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29.03.2024
(Bollettino ufficiale 11/2024)
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Legge

sulle elezioni patriziali

(LElPatr)

(del 10 novembre 2008)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 9 luglio 2008 n. 6094 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 22 ottobre 2008 n. 6094R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Oggetto e sistema di elezione

Art. 11La presente legge disciplina le elezioni dell’ufficio patriziale, del suo presidente, dei supplenti e, laddove è istituito, del consiglio patriziale.

2Le elezioni avvengono a scrutinio segreto secondo il sistema della maggioranza relativa.

 

Norme sussidiarie

Art. 2[1]Qualora la presente legge non disponga diversamente, si applica per analogia la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.

 

Convocazione dell’assemblea dei patrizi

Art. 31L’ufficio patriziale convoca l’assemblea dei cittadini patrizi mediante decreto pubblicato all’albo patriziale al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.

2Il decreto indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto, le cariche e il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle candidature.

3Nei mesi di luglio e di agosto non possono aver luogo elezioni in materia patriziale.

 

Capitolo II

Presentazione delle candidature

 

Proposte di candidati

Art. 41Le proposte di candidati devono essere depositate in originale entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nella sede dell’ufficio patriziale, con allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati.

2All’atto del deposito della proposta di candidati è rilasciata una dichiarazione che attesta la data, l’ora e il numero progressivo del deposito.

3Le proposte di candidati devono essere presentate separatamente per la carica di presidente, di membro, di supplente e di consigliere patriziale; esse devono recare una denominazione.

4I candidati devono essere designati con cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:

il nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;

il nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;

il nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.

 

Proponenti

Art. 51La proposta di candidati deve essere firmata:

a)da tre patrizi nei patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;

b)da cinque patrizi nei patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;

c)da sette patrizi nei patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;

d)da dieci patrizi nei patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino.

2I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno cognome, nome, data di nascita e domicilio; essi devono inoltre indicare:

il nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;

il nome e il cognome del padre, per le donne patrizie sposate a un non patrizio;

il nome del marito, per le donne sposate a un patrizio.

3Un patrizio non può firmare più di una proposta per la stessa carica, né ritirare la firma dopo il deposito.

4Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

 

Rappresentanza dei proponenti

Art. 6Il primo proponente è il rappresentante della proposta ed è autorizzato ad agire e firmare in nome di tutti i proponenti e a ricevere validamente le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Candidature

Art. 71Ogni proposta non può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi, né un candidato può figurare su più liste per la stessa carica.

2I candidati non possono firmare la proposta sulla quale essi sono designati, né quelle di altre proposte per la stessa carica.

3Se un candidato è designato su due o più proposte per la stessa carica alle quali ha dato la sua adesione o figura candidato di un proposta e risulta contemporaneamente firmatario di un’altra per la stessa carica, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le proposte.

 

Esame delle proposte di candidati

Art. 81Il presidente dell’ufficio patriziale esamina le proposte e assegna al rappresentante un termine di tre giorni:

a)per modificare le denominazioni che si prestano a confusione;

b)per sostituire candidati stralciati, d’ufficio siccome ineleggibili;

c)per stralciare candidati eccedenti;

d)per completare la proposta nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero inferiore agli eleggendi;

e)per depositare le dichiarazioni di accettazione;

f)per rimediare a semplici vizi formali.

2I candidati proposti per la sostituzione o la completazione devono firmare la dichiarazione di accettazione.

3La mancata correzione in tempo utile della proposta da parte del rappresentante dei proponenti comporta lo stralcio della stessa; l’imperfetta designazione di un candidato o la sua mancata adesione comporta tuttavia solo lo stralcio dello stesso; se la proposta contiene un numero di candidati superiore, il presidente dell’ufficio patriziale ne stralcia gli ultimi eccedenti.

4La decisione di rettificazione o di stralcio di una proposta dev’essere immediatamente notificata per iscritto al rappresentante del gruppo, succintamente motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

 

Ritiro di proposte e di candidati

Art. 9I proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono, con il consenso dei candidati, dichiarare per iscritto il ritiro della proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla scadenza del termine di presentazione delle proposte.

 

Rinuncia alla candidatura

Art. 101Ogni candidato può dichiarare al presidente dell’ufficio patriziale, per iscritto entro tre giorni dal termine ultimo di deposito delle proposte che rinuncia alla sua candidatura; in questo caso il nome è stralciato d’ufficio dalla proposta.

2La rinuncia non dà diritto alla sostituzione da parte dei proponenti.

 

Proposte definitive sorteggio e pubblicazione

Art. 111Le proposte di candidati sono definitivamente stabilite entro le ore 18.00 del lunedì successivo al termine di deposito.

2Le proposte definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

3L’ufficio patriziale determina di volta in volta mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste; in caso di elezioni contemporanee, un gruppo ha diritto allo stesso numero per tutte le liste presentate.

4I candidati ricevono, un numero progressivo; l’ordine di successione dei candidati in ogni gruppo è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

5Le liste con il nome dei candidati e dei proponenti sono pubblicate all’albo patriziale a cura del presidente o di chi ne fa le veci.

 

Elezione tacita

Art. 121Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi la consultazione popolare non ha luogo.

2Di ciò si dà avviso all’albo patriziale, pubblicando il nome dei candidati non appena le proposte sono definitive e revocando la convocazione dell’assemblea patriziale.

 

Mancata presentazione di candidature,

elezioni prorogate

Art. 131Se nei termini non vengono proposti candidati, il Dipartimento fissa una nuova data per l’elezione, il termine di presentazione delle proposte e le modalità delle operazioni di voto e di spoglio dell’elezione prorogata.

2Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

 

Capitolo III

Operazioni di voto

 

Luogo e orari di voto

Art. 141Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del patriziato o in altro luogo designato dall’ufficio patriziale.

2L’ufficio patriziale può istituire più uffici elettorali; in tal caso designa l’ufficio elettorale principale.

3L’ufficio patriziale fissa i giorni e gli orari di voto, tenuto conto che la domenica il voto deve essere possibile almeno durante tre ore.

 

Materiale di voto

Art. 151Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sul materiale di voto e stabilisce i modelli di scheda.

2L’ufficio patriziale provvede alla stampa del materiale di voto.

 

Distribuzione del materiale di voto

Art. 161Il materiale di voto è messo a disposizione negli uffici elettorali; l’ufficio patriziale può inviare il materiale di voto al domicilio dei patrizi.

2I proponenti possono provvedere alla distribuzione del materiale di voto al domicilio degli elettori; il materiale di voto è messo a disposizione dall’ufficio patriziale.

 

Custodia del materiale di voto

Art. 171Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un plico sigillato, firmato dai membri dell’ufficio elettorale e dai delegati. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto.

2Di tale formalità viene fatta menzione a verbale.

3Analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

 

Ufficio elettorale

a) composizione e funzionamento

Art. 181L’ufficio elettorale è designato dall’ufficio patriziale e si compone di un presidente e di due membri nominati fra i cittadini patrizi.

2Alle operazioni di voto ha diritto di assistere, senza diritto di voto, quale delegato, un proponente per ogni lista.

3L’ufficio elettorale decide a maggioranza.

 

 

 

b) competenze

Art. 191L’ufficio elettorale patriziale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

2L’ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio, assicura la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e pubblica i risultati.

 

Capitolo IV

Diritto di voto

 

Esercizio del diritto di voto

Art. 201L’avente diritto di voto si presenta all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.

2In seguito, va direttamente all’urna e su invito del presidente vi depone la scheda; dopo di che lascia immediatamente il locale e l’edificio dove si svolgono le operazioni di voto.

 

Agevolazioni di voto

a) voto accompagnato

Art. 21Il cittadino patrizio che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

 

b) voto anticipato

Art. 22L’avente diritto di voto può votare all’ufficio elettorale in via anticipata prima dell’apertura ufficiale delle operazioni di voto nelle due settimane prima la data dell’elezione, presentando la domanda scritta all’ufficio patriziale.

 

c) voto per corrispondenza

Art. 23Il patrizio può votare per corrispondenza qualora sia:

a)impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino;

b)impedito di recarsi nel locale di voto, essendo ospite o degente, di ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un’attestazione di degenza;

c)impedito di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica;

d)detenuto in un carcere sito in Svizzera;

e)in servizio militare o presti servizio nella protezione civile;

f)patrizio domiciliato in Ticino residente in un altro Cantone o all’estero.

 

Capitolo V

Espressione del voto

 

Espressione del voto

Art. 24L’elettore esprime il voto secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione, considerato che:

il voto è espresso mediante l’apposizione di una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

il numero massimo di voti che può essere espresso corrisponde al numero dei seggi da attribuire;

per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.

 

Capitolo VI

Spoglio

 

Spoglio

Art. 251Terminate le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede.

2Si contano dapprima le schede contenute nell’urna, riscontrando il loro numero con quello dei votanti.

3In seguito le schede sono numerate; quindi l’ufficio elettorale decide circa la loro validità, classificandole in schede valide, schede nulle e schede bianche.

4Il numero progressivo delle schede nulle dev’essere messo a verbale con l’indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell’ufficio.

5L’ufficio elettorale accerta poi, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di presidente, di membro o di supplente, rispettivamente di consigliere patriziale.

6Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.

 

Validità e nullità delle schede

Art. 26Sono nulle le schede:

a)recanti segni di riconoscimento o espressioni estranee all’elezione;

b)contenute in buste estranee all’elezione o nelle quali figurano scritti o cose estranee all’elezione;

c)illeggibili;

d)non compilate a mano;

e)recanti il nome di una persona che non figura fra i candidati;

f)recanti un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;

g)nel voto per corrispondenza sono contenute in buste non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

 

Maggioranza relativa

Art. 271Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2In caso di parità di voti tra due o più candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.

 

Verbale

Art. 281L’ufficio elettorale tiene un verbale da cui devono risultare:

a)i nomi dei membri dell’ufficio elettorale e dei delegati;

b)il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;

c)lo svolgimento cronologico dello scrutinio e dello spoglio;

d)le eventuali osservazioni e le contestazioni dei membri dell’ufficio o dei delegati;

e)le decisioni dell’ufficio succintamente motivate;

f)i risultati dell’elezione.

2Il verbale dell’ufficio elettorale principale include anche:

a)i risultati complessivi dell’elezione, con l’elenco degli eletti e dei subentranti;

b)la proclamazione dei risultati.

3Il verbale è firmato dai membri dell’ufficio elettorale; esso è consegnato in copia all’ufficio patriziale e al giudice di pace ed è pubblicato all’albo patriziale a cura del presidente dell’ufficio elettorale.

 

Proclamazione dei risultati e degli eletti

Art. 291Terminato lo spoglio, il presidente dell’ufficio elettorale principale proclama gli eletti.

2Le credenziali agli eletti alle cariche di presidente, di membri e di supplente dell’ufficio patriziale sono rilasciate dal presidente dell’ufficio elettorale principale; le credenziali agli eletti alle cariche di membro del consiglio patriziale sono rilasciate dal presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.

 

Conservazione e distruzione del materiale di voto

Art. 301A spoglio terminato, il materiale dell’elezione dev’essere chiuso in plico e firmato dai membri dell’ufficio elettorale.

2Esso è custodito dall’ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest’ultimo.

3In caso di ricorso il materiale dell’elezione è tenuto a disposizione del Consiglio di Stato: esso è distrutto entro un mese dall’intimazione della decisione definitiva.

 

Capitolo VII

Disposizioni varie

 

Incompatibilità

Art. 311Se risultano eletti due o più candidati alle diverse cariche in grado di parentela incompatibile secondo la legge organica patriziale del 28 aprile 1992, è proclamato eletto il candidato alla carica principale.

2In caso di parità di carica si proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti l’elezione è determinata per sorteggio.

3Se l’incompatibilità di parentela sorge in seguito a un’elezione complementare, la priorità spetta a chi è già in carica.

 

 

Opzione

Art. 321All’atto della proclamazione dei risultati è fissato un termine di quindici giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile per esercitare il diritto d’opzione.

2Se l’eletto non opta, si presume abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione; in caso di elezione alla carica di presidente, membro o supplente dell’ufficio e contemporaneamente di membro del consiglio patriziale, si presume che egli rinunci alla seconda.

3In caso di elezione alla carica di presidente e contemporaneamente a quella di membro o supplente, si presume che egli rinunci alle seconde.

4Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.

 

Dichiarazione di fedeltà

Art. 331Gli eletti alla carica di presidente, membro o supplente dell’ufficio patriziale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando l’attestato consegnato dal giudice di pace, del seguente tenore:

«Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio».[2]

2Gli eletti alla carica di membro del consiglio patriziale rilasciano la dichiarazione di fedeltà davanti al presidente dell’ufficio patriziale nella seduta costitutiva.

 

Sostituzioni

Art. 341Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato che, nelle elezioni generali, ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l’elenco dei subentranti.

2In caso di vacanza della carica di presidente o quando la lista dei subentranti è esaurita si procede come nel caso di elezioni generali, nei termini fissati dall’ufficio patriziale.

 

Capitolo VIII

Rimedi di diritto e sanzioni disciplinari

 

Rimedi di diritto

Art. 351I ricorsi contro gli atti preparatori e i risultati delle elezioni sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre entro tre giorni nel primo caso e entro quindici giorni nel secondo caso.

2Il ricorso non sospende l’entrata in carica delle persone elette.

 

Sanzioni disciplinari

Art. 361Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino ad un massimo di 5000.– franchi ai membri dell’ufficio patriziale e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.

2Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili con la multa fino ad un massimo di 1000.– franchi dal Consiglio di Stato.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Capitolo IX

Disposizioni finali

 

Abrogazione e modificazione del diritto vigente

Art. 371La legge del 25 marzo 1965 sull’elezione degli uffici e dei consigli patriziali è abrogata.

2La modifica del diritto vigente figura nell’allegato.

 

Entrata in vigore

Art. 38Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

 

 

Pubblicata nel BU 2009, 1.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.

[2]  Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.