DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.03.2024
(Bollettino ufficiale 11/2024)
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 Legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur)

Legge

sul turismo

(LTur)

del 25 giugno 2014 (stato 15 giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 14 gennaio 2014 n. 6897 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 3 giugno 2014 n. 6897 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11La legge ha lo scopo di organizzare, promuovere e sostenere il turismo nel Cantone e soddisfare al meglio i bisogni del turista.

2Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite strutture professionali e specializzate sia nello sviluppo di prodotti e servizi competitivi sia nella loro promozione.

3Lo Stato e le organizzazioni competenti si coordinano nell’applicazione della legge per promuovere il turismo, valorizzando le peculiarità regionali e fornendo agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione, assistenza e offerta turistica.

 

Competenze

Art. 2L’applicazione della legge è di competenza:

a)del Consiglio di Stato;

b)delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR);

c)dell’Agenzia turistica ticinese (ATT), su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR.

 

TITOLO II

Capitolo primo

Organizzazione

A. Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

 

In generale

Art. 31Le OTR sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

2Il territorio delle OTR corrisponde alle regioni attorno ai quattro agglomerati individuati dal Piano Direttore.

3I Comuni sono soci di diritto dell’OTR della propria regione.

4Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti. Ai Comuni si applica l’art. 24.

5Ogni modifica allo Statuto delle OTR deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Stato.

 

Organi

Art. 41Gli organi delle OTR sono:

a)l’assemblea generale;

b)il consiglio di amministrazione;

c)la direzione;

d)l’ufficio esterno di revisione.

2Le OTR possono dotarsi di ulteriori organi, secondo i propri statuti.

 

Rappresentanza

Art. 51Nell’assemblea ogni socio ha diritto a un voto.

2La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto, oltre che delle competenze specifiche delle persone proposte, di un’equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali e delle associazioni di categoria del settore turistico.

3I consiglieri di amministrazione delle OTR possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

 

Funzionamento

Art. 61Le OTR registrano la contabilità seguendo il piano contabile definito dal Consiglio di Stato.

2Per il controllo dell’esattezza formale e materiale dei conti consuntivi le OTR affidano un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all’indirizzo del consiglio d’amministrazione. I contenuti minimi del rapporto sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

3I rapporti di revisione devono essere trasmessi al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla loro discussione in assemblea.

4Nelle OTR i rapporti d’impiego sono regolati dal diritto privato.

5Per il resto, il funzionamento e le competenze delle OTR sono stabiliti nei rispettivi statuti.

6Nell’assunzione del personale le OTR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[1]

 

B. Agenzia turistica ticinese (ATT)

 

In generale

Art. 71L’ATT è una società anonima ai sensi dell’art. 620 del Codice delle obbligazioni.

2Il capitale azionario è così suddiviso: ogni OTR detiene il 15% delle azioni, il Cantone detiene il 25% delle azioni, le associazioni di categoria soggette alla tassa di promozione detengono complessivamente il 15% delle azioni.

3Le associazioni di categoria azioniste dell’ATT sono elencate nel regolamento.

4Le azioni sono nominative e non cedibili. Sono cedibili solo le azioni in possesso delle associazioni di categoria, previo esplicito accordo del Consiglio di Stato.

 

Organi

Art. 8Gli organi dell’ATT sono:

a)l’assemblea generale;

b)il consiglio di amministrazione;

c)la direzione;

d)l’ufficio esterno di revisione.

 

Funzionamento

Art. 91L’ATT è sottoposta alla revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni.

2Nell’assemblea ogni azione corrisponde a un voto.

3Nell’assunzione del personale l’ATT, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.

Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[2]

 

Consiglio d’amministrazione

Art. 101I membri del consiglio di amministrazione devono disporre di competenze specifiche.

2Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri.

3Le quattro OTR hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

4Le associazioni di categoria di cui all’art. 7 cpv. 3 hanno diritto a un seggio ciascuno nel consiglio di amministrazione.

5La rappresentanza del Cantone è regolata ai sensi dell’art. 762 del Codice delle obbligazioni.

6I consiglieri di amministrazione dell’ATT possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.

 

C. Commissioni permanenti

 

Commissione marketing

Art. 111L’ATT costituisce e gestisce una commissione marketing, con lo scopo di elaborare la strategia e il programma cantonale di marketing e di assicurare un ottimale coordinamento.

2La commissione è composta dal direttore o dal responsabile marketing delle quattro OTR e dell’ATT.

 

Altre commissioni permanenti

Art. 12Gli statuti dell’ATT e delle OTR possono prevedere ulteriori commissioni.

 

Capitolo secondo

Compiti e competenze

 

Stato

Art. 13Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

a)sostenere la politica turistica cantonale e seguirne regolarmente lo sviluppo;

b)coordinare la politica turistica con le altre politiche settoriali cantonali;

c)sottoporre al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a finanziare l’attività dell’ATT e del credito quadro per la concessione di misure in favore degli investimenti e delle attività turistiche;[3]

d)stanziare ed erogare annualmente il contributo all’ATT in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 15;

e)formulare i criteri per l’elaborazione dei piani strategici e dei piani contabili;

f)valutare le richieste di sussidio e concedere gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge;

g)fissare le tasse per il turismo di cui agli art. 21 cpv. 4, 23 cpv. 3, 23 cpv. 4, 24 cpv. 3 di regola per il quadriennio;

h)fissare e adeguare, su richiesta dell’ATT, la percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento;

i)assicurare il riversamento alle OTR della tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio;

j)assicurare il riversamento all’ATT della quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, prelevata secondo gli art. 43 della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003;

k)stimolare e sostenere, in collaborazione con le OTR, la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull’importanza del turismo;

l)promuovere la ricerca nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio del turismo;

m)vigilare sull’applicazione della presente legge.

 

Organizzazioni turistiche regionali (OTR)

Art. 141Le OTR si occupano dell’animazione, dell’assistenza e dell’informazione al turista, provvedono alla commercializzazione e alla promozione turistica per la propria regione, sviluppano e coordinano i prodotti turistici e ne curano il marketing.

2Le OTR hanno in particolare i seguenti compiti:

a)coordinare la politica turistica della propria regione con le altre politiche settoriali regionali e cantonali;

b)elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale del turismo per la propria regione, aggiornandolo annualmente;

c)identificare e istituire centri di competenza per i campi d’attività strategici e l’elaborazione dei relativi prodotti turistici;

d)stimolare lo sviluppo e il miglioramento di infrastrutture e servizi d’interesse turistico nel loro comprensorio;

e)gestire i marchi turistici locali e regionali;

f)elaborare e produrre l’informazione cartacea ed elettronica a fini commerciali e promozionali;

g)gestire gli uffici e gli sportelli d’informazione;

h)raccogliere e gestire le informazioni sull’offerta turistica nel proprio comprensorio;

i)curare la rete dei sentieri escursionistici come previsto dalla legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS);

j)fissare l’aliquota per gli importi annuali fissi secondo l’offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all’art. 21 cpv. 5[4] e la percentuale per il calcolo dei contributi comunali di cui all’art. 24 cpv. 4;

k)fatturare, incassare e amministrare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull’alloggio e il contributo comunale;

l)assicurare il riversamento all’ATT del 20% della tassa di promozione;

m)garantire il coordinamento con le altre OTR.

3Le OTR possono delegare specifici compiti loro attribuiti all’ATT o ad altre organizzazioni turistiche e sostenere iniziative turistiche anche al di fuori del loro comprensorio.

4Le OTR collaborano e curano i rapporti con gli enti regionali di sviluppo, i Comuni, le associazioni di categoria, i Patriziati e altri attori del settore turistico, come pure - in quanto opportuno - con altre organizzazioni, del settore turistico e di altri ambiti, esterne al territorio del proprio comprensorio, anche a livello transfrontaliero.

 

Agenzia turistica ticinese (ATT)

Art. 151L’ATT elabora e attua, su mandato del Consiglio di Stato e delle OTR, la strategia turistica cantonale, basandosi sui piani strategici regionali delle OTR.

2Essa ha in particolare i seguenti compiti:

a)elaborare un piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornandolo annualmente;

b)svolgere attività di marketing e coordinare quelle delle OTR;

c)sviluppare e realizzare progetti turistici strategici cantonali;

d)svolgere analisi di mercato, consulenza e supporto per lo sviluppo di strategie, avvalendosi delle analisi dell’osservatorio del turismo;

e)gestire il marchio turistico cantonale e promuovere i marchi regionali e locali, in accordo con le OTR;

f)sviluppare e gestire la banca dati turistica cantonale, alimentata dalle OTR;

g)sviluppare e gestire prodotti turistici, attività di marketing e servizi su specifico mandato;

h)gestire i rapporti con organizzazioni cantonali, nazionali e internazionali;

i)affiancare le OTR e assisterle, se richiesto, nell’elaborazione e nello sviluppo dei prodotti turistici strategici e/o sovraregionali;

l)concludere accordi con terzi, fintanto che essi siano nell’interesse delle OTR e/o dell’ATT o che si rendano necessari per l’attuazione della presente legge;[5]

m)sviluppare e gestire la piattaforma online per la registrazione e il rilascio di un numero identificativo per i datori di alloggio definiti dall’art. 21 cpv. 4 con lo scopo di avere una panoramica completa degli alloggi messi a disposizione del mercato turistico cantonale.[6]

3La piattaforma online dell’ATT di cui al cpv. 2 lett. m centralizza le informazioni ed è in parte alimentata dalla banca dati SEPU (strutture soggette alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).[7]

4L’organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare dei dati raccolti nella piattaforma online alle seguenti autorità:

Polizia cantonale tramite accesso alla piattaforma online, allo scopo di avere una panoramica completa anche degli alloggi non sottoposti alla Lear;

Comuni ticinesi, allo scopo di confermare l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio;

OTR, allo scopo di controllare la regolare notifica dei pernottamenti e del pagamento delle tasse turistiche.[8]

5I dati delle strutture non più attive vengono conservati al massimo 5 anni, riservata la legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).[9]

6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

a)il catalogo dei dati personali elaborati;

b)i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;

c)la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati;

d)le misure di sicurezza.[10]

 

Capitolo terzo

Finanziamento

 

OTR

Art. 16Le OTR sono finanziate:

a)con la tassa di soggiorno;

b)con l’80% della tassa di promozione;

c)con i contributi comunali per il turismo;

d)con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;

e)con il contributo annuo dello Stato giusta l’art. 14 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;

f)con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società;

g)con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;

h)con il fondo di funzionamento, solo in casi di comprovata necessità.

 

ATT

Art. 17L’ATT è finanziata:

a)con il credito quadro cantonale, stanziato in base al piano strategico e finanziario quadriennale;

b)con la quota parte della tassa cantonale sulle case da gioco, pari al 0.9% del prodotto lordo;

c)con il 20% della tassa di promozione riversata dalle OTR;

d)con eventuali ulteriori riversamenti da parte delle OTR;

e)da mandati specifici e fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie;

f)con i proventi commerciali e delle partecipazioni a società.

 

Fondo di funzionamento

Art. 181Le OTR costituiscono un fondo di funzionamento a cui possono attingere le OTR che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti di animazione, assistenza, informazione, sviluppo e coordinamento dei prodotti turistici, debitamente comprovati nei piani strategici e finanziari regionali.

2Il fondo è alimentato da un prelevamento del 5% massimo della tassa di soggiorno.

3Il fondo è gestito dall’ATT, che valuta annualmente la percentuale di prelevamento, tenendo conto del fabbisogno del fondo.

4Le OTR possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della strategia turistica regionale e cantonale.

5L’eventuale saldo del fondo è ripartito annualmente fra le OTR, in funzione del loro contributo al fondo.

 

Capitolo quarto

Tasse per il turismo

 

In generale

Art. 191Sull’insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

a)la tassa di soggiorno;

b)la tassa di promozione;

c)il contributo comunale per il turismo.

2Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l’elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

 

Notifica dei pernottamenti

Art. 201I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

2Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

3I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

 

Tassa di soggiorno

Art. 211La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione.

2L’importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di 0.50 franchi al minimo e di 4.50 franchi al massimo per pernottamento.[11]

3Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano quali ospiti in uno stabilimento d’alloggio in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero.[12]

4Quali stabilimenti d’alloggio s’intendono alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, camper e altri stabilimenti analoghi, purché essi siano adatti all’alloggio ripetuto di ospiti.[13]

5I datori di alloggio e i proprietari di camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico sono responsabili dell’incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR, salvo laddove l’ATT sia stata delegata di tale compito (art. 15 cpv. 2 lett. l).[14]

6I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell’accessibilità e dell’offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza. Agli appartamenti e alle case di vacanza che distano più di 15 minuti a piedi dall’ultima strada carrozzabile si applica l’aliquota minima di fr. 15.- per posto letto.[15]

7Sono pure tenuti al pagamento dell’importo annuale fisso gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano camere, appartamenti e case date in locazione ad uso turistico, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.[16]

 

Numero identificativo

Art. 21a[17]1Ogni datore di alloggio, così come definito nell’art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell’apposita piattaforma online dell’ATT. Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell’introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all’interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.

2Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell’invio e della compilazione del formulario digitale creato dall’ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.

3I comuni, per il tramite della piattaforma online dell’ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l’idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.

4I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all’interno dell’annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l’art. 36.

5I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell’art. 21a cpv. 3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR devono segnalare i casi di contravvenzione.

 

Esenzioni

Art. 221Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

a)gli ospiti di età inferiore ai 14 anni, esclusi i soggetti tassati a forfait;

b)gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995;

c)gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;

d)i membri dell’esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato.

2Le OTR, sentita l’ATT, possono inoltre accordare l’esenzione in casi eccezionali.

 

Tassa di promozione

Art. 231La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione del prodotto turistico.

2Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio e gli esercizi pubblici senza alloggio.

3L’importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.– al massimo per pernottamento assoggettato alla tassa di soggiorno.

4L’importo della tassa per gli esercizi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR) è compreso tra fr. 0.50 e fr. 1.50 in base al numero di avventori autorizzati.[18]

 

Contributo comunale

Art. 241Il contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività delle OTR.

2Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e agli importi annuali fissi incassati sul territorio del comune durante l’anno che precede la tassazione.

3L’aliquota sui pernottamenti è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.20 al massimo per pernottamento, differenziato in funzione della categoria di alloggio.

4L’aliquota sugli importi annuali fissi varia, a dipendenza dell’offerta turistica esistente e della categoria di alloggio, da un minimo del 5% fino a un massimo del 30% dell’importo incassato dalle OTR nel Comune.

5Il contributo comunale minimo deve comunque essere di fr. 200.– all’anno.

 

Tassazione d’ufficio

Art. 251Le OTR possono tassare d’ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.

2La tassazione d’ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

 

TITOLO III

Misure cantonali[19]

 

In generale

Art. 261Lo Stato può adottare misure che consistono nell’aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici e che, di norma, abbiano dimensioni e carattere strategici e/o sovraregionali, destinati a migliorare l’offerta turistica e a facilitare la sua gestione.[20]

2Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.[21]

3La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

4Possono essere concesse misure fino a un massimo di un milione di franchi per progetto.[22]

 

Categorie di progetti

Art. 27[23]Gli investimenti e le attività oggetto di misure si suddividono principalmente nelle seguenti categorie:

a)investimenti strutturali;

b)studi, iniziative, attività e progetti speciali;

c)progetti interdipartimentali, intercantonali e federali;

d)altri contratti e mandati;

e)quote di membro ad associazioni nazionali a sostegno del turismo.

 

Percentuale del sussidio

Art. 281Il sussidio per progetti di cui all’art 27, lett. a non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

2Il sussidio per progetti di cui all’art 27, lett. b e c non può superare il 90% del costo preventivato del progetto.

3Il Consiglio di Stato può finanziare fino al 100% specifici contratti o mandati a favore del turismo cantonale, di cui all’art. 27 lett. d.[24]

 

Forma del sussidio

Art. 29Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

a)contributi a fondo perso;

b)mutui agevolati.

 

Criteri di decisione

Art. 301Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

a)la concordanza del progetto con gli obiettivi della strategia turistica cantonale;

b)l’importanza del progetto per il turismo ticinese;

c)la sostenibilità finanziaria del progetto;

d)il piano di finanziamento;

e)la disponibilità finanziaria.

2I criteri sono di regola cumulativi. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

 

Mutuo agevolato

Art. 311Il mutuo agevolato può essere senza interesse o con un interesse moderato.

2La durata massima del mutuo è di 30 anni.

3Se necessario, il Consiglio di Stato può concedere l’esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

4I rapporti giuridici relativi ai mutui concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

 

Autorità competenti

Art. 32[25]Le misure vengono concesse dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

 

Obbligo di informazione

Art. 33Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve fornire all’autorità ogni informazione relativa all’oggetto dell’aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

 

Restituzione

Art. 341Se un oggetto sussidiato secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

2L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni dalla data dell’assegnazione del sussidio.

3A garanzia dell’obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e che prende il primo rango libero con diritto di subingresso.[26]

 

Diritto suppletorio

Art. 35Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

TITOLO IV

Capitolo primo

Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

 

Contravvenzioni

Art. 36Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10’000.–, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Esecuzione forzata

Art. 37La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889.

 

Rimedi di diritto

Art. 38[27]1Contro le decisioni di tassazione è dato reclamo entro 30 giorni all’organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita.

2Contro le decisioni di tassazione su reclamo e le altre decisioni di diritto amministrativo è dato ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

3Le controversie riguardanti i rapporti di lavoro sottostanno alla giurisdizione civile.

 

Capitolo secondo

Disposizioni transitorie e finali

 

Costituzione ATT

Art. 39La data e le modalità di costituzione dell’ATT sono fissati dal Consiglio di Stato.

 

Contratti e rapporti d’impiego

Art. 401Il Consiglio di Stato, sentito l’ETT, fissa la data dello scioglimento dell’ente.

2Allo scioglimento dell’ETT, il Cantone riprende gli attivi e i passivi dell’ETT, fatti salvi i rapporti di cui ai cpv. 3 e 4.

3L’ATT subentra, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti dall’ETT per le attività previste dalla legge.

4L’ATT, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, s’impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego con i dipendenti dell’ETT.

 

Abrogazione

Art. 41La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è abrogata.

 

Audit

Art. 42Al termine del primo anno completo di attività la nuova organizzazione turistica cantonale sarà sottoposta ad audit esterno.

 

Entrata in vigore

Art. 431Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[28]

 

 

Disposizione transitoria della modifica del 15 marzo 2021 dell’art. 21a[29]

I datori di alloggio non assoggettati alla Lear che, al momento dell’entrata in vigore della modifica già locano turisticamente le loro strutture ricettive, hanno un anno di tempo per ottenere il numero identificativo.

 

 

Pubblicata nel BU 2014, 431.


[1]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 119.

[3]  Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[4]  Adesso cpv. 6.

[5]  Lett. introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[6]  Lett. introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[7]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214; precedente modifica: BU 2021, 398.

[8]  Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[9]  Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[10]  Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[11]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[12]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[13]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[14]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[15]  Cpv. modificato dalla L 30.5.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 200; precedente modifica: BU 2021, 398.

[16]  Cpv. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[17]  Art. introdotto dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.

[18]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214.

[19]  Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[20]  Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[21]  Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[22]  Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[23]  Art. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319 e 333.

[24]  Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319 e 333.

[25]  Art. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 14.8.2018 - BU 2018, 319.

[26]  Cpv. modificato dalla L 21.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 97; precedente modifica: BU 2018, 319.

[27]  Art. modificato dalla L 21.2.2022; in vigore dal 29.4.2022 - BU 2022, 97.

[28]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 431.

[29]  Disposizione transitoria introdotta dalla L 15.3.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 398.