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22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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Legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM)[1]

(del 20 aprile 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto 31 marzo 2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

A. Principio

Art. 1Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

 

B. Norme di applicazione

Art. 2Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

a)l’esecuzione di pene pecuniarie e multe;

b)la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;

c)la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell’esecuzione anticipata di una pena o di una misura;

d)l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza;

e)l’esecuzione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;

f)le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell’articolo 379 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);

g)la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell’articolo 380 CP.

 

Bbis. Consiglio di vigilanza

Art. 2a[2]1Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.

2In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.

3Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all’anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull’organizzazione interna degli stabilimenti.

4Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.

 

C. Utilizzazione di stabilimenti svizzeri

Art. 3Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per ordinare l’esecuzione della pena giusta l’articolo 99 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale.

 

 

 

 

D. Prestazioni

Art. 41Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l’assistenza medica, l’assistenza spirituale, l’assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio; in casi speciali si farà capo a specialisti esterni.

2Persone che espiano una pena o una misura non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

 

E. Assistenza riabilitativa

Art. 5L’istituto dell’assistenza riabilitativa secondo gli articoli 93 e 376 CP è assicurato dal Consiglio di Stato, il quale mediante regolamento ne disciplina l’organizzazione e le norme di funzionamento.

 

F. Accesso ai dati personali

Art. 61Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell’autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

2Il personale direttamente incaricato dell’esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

 

G. Informazioni a terzi

Art. 71Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all’inizio dell’esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:

a)le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l’integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;

b)altre persone che dimostrano un interesse all’informazione degno di protezione.

2I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

 

H. Casellario giudiziale

Art. 81Il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale è aggregato al Ministero pubblico e svolge i compiti attribuitigli dal diritto federale.

2Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di applicazione sul casellario giudiziale.

 

Capitolo II

Esecuzione dei giudizi

 

A. In generale

Art. 91Le sentenze, i decreti e gli ordini delle autorità in materia penale sono esecutivi in tutto il Cantone.

2La loro esecuzione compete, salvo disposizioni diverse, ai magistrati, ai funzionari dell’ordine giudiziario e agli agenti di polizia, quando ne siano richiesti.

3Per l’esecuzione delle pene inflitte dalle autorità della Confederazione o dei Cantoni valgono le disposizioni degli articoli 356 e seguenti CP.

4Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l’internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.

5Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’esecuzione delle pene e delle misure di cui agli articoli 59, 60, 61, 63 e 64 CP.

 

B. Giudice dell’applicazione della pena

1. Competenze

Art. 10[3]1Il giudice dell’applicazione della pena è competente:

a)…;

b)…;

c)a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);

d)a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP);

e)a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l’assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP);

a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell’internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP);

f)a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull’esecuzione della pena sospesa (art. 63b CP);

g)ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell’internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP);

h)a decidere:

il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);

il collocamento iniziale in caso di misura (art. 59, 60, 61 e 64 CP);

la concessione della semiprigionia, del lavoro di utilità pubblica e della sorveglianza elettronica (art. 67b, 77b, 79a e 79b CP);

la concessione del primo congedo;

il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio esterni (art. 77a CP);

le deroghe alle forme d’esecuzione (art. 80 CP);

l’interruzione dell’esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);

le altre decisioni che il diritto federale riserva all’autorità competente dopo la crescita in giudicato della sentenza penale;

i)ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) o dall’internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP);

j)ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP);

k)ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione e l’ordine di arresto;

l)ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

2Il giudice dell’applicazione della pena può delegare l’audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettera k come pure in materia di concessione della semiprigionia.

 

2. Procedura

Art. 111Nei procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena il condannato ha il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti; quest’ultima facoltà gli può essere negata solamente se vi si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.

2...[4]

3Il giudice dell’applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell’autorità di esecuzione della pena e, nei casi previsti dalla legge, d’ufficio.[5]

4Il giudice dell’applicazione della pena decide dopo aver raccolto presso la direzione dello stabilimento o altri enti le necessarie informazioni in merito al condannato a una pena detentiva, a una misura terapeutica stazionaria o all’internamento.

 

3. Rimedi di diritto

Art. 121Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP:

a)alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera l;

b)alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 capoverso 1 lettere c-k.[6]

2Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

 

 

C. Commissione per l’esame

dei condannati pericolosi

1. Composizione e organizzazione

Art. 131È istituita la Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.

2Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro sono designati due supplenti.[7]

3La Commissione si organizza da sé.

 

2. Competenze

Art. 141La Commissione riferisce sulla personalità del condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2, 75a cpv. 1 CP e 28 cpv. 3 DPMin).[8]

2Essa interviene su domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione della pena.

 

D. Trasmissione delle sentenze

Art. 14a[9]Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi entro tre giorni dalla crescita in giudicato.

 

E. Conservazione e consultazione degli atti

Art. 14b[10]1Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Ministero pubblico, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal tribunale e quelli d’esecuzione, dall’autorità d’esecuzione competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.

2Il Ministero pubblico decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.

3L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.

4Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti CPP.

 

Capitolo III

Casi particolari

 

A. Art. 67, 67a, 67b, 67c, 67d CP[11]

Art. 15[12]1L’interdizione di esercitare un’attività deve essere comunicata al Consiglio di Stato.

2Il giudice dell’applicazione della pena è l’autorità competente per decidere in materia di interdizione come pure del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

 

B. Art. 67e CP[13]

Art. 16[14]Il divieto di condurre un veicolo a motore deve essere comunicato all’autorità designata dal Consiglio di Stato.

 

C. Pubblicazioni

Art. 17Le pubblicazioni previste dagli articoli 68 e 70 CP e dal CPP sono fatte nel Foglio ufficiale, salvo ordine differente del giudice.

 

 

D. Revoca della sospensione condizionale della pena

Art. 181La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’articolo 46 CP è pronunciata:

a)dalla Corte o dal giudice che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;

b)dal giudice dell’applicazione della pena negli altri casi.

2La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a del primo capoverso, dal procuratore pubblico o dall’autorità amministrativa di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.[15]

 

 

Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 255.

 

 

Pubblicata nel BU 2010, 255.

 


[1]  Titolo modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[2]  Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.

[3]  Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.

[4]  Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

[5]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.

[6]  Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.

[7]  Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93; precedente modifica: BU 2010, 517.

[8]  Cpv. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[9]  Art. introdotto dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.

[10]  Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.

[11]  Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[12]  Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[13]  Nota marginale modificata dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[14]  Art. modificato dalla L 22.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 93.

[15]  Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 517.