DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 : R della L sulla conservazione del territorio agricolo - 9 giugno 1998

 

Regolamento

della legge sulla conservazione del territorio agricolo

(del 9 giugno 1998)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-la legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002;

-la legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr) del 19 dicembre 1989,[1]

decreta:

I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo

 

Autorità competente

Art. 11Il Consiglio di Stato fissa la compensazione istituita dalla Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr).

2La Sezione dell’agricoltura determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole (in seguito Fondo) giusta l’art. 13 Ltagr.

 

II. Compenso pecuniario

 

Principio

Art. 21Se la compensazione reale non è o è solo parzialmente attuata, al momento della sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.

2La decisione con cui il Consiglio di Stato approva la sottrazione del terreno agricolo stabilisce il contributo pecuniario sostitutivo.

3Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.

 

Calcolo

Art. 31Il contributo pecuniario sostitutivo è stabilito moltiplicando il valore di reddito per i coefficienti indicati nella tabella seguente:[2]

Valore commerciale o di transazione della zona edificabile fr./mq

Valore di reddito agricolo

 

Terreni agricoli (ct./mq)

 

<20

21-30

31-40

>41

<100

30

40

50

60

100-200

35

45

55

65

200-400

40

50

60

70

400-600

45

55

65

75

600-800

50

60

70

80

800-1000

55

65

75

85

1000-1200

60

70

80

90

>1200

65

75

85

95

2Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.

3Il contributo pecuniario sostitutivo non può in nessun caso superare il valore commerciale o di transazione della zona edificabile.

4Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.

 

Restituzione

Art. 4Il contribuente ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.

 

Utilizzo del Fondo cantonale

di compensazione finanziaria

Art. 5[3]Il Fondo può essere utilizzato per:

a)l’acquisto e la bonifica, da parte del Cantone, di terreni agricoli da salvaguardare;

b)l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;

c)il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

d)il recupero di terreni inselvatichiti per scopi agricoli;

e)il ripristino di terreni agricoli dannaggiati da eventi naturali straordinari.

 

III. Sussidiamento di bonifiche

 

Beneficiari e domande di contributo[4]

Art. 6[5]1Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.

2Le domande di contributo sono da inoltrare all’Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione della Sezione dell’agricoltura (in seguito: Ufficio), che decide sulla concessione del contributo.

 

Ammontare del contributo[6]

Art. 7[7]1L’Ufficio stabilisce l’ammontare delle spese computabili per il calcolo del contributo a dipendenza delle disponibilità del Fondo.

2Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:

fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;

fr.   5.–/mq per gli altri interventi.

3Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad eccezione dei provvedimenti di cui alla:

lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;

lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso in applicazione dell’art. 6 lett. c), g) e m) della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002, non superi complessivamente l’85% delle spese computabili.

 

Oneri e condizioni[8]

Art. 8[9]Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art. 13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

 

IV...[10]

 

Art. 9[11]

 

V. Disposizioni transitorie e finali[12]

 

Art. 10I contributi sostitutivi decisi dal Consiglio di Stato prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[13]

 

 

Pubblicato nel BU 1998, 192 e 199.

 

 


[1]  Ingresso modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259.

[2]  Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[3]  Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[4]  Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[5]  Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedenti modifiche: BU 2006, 259; BU 2011, 289.

[6]  Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[7]  Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.

[8]  Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[9]  Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006, 259.

[10]  Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[11]  Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011, 289.

[12]  Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.

[13]  Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.