DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

152

270.100

< >


 

Legge

di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero

(LACPC)

(del 24 giugno 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;

-visto il codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (codice di procedura civile, CPC);

-visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6313 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Campo d’applicazione

 

Principio

Art. 11La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione e l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).

2Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

 

Capitolo secondo

Autorità di conciliazione

 

I. Giudice di pace

Art. 2Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.

 

II. Segretario assessore, pretore e pretore aggiunto

Art. 31Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

2Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

 

III. Locazione e affitto

1. Giurisdizione

Art. 4Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali, come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione:[1]

a)Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;

b)Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;

c)Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;

d)Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nei circoli di Lugano est e Lugano nord;[2]

e)Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Paradiso, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;[3]

f)Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circolo di Capriasca;[4]

g)Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;

h)Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;

i)Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;

l)Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;

m)Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

 

2. Composizione

Art. 51L’Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell’Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.

2Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.

 

IV. Parità dei sessi

Art. 61Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.

2L’ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.

3L’ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

 

V. Norme comuni

1. Nomina

Art. 7I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto e dell’ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

 

2. Organizzazione

Art. 81Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.

2La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

 

3. Procedura

Art. 9La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.

 

Capitolo terzo

Divieto giudiziale

 

Divieto giudiziale

Art. 101L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.

2Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa.

 

Capitolo terzo bis[5]

Assistenza giudiziaria internazionale

 

Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Art. 10a[6]1Il Tribunale di appello è competente per la notifica degli atti giudiziari nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.

2Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.

 

Capitolo quarto

Norme di procedura

 

Deliberazione

Art. 11La deliberazione non è pubblica.

 

Rappresentanza

Art. 121In applicazione dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta:

a)in materia di contratto di locazione e d’affitto:

-ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;

-ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati;

-agli amministratori d’immobili oggetto della lite o loro impiegati;

b)in materia di contratto di lavoro:

-ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;

-ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati.[7]

2Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:

a)siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;

b)siano in possesso dell’esercizio dei diritti civili;

c)siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.

 

Esecuzione effettiva

Art. 13[8]Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.

 

Conservazione e consultazione degli atti

Art. 13a[9]1Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso l’autorità di conciliazione competente, gli atti giudiziari presso il giudice competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

2L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

3La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.

4Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo entro 30 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Regolamento d’applicazione

Art. 14Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.

 

Entrata in vigore

Art. 151Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[10]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2010, 311.

 

 

Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione

del codice di diritto processuale civile svizzero

 

Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375bis e dell’articolo 375ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

 

 


[1]  Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[2]  Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[3]  Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[4]  Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.

[5]  Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[6]  Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[7]  Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[8]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[9]  Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.

[10]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.