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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Regolamento

concernente il trattamento dei tossicomani con stupefacenti

(Regolamento sulle terapie sostitutive)

(del 5 aprile 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

la legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LST), in particolare gli art. 15a, cpv. 5 e 34;

la legge cantonale d’applicazione della legge federale sugli stupefacenti, del 19 giugno 1978 (LCStup), in particolare gli art. 1, 8, 21, 33 e 43,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1Il presente Regolamento disciplina la prescrizione, somministrazione e consegna di stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti.

 

Sostanze

Art. 2Per le terapie sostitutive sono ammessi gli stupefacenti la cui efficacia è stata dimostrata scientificamente.

 

Finalità terapeutiche

Art. 31La finalità terapeutica è, a breve-medio termine, la riduzione del danno e la stabilizzazione fisica, psichica e sociale del tossicodipendente, a lungo termine l'astinenza.

2In particolare la terapia si prefigge di:

migliorare i comportamenti igienico-alimentari;

responsabilizzare la persona tossicodipendente sul suo stato di salute;

evitare la propagazione delle malattie trasmissibili;

favorire il reinserimento professionale;

impedire l'esclusione e lo stato di abbandono sociale;

ostacolare il mercato nero, ridurre criminalità e prostituzione.

 

Autorizzazione speciale

a) prescrizione

Art. 41Possono prescrivere terapie sostitutive con gli stupefacenti a persone tossicodipendenti i firmatari del contratto terapeutico di cui all’art. 11 ed adattarne il dosaggio i medici autorizzati all'esercizio della professione e in possesso dell’autorizzazione speciale del Medico cantonale.

2I medici attivi presso i servizi dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ed i medici delle strutture carcerarie sono autorizzati  d’ufficio e sottostanno ai medesimi doveri e requisiti di qualità.

3I medici autorizzati rispettano i requisiti di qualità (art. 8) e le disposizioni emanate dal Medico cantonale.

 

b) somministrazione

Art. 51In presenza di una prescrizione ai sensi dell’art. 4 sono autorizzati a somministrare stupefacenti per la terapia sostitutiva di persone tossicodipendenti i medici autorizzati alla prescrizione e i farmacisti.

2All’interno di un servizio ambulatoriale o residenziale per il trattamento di tossicodipendenti la somministrazione di stupefacenti per la terapia sostitutiva è autorizzata se l’istituzione dispone di un’autorizzazione dell’Ufficio di sanità per procurarsi e detenere stupefacenti ai sensi dell’art. 14 LST. La somministrazione può in tal caso essere delegata dal responsabile ai sensi dell’art. 9 LST ad un infermiere in possesso del libero esercizio.

3I dettagli della somministrazione sono disciplinati mediante Direttive del Medico cantonale.

 

c) consegna

Art. 61Allorquando la persona tossicodipendente ha raggiunto l’equilibrio clinico il farmaco sostitutivo può anche essere consegnato al paziente in terapia sostitutiva.

2Al riguardo fanno stato le Direttive del Medico cantonale.

 

Medico cantonale

Art. 71L’autorizzazione speciale è rilasciata dal Medico cantonale, previo rispetto dei requisiti di qualità (art. 8).

2Il Medico cantonale vigila sull'esecuzione del presente Regolamento e può emettere apposite Direttive e specifiche Raccomandazioni.

3Egli organizza e gestisce un Registro cantonale dei pazienti che seguono una terapia sostitutiva.

 

Requisiti di qualità

Art. 8Il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione speciale sono subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a)partecipazione al corso introduttivo del Medico cantonale;

b)frequenza di almeno un corso di aggiornamento all’anno sulle dipendenze;

c)utilizzo dei moduli ufficiali, in particolare del contratto terapeutico per la gestione delle cure;

d)adesione ai progetti di valutazione scientifica delle terapie;

e)collaborazione con i farmacisti e i Centri interdisciplinari di riferimento;

f)assenza di ragioni di revoca (art. 9).

 

Ammonimento e revoca dell’autorizzazione speciale

Art. 91L’ammonimento e la revoca dell’autorizzazione speciale compete al Dipartimento della sanità e della socialità.

2Costituiscono in particolare motivo di ammonimento e revoca dell’autorizzazione la violazione dei requisiti di qualità, l’inosservanza delle Direttive del Medico cantonale, l'esistenza di procedimenti penali relativi alla legge sugli stupefacenti e ogni comportamento lesivo degli obblighi e della deontologia professionale.

3Costituiscono ragione di revoca la gravità e la reiterazione dei motivi di ammonimento.

4In caso di revoca dell’autorizzazione speciale, il Medico cantonale informa i pazienti in terapia presso il medico autorizzato sanzionato e li invita a rivolgersi ad altri medici autorizzati.

 

Ricorso

Art. 10Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Medico cantonale e contro la revoca dell’autorizzazione da parte del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso, entro quindici giorni, al Consiglio di Stato secondo l’art. 43 LCStup.

 

Capitolo secondo

Gestione delle cure

 

Contratto terapeutico

Art. 111Il contratto terapeutico è lo strumento di gestione delle cure, sottoscritto dal paziente, dal medico autorizzato e da colui che somministra lo stupefacente. Tutti i contraenti s’impegnano a rispettarlo.

2La sottoscrizione del contratto è un requisito essenziale per l’inizio della cura sostitutiva. Il Medico cantonale definisce le eccezioni.

3In caso di prescrizione di sostanze psicotrope off label ogni medico curante ha la facoltà di verificare presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale se un paziente ha stipulato un contratto terapeutico.

 

Inizio del contratto terapeutico

Art. 121Prima di iniziare una terapia sostitutiva il medico con autorizzazione speciale verifica presso il Registro cantonale dei pazienti dell’Ufficio del Medico cantonale che il paziente non sia già in cura.

2In seguito, entro 3 giorni dall’inizio della terapia, trasmette una copia firmata del contratto terapeutico al Medico cantonale.

3Nei successivi 3 giorni il Medico cantonale, ove non sussistano i presupposti, può ordinare l’interruzione della cura e le necessarie misure alternative di presa a carico del paziente.

 

Fine del contratto terapeutico

Art. 131La fine del contratto terapeutico si realizza alternativamente quando:

a)i contraenti decidono di sciogliere il contratto terapeutico;

b)il medico autorizzato e il farmacista perdono ogni contatto con il paziente per almeno quattro settimane;

c)il medico autorizzato, il farmacista o l’operatore sanitario contraenti cedono la loro attività professionale.

2Il medico autorizzato e/o l’operatore sanitario che somministra o consegna il farmaco segnalano tempestivamente la conclusione del contratto terapeutico al Medico cantonale.

 

Valutazione scientifica

Art. 141Al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive, il Medico cantonale può organizzare progetti di valutazione scientifica.

2Egli può valersi della collaborazione di esperti nei limiti del preventivo a disposizione.

3Il medico con autorizzazione speciale, il farmacista e gli altri operatori coinvolti, attraverso il contratto terapeutico, forniscono al conduttore del progetto i dati richiesti per la valutazione.

4I pazienti sono informati su natura e finalità del progetto, nonché sui suoi risultati.

 

Formazione e aggiornamento

Art. 151Il Medico cantonale organizza o sostiene corsi di formazione e aggiornamento per medici, farmacisti e altri operatori socio-sanitari coinvolti nelle terapie sostitutive.

2Egli si avvale, in tal caso, della collaborazione dei Centri interdisciplinari di riferimento, nonché degli Ordini e delle Associazioni professionali.

 

Capitolo terzo

Disposizioni finali

 

Norma abrogativa e entrata in vigore

Art. 161Il Regolamento concernente il trattamento ambulatoriale di tossicomani con metadone del 7 ottobre 1992 è abrogato.

2Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 216.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 8 aprile 2011 - BU 2011, 216.