Regolamento
della legge sulla Chiesa cattolica
(del 7 dicembre 2004)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 23 della legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002,
decreta:
Capitolo I
Disposizioni generali
Catalogo parrocchiale
a) allestimento e tenuta
Art. 11Il Consiglio parrocchiale allestisce e aggiorna il catalogo parrocchiale delle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana.
2Le iscrizioni delle persone aventi diritto di voto nel catalogo parrocchiale avvengono con cognome, nome, data completa di nascita, paternità, sesso, Comune/i di attinenza, nazionalità, per ordine alfabetico e con numero progressivo, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto. Per le aventi diritto di voto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità.
b) pubblicazione
Art. 21Il Consiglio parrocchiale pubblica annualmente, durante le prime tre domeniche del mese di febbraio, il catalogo parrocchiale aggiornato al 31 gennaio.
2L’avviso di pubblicazione è affisso all’albo parrocchiale; il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto in materia ecclesiastica residente nel Comune nei giorni di pubblicazione.
Uso delle campane a scopi non liturgici
Art. 31L’uso delle campane a scopi non liturgici, in modo particolare il battito dell’ora e lo scampanio, non deve arrecare disturbo alla quiete dalle 21:00 alle 07:00.
2Restano riservate le disposizioni e le convenzioni in uso nelle singole parrocchie.
Uso degli edifici sacri a scopi non liturgici
Art. 41Gli edifici sacri possono essere messi a disposizione, con il consenso del Consiglio parrocchiale, per attività di interesse pubblico, se ciò non intralcia il normale esercizio del culto.
2L’uso di edifici sacri a scopi non liturgici è disciplinato in un regolamento approvato dall’Assemblea parrocchiale.
Registri e archivi parrocchiali
Art. 5Il Consiglio parrocchiale conserva gli atti degli organi parrocchiali e cura la tenuta dei registri parrocchiali.
Capitolo II
Assemblea parrocchiale che statuisce per voto popolare
Convocazione
Art. 61L’Assemblea parrocchiale è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
2Se una carica diventa vacante durante il periodo di elezione, la data dell’Assemblea è fissata dal Consiglio parrocchiale.
3L’Assemblea nomina il presidente del giorno e due scrutatori, che costituiscono l’ufficio elettorale.
Presentazione delle candidature
Art. 71È eleggibile quale membro o supplente nel Consiglio parrocchiale e quale delegato della Parrocchia chi è iscritto nel catalogo parrocchiale; il delegato può essere membro o supplente del Consiglio parrocchiale.
2Le candidature sono presentate per iscritto al Consiglio parrocchiale o durante l’Assemblea oralmente.
3Se il numero dei candidati è pari al numero degli eleggendi, l’elezione è tacita.
4Se il numero dei candidati è inferiore agli eleggendi, i candidati proposti sono eletti e viene convocata una nuova Assemblea per completare le nomine.
Espressione del voto
Art. 81Le schede di voto sono distribuite agli elettori dopo l’apertura dell’Assemblea e la costituzione dell’ufficio elettorale.
2L’elettore vota scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome dei candidati; per la nomina del parroco possono essere usate schede stampate.
3Per ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire; per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.
4Le schede bianche e le schede nulle non sono computate; per i motivi di nullità si applica per analogia l’art. 44 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b della legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.
Ufficio elettorale
Art. 9L’ufficio elettorale presiede le operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e procede alla proclamazione e alla pubblicazione dei risultati.
Modalità di elezione
Art. 101Le elezioni avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.
2La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità rispetto a quello delle schede valide e computabili.
3In caso di parità di voti tra i candidati, l’elezione è determinata per sorteggio dal presidente dell’ufficio elettorale.
Difetto della maggioranza assoluta
Art. 111In difetto della maggioranza assoluta, il Consiglio parrocchiale indice un’elezione di ballottaggio convocando una successiva Assemblea.
2L’elezione di ballottaggio avviene con il sistema della maggioranza relativa; sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3Possono essere presentate nuove candidature.
4Il regolamento parrocchiale può stabilire che l’Assemblea per l’elezione di ballottaggio sia tenuta subito dopo l’elezione con il sistema della maggioranza assoluta.
Capitolo III
Assemblea parrocchiale che statuisce in seduta pubblica
Assemblee ordinaria e straordinaria
Art. 121L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale in seduta ordinaria una volta all’anno; il regolamento parrocchiale può prevedere due sessioni ordinarie.
2L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria:
a)se il Consiglio parrocchiale lo ritiene opportuno;
b)se almeno un sesto delle persone iscritte nel catalogo parrocchiale ne fa domanda scritta e motivata al presidente del Consiglio parrocchiale indicando gli oggetti da trattare; il regolamento parrocchiale può fissare un numero minore di firme.
Convocazione
Art. 131L’Assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale mediante pubblicazione dell’avviso all’albo parrocchiale durante i dieci giorni precedenti la riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
2La convocazione d’urgenza avviene con comunicazione scritta e inviata almeno due giorni prima la data dell’assemblea.
Funzionamento
Art. 141Il presidente del Consiglio parrocchiale dirige l’Assemblea.
2È nominato un presidente del giorno che non faccia parte del Consiglio parrocchiale in carica:
a)per deliberare sui conti preventivi e consuntivi;
b)per nominare la Commissione della gestione;
c)negli altri casi stabiliti nel regolamento parrocchiale.
3Prima di procedere alle discussioni l’Assemblea elegge due scrutatori.
Sistema di voto
Art. 151L’Assemblea vota per alzata di mano; essa vota per voto segreto se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
2In caso di parità la votazione viene ripetuta nell’Assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, la proposta è respinta.
3Il cittadino escluso dal voto per un caso di collisione non è computato nel numero dei presenti.
Diritto suppletorio
Art. 16Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), in modo particolare per:
a)la data delle Assemblee ordinarie (art. 17 cpv. 1 e 2 e art. 22 LOC);[1]
b)l’ordine del giorno (art. 21 LOC);
c)...;[2]
d)il verbale (art. 24 e 25 LOC);
e)l’ordine nell’Assemblea (art. 27 LOC);
f)i compiti del presidente (art. 28 LOC);
g)i casi di collisione (art. 32 LOC);
h)i messaggi e i rapporti (art. 33 LOC);
i)la pubblicazione delle decisioni assembleari (art. 41 LOC).
Capitolo IV
Commissione della gestione
Commissione della gestione
Art. 171L’Assemblea nomina ogni quadriennio, nella seduta costitutiva, la Commissione della gestione.
2Essa si compone di un minimo di due membri e due supplenti.[3]
2bisNon possono fare parte della Commissione della gestione:
a)i membri, i supplenti, il segretario e il cassiere del Consiglio parrocchiale e i dipendenti della Parrocchia;
b)i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
c)coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri, i supplenti, il segretario e il cassiere del Consiglio parrocchiale.
Alle Parrocchie con meno di 300 parrocchiani l’Ordinario può concedere deroghe.[4]
3Le cariche di membro e di supplente sono obbligatorie per un quadriennio.
4Gli articoli 181, 183 e 184 LOC si applicano per analogia.[5]
Attribuzioni
Art. 181La Commissione della gestione esamina la gestione e si pronuncia sugli oggetti che richiedono una decisione dell’Assemblea in virtù dell’art. 15 lett. a-g della legge.
2L’Assemblea o il regolamento parrocchiale possono affidare a una Commissione speciale l’esame degli oggetti del capoverso precedente, ad eccezione dell’art. 15 lett. b.
Capitolo V
Consiglio parrocchiale
Carica
Art. 191I membri e i supplenti del Consiglio parrocchiale sono eletti per un periodo di quattro anni e sono sempre rieleggibili.
2Per il primo quadriennio la carica è obbligatoria.
3Se la Parrocchia si estende su più Comuni o frazioni, si avrà riguardo affinché i Comuni e le frazioni siano adeguatamente rappresentati.
4Non possono far parte dello stesso Consiglio parrocchiale coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; l’incompatibilità si applica anche ai supplenti, al segretario e al cassiere. Alle Parrocchie con meno di 300 parrocchiani l’Ordinario può concedere deroghe.[6]
Convocazione delle sedute
Art. 20Il presidente convoca il Consiglio parrocchiale mediante comunicazione scritta personale:
a)quando lo reputa necessario;
b)su istanza di almeno un terzo dei membri del Consiglio parrocchiale.
In quest’ultimo caso, se il presidente non vi dà seguito entro tre giorni, la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un membro.
Trasmissione delle decisioni all’Ordinario
Art. 211Il Consiglio parrocchiale trasmette all’Ordinario:
a)le decisioni che necessitano il consenso dell’Ordinario (art. 15 lett. d-g, art. 16 e art. 19 cpv. 2 della legge);
b)le altre deliberazioni dell’Assemblea parrocchiale;
c)i regolamenti parrocchiali;
d)i conti preventivi e consuntivi;
e)le convenzioni sottoscritte con altri enti pubblici o terzi.[7]
2Nel caso in cui il Comune versi la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Consiglio parrocchiale trasmette al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti.
Diritto suppletorio
Art. 22Per quanto non disciplinato nel presente capitolo, si applica per analogia la legge organica comunale, in modo particolare per:
a)i supplenti (art. 81 LOC);
b)le dimissioni (art. 85 e 86 LOC);
c)la direzione e la validità della seduta e la chiamata dei supplenti (art. 94-98 LOC);
d)la validità delle decisioni e la loro revoca (art. 99 e 102 LOC);
e)la collisione di interesse e il divieto di prestazione (art. 100 e 101 LOC);
f)il verbale (art. 103 LOC);
g)l’ispezione degli atti e il rilascio di estratti (art. 105 LOC);
h)la pubblicazione delle risoluzioni (art. 111 LOC);
i)l’obbligo di informazione, di discrezione e di riserbo (art. 104 e 112 LOC);[8]
j)le spese non preventivate e i sorpassi di spesa (art. 115 e 165 LOC);
k)i principi della gestione finanziaria e della contabilità (art. 151 LOC).
Capitolo VI
Commissione di ricorso indipendente
Composizione e funzionamento
Art. 231La Commissione di ricorso indipendente è composta di tre membri e due supplenti nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato su proposta dell’Ordinario.
2Essa è presieduta da un magistrato o da un ex magistrato dell’ordine giudiziario e decide a maggioranza assoluta.
3I supplenti partecipano alle sedute con voto consultivo; in caso di assenza o impedimento legale i supplenti sostituiscono i membri.
4La Commissione ha sede a Bellinzona.
Capitolo VII
Norme finali
Convenzioni, consuetudini e contratti
Art. 241Le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistenti tra la Parrocchia e il Comune restano in vigore.
2Esse vanno nondimeno adeguate alla legge nei termini previsti dall’art. 24 della legge laddove vi si trovano in contrapposizione.
Norma abrogativa
Art. 25Il regolamento della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’amministrazione dei beni ecclesiastici del 18 giugno 1886 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Pubblicato nel BU 2004, 433 e 446.
[1] Lett. modificata dal R 18.2.2009; in vigore dal 20.2.2009 - BU 2009, 131.
[2] Lett. abrogata dal R 18.2.2009; in vigore dal 20.2.2009 - BU 2009, 131.
[3] Cpv. modificato dal R 30.1.2013; in vigore dal 1.5.2013 - BU 2013, 76.
[4] Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013, 76.
[5] Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013, 76.
[6] Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385; precedente modifica: BU 2013, 76.
[7] Cpv. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.4.2021 - BU 2020, 385.
[8] Lett. modificata dal R 24.6.2010; in vigore dal 27.8.2010 - BU 2010, 334.