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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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Legge

sulla Chiesa cattolica

(del 16 dicembre 2002)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 18 settembre 2001 no. 5159 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 6 novembre 2002 no. 5159 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Definizione

Art. 11La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

2Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario, Vescovo di Lugano.

 

Appartenenza e uscita

Art. 2Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell’art. 15 della Costituzione federale.

 

Diritto di voto e di eleggibilità

Art. 31Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l’uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

2Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

 

Diocesi

Art. 41La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall’Ordinario.

2L’Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

 

Prerogative dell’Ordinario

Art. 51L’Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.

2Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.

 

Finanziamento della Diocesi

Art. 61La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante:

a)il prelievo di tasse per servizi amministrativi;

b)i frutti derivanti dall’amministrazione dei beni della Diocesi;

c)le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi;

d)le quote di partecipazione delle Parrocchie;

e)i sussidi ed i contributi di Enti pubblici.

2Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all’amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.

3La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell’art. 14 lett. a).

4La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.

 

Obbligo di notifica dell’Autorità giudiziaria

Art. 7[1]Il procuratore pubblico notifica all’Ordinario, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

 

Parrocchia

Definizione

Art. 81La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l’Ordinario, a norma dell’art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.

 

Parroco

Competenze

Art. 91Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell’Ordinario.

2Nell’esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.

 

Nomina del Parroco

Art. 10La designazione del Parroco spetta all’Ordinario e la sua nomina compete all’Assemblea parrocchiale.

 

Assenza temporanea del Parroco

Art. 11All’ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l’Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.

 

Retribuzione del Parroco

Art. 12Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell’Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell’Ordinario.

 

Assemblea parrocchiale

Art. 13L’Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l’art. 3 della presente legge.

 

Competenze

A. Per voto popolare

Art. 14L’Assemblea parrocchiale, per voto popolare:

a)nomina, ogni quattro anni nel corso del mese d’aprile, in una data fissata dall’Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;

b)nomina il Parroco.

 

B. In seduta pubblica

Art. 15L’Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica:

a)adotta il regolamento parrocchiale;

b)approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell’imposta di culto;

c)autorizza le spese d’investimento;

d)delibera sulle alienazioni, le permute, i diritti di superficie e le commutazioni d’uso dei beni parrocchiali;

e)decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;

f)autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;

g)autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;

h)nomina la Commissione della gestione;

i)esprime il suo parere nel caso dell’art. 5 cpv. 2 della presente legge.

 

Disposizioni procedurali e di funzionamento

Art. 161Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

2Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all’art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell’Ordinario.

3Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell’Assemblea parrocchiale.

 

Il Consiglio parrocchiale

Art. 171Il Consiglio parrocchiale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.

2Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.

3Il Parroco o l’Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.

4Laddove c’è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.

 

Attribuzioni

Art. 18Il Consiglio parrocchiale, nell’amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)convoca l’Assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;

b)propone all’Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l’esecuzione;

c)presenta annualmente i conti all’Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell’imposta di culto;

d)allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;

e)amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;

f)provvede all’organizzazione e alla conservazione dell’archivio parrocchiale;

g)provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l’esecuzione dei relativi lavori a terzi;

h)rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;

i)elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;

l)nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

 

Beni parrocchiali

Art. 191Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

2I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell’Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

 

Finanziamento della Parrocchia

Art. 20La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

a)il prelievo di tasse per servizi amministrativi;

b)i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;

c)i frutti derivanti dall’amministrazione dei propri beni;

d)elargizioni e donazioni di terzi;

e)l’imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992.

 

Altri Enti ecclesiastici

Art. 21È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall’Ordinario con statuti e regolamenti propri.

 

Rimedi di diritto

Art. 221È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.

2La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

3È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[2]

4L’organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all’art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.

 

Regolamento e Statuto ecclesiastico

Art. 231Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.

2Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l’uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.

3La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.

 

Norme transitorie

Art. 241Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli art. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all’allestimento di un regolamento e dove esiste all’adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.

2Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.

3L’amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all’art. 19 è conglobata nell’amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Restano riservati:

a)i diritti dei Capitoli;

b)i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell’Ordinario.

 

Norma abrogativa

Art. 25La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 261Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d’entrata in vigore.[3]

 

 

Pubblicata nel BU 2004, 429.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

[2]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

[3]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2005 - BU 2004, 433.