere una decisione motivata.

3L’esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l’interesse di un’inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

4I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

5Conclusi gli accertamenti, l’autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d’inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

6L’avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all’istanza, di cui l’istante ha precedentemente preso conoscenza.

 

B. Protezione dei dati

Art. 34a[30]1Per l’adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell’applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

2Per l’adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell’applicazione della presente legge possono implementare sistemi d’informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

3Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

a)cittadinanza;

b)durata della residenza;

c)adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all’integrazione nella comunità ticinese.

4Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d’applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d’ufficio.

5Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d’applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

a)le categorie di dati personali elaborati;

b)i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;

c)l’iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;

d)la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;

e)le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l’elaborazione non autorizzata.

 

C. Minorenni[31]

Art. 351La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenne o la rinuncia all’attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l’interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.

2[32]

3Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l’autorizzazione federale.

 

D. Nozione di residenza

Art. 36[33]1Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.

2Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.

 

E. Assistenza amministrativa

Art. 37[34]1In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.

2L’autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.

3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

 

F. Decorrenza dell’acquisto della cittadinanza

Art. 38[35]1Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l’attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell’autorità cantonale.

2È riservato il diritto di ricorso.

 

TITOLO IV

Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale

 

A. Consiglio di Stato

Art. 39Il Consiglio di Stato è competente:

a)a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;

b)a pronunciare l’annullamento dell’acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;

c)a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;

d)a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale.

 

B. Dipartimento

Art. 40Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell’autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:

a)formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;[36]

b)ricevere dall’autorità federale l’informazione dell’avvenuta notificazione dell’atto di svincolo della cittadinanza.

 

C. Legittimazione a ricorrere

Art. 41Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.

 

TITOLO V[37]

Protezione giuridica

 

Rimedi giuridici

Art. 41a[38]1Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

TITOLO VI[39]

Disposizioni transitorie e finali

 

A. Competenze del Consiglio di Stato

Art. 42[40]Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

 

B. Abrogazione della legge anteriore

Art. 43La legge abroga quella sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

 

Norma transitoria

Art. 441Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

2Le disposizioni della modifica del 18 settembre 2017 e quelle della modifica del 22 febbraio 2021 si applicano alle domande presentate dopo la rispettiva entrata in vigore e a quelle presentate precedentemente se il nuovo diritto è più favorevole.[41]

 

C. Entrata in vigore

Art. 451Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell’entrata in vigore.[42]

 

 

Pubblicata nel BU 1995, 471.


[1]  Art. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

[2]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[3]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[4]  Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.

[5]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[6]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[7]  Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[8]  Lett. modificata dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[9]  Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[10]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[11]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

[12]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.

[13]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2007, 575.

[14]  Lett. introdotta dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[15]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[16]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 355.

[17]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

[18]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[19]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2009, 19.

[20]  Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

[21]  Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.

[22]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006, 29.

[23]  Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[24]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 2006, 29.

[25]  Cpv. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[26]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[27]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[28]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[29]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[30]  Art. introdotto dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[31]  Nota marginale modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[32]  Cpv. abrogato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[33]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[34]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[35]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[36]  Lett. modificata dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408.

[37]  Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.

[38]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997, 211.

[39]  Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.

[40]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 408; precedente modifica: BU 1997, 372.

[41]  Cpv. introdotto dalla L 22.2.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 183.

[42]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.