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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : L sulla protezione dei beni culturali - 13 maggio 1997

 

Legge

sulla protezione dei beni culturali

(del 13 maggio 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

-visto il messaggio 14 marzo 1995 no. 4387 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 11 aprile 1997 no. 4387 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.

 

Definizioni

a) bene culturale

Art. 2Sono beni culturali i beni mobili e gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell’attività creativa dell’uomo in tutte le sue espressioni.

 

b) bene culturale protetto

Art. 31Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.

2In particolare sono categorie di beni protetti:

a)gli immobili d’interesse cantonale;

b)gli immobili d’interesse locale;

c)i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici;

d)i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.

 

c) istituzioni culturali riconosciute

Art. 41Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.

2Un’istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.

3Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.

 

Responsabilità

Art. 51Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali organizzandola quale servizio pubblico.

2I proprietari sono responsabili della tutela dei beni culturali di loro appartenenza.

3Gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall’interesse pubblico.

 

TITOLO II

Misure di promozione

 

Informazione

Art. 61Il Consiglio di Stato e il Municipio promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali.

2Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l’Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.

 

Consulenza

Art. 71Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consulenze.

2Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.

 

Contributo finanziario alla conservazione

a) principio

Art. 81Il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere finanziati con altri mezzi.

2Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali.[1]

3Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l’aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l’opera.

 

b) importo e forma

Art. 91Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:

a)importanza culturale del bene;

b)incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;

c)situazione economica del proprietario;

d)vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori;

e)stato di conservazione e di manutenzione del bene.

2Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:

a)sussidio;

b)garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;

c)concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.

 

c) condizioni e oneri

Art. 10Nell’assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene culturale protetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

d) revoca e restituzione

Art. 111Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Consiglio di Stato.

2Il contributo può essere revocato, in tutto od in parte, ed è soggetto a restituzione:

a)se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;

b)se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;

c)se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all’approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l’importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

3Le modalità di restituzione sono fissate nel regolamento.

 

e) obbligo restituzione contributi

e ipoteca legale[2]

Art. 121L’obbligo di restituzione dei contributi di cui all’art. 11, ove trattasi di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per tutta la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.[3]

2Lo stesso è inoltre garantito da ipoteca legale, che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.[4]

 

Art. 13[5]

 

Diritto sussidiario

Art. 14Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

 

TITOLO III

Misure di protezione

Capitolo 1

Protezione preventiva

 

Obblighi di informazione e sospensione lavori

Art. 151Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.

2Se la scoperta avviene durante l’esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.

3Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.

 

Ispezione

Art. 16Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l’esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.

 

Misure provvisionali

a) condizioni

Art. 171Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie.

2Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale.

3A seconda dei casi possono essere ordinati in particolare:

a)il divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori);

b)l’esecuzione di sondaggi e rilievi;

c)l’ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione;

d)la limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell’atto di disposizione;

e)il sequestro conservativo del bene culturale.

 

b) convalida

Art. 181La misura provvisionale volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l’autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

2Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all’art. 105 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo.

 

Capitolo 2

Istituzione ed effetti della protezione

 

Condizioni generali

Art. 191L’istituzione della protezione presuppone che l’interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell’oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.

2Beni mobili appartenenti a privati sono assoggettati a protezione solo se hanno un’importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l’oggetto e la cultura ticinese; il proprietario può richiederne la protezione.[6]

 

Procedura

a) immobili

Art. 201La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell’ambito dell’adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali.

2Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2).

3Il Consiglio di Stato decide in sede d’approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d’interesse cantonale.

4L’assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.

 

b) mobili

Art. 211I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.

2I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall’art. 19.

 

Estensione

Art. 221Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.

2Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

 

Conservazione

Art. 23Il proprietario di un bene culturale protetto ha l’obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.

 

Interventi su beni protetti

a) beni mobili e immobili di interesse cantonale

Art. 241Qualunque intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato.

2Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.

3Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.

 

b) beni immobili di interesse locale

Art. 251Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l’obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.

2La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato.

 

Alienazioni

a) in generale

Art. 261Il proprietario ha l’obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato e al Municipio del domicilio dell’alienante l’alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell’alienazione.

2Se la mutazione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l’obbligo incombe al notaio.

3Per i beni destinati al culto, resta riservato l’art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull’Amministrazione dei beni ecclesiastici.

 

b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici

Art. 271L’alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

2Valgono quali motivi di diniego:

a)la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto;

b)il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione;

c)ogni altro motivo che lasci presumere che l’alienazione possa pregiudicare la protezione del bene.

3L’autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.

4L’alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.

 

Cambiamenti di ubicazioni di beni mobili

a) nel Cantone

Art. 281Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.

2Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest’obbligo.

 

b) fuori Cantone

Art. 291L’esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all’autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

2L’autorizzazione all’esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l’oggetto ritorni integro nel Cantone.

3Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all’esportazione temporanea.

 

Capitolo 3

Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici

 

Compravendita

Art. 30Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.

 

Diritto di prelazione su beni mobili protetti

Art 311Il Cantone ed il comune hanno il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto.

2Il diritto è cedibile ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute.

3Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all’art. 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.

 

Espropriazione di beni immobili protetti

Art. 321Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico.

2Essi possono inoltre ricorrere all’espropriazione di fondi sia per assicurare l’utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.

3Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.

4La procedura è regolata dalla legge cantonale di espropriazione.

 

Deposito legale degli stampati

Art. 331Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l’importo stabilito dal regolamento.

2L’obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all’editore e all’autore.

3Il regolamento definisce l’ampiezza dell’obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.

 

Capitolo 4

Protezione speciale dei beni archeologici

 

Principi

Art. 341Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.

2E’ vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l’art. 36.

3Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d’emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.

 

Scavi preventivi e d’emergenza

Art. 35Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d’emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.

 

Concessione di scavo

a) requisiti

Art. 361Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.

2La concessione presuppone che:

a)il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;

b)il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;

c)il programma di scavo sia stato approvato.

3La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l’adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.

 

b) competenze

Art. 371La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

2Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.

3Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.

 

Proprietà dei reperti ed accesso

e occupazione dei terreni

Art. 381I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.

2Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l’accesso e l’occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.

 

Equo compenso e indennità

Art. 391Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall’articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.

2I danni materiali causati dallo scavo al proprietario del fondo e a quelli dei terreni adiacenti devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell’espropriazione materiale o se l’eventualità dello scavo non era prevedibile.

3In difetto di accordo, l’equo compenso e l’indennità sono stabiliti dal Tribunale di espropriazione, secondo le modalità del titolo IV della legge di espropriazione.

 

Capitolo 5

Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe[7]

 

Obbligo dei proprietari e possessori

Art. 40[8]Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe hanno l’obbligo di prendere e consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.

 

Compiti del Cantone

Art. 41Nell’ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato o di catastrofe, il Consiglio di Stato:[9]

a)designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall’ordinanza federali;

b)fa allestire l’inventario dei beni culturali da proteggere;

c)fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;

d)sussidia le misure di protezione intraprese dai comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;

e)preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;

f)fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;

g)fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.

 

TITOLO IV

Disposizioni organizzative

Capitolo 1

Inventario

 

Principi

Art. 42[10]Il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna regolarmente l’inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato o di catastrofe.

 

Forma e contenuto

Art. 431L’inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto.

2L’accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico.

 

Capitolo 2

Competenze e organizzazione

 

Consiglio di Stato

Art. 441Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali.

2Esso stabilisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.

3[11]

 

Commissione dei beni culturali

Art. 451La Commissione dei beni culturali è composta di un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.

2Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.

3Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l’applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.

 

Municipi

Art. 46I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.

 

Istituzioni culturali riconosciute

Art. 47Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e comuni alla protezione dei beni culturali.

 

TITOLO V

Inosservanza della legge e rimedi giuridici

 

Esecuzione coatta

Art. 481Se il proprietario di un bene culturale protetto, benché invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d’interesse locale, ordinano l’esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.

2La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

 

Disposizioni penali

Art. 49[12]1Chiunque intenzionalmente:

a)contravviene all’obbligo di immediata sospensione dei lavori ed omette la segnalazione come all’art. 15 cpv. 2;

b)contravviene ad una misura provvisionale;

c)modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;

d)omette la notifica di cui all’art. 26;

e)vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;

f)esegue scavi archeologici senza concessione,

è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.[13]

2Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l’autore è punibile con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere ai sensi degli art. 34-46 del Codice penale svizzero; per la prescrizione è applicabile per analogia il Codice penale svizzero, per la procedura, il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.[14]

3

4Restano riservati gli articoli 26-28 della legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

 

Confisca

Art. 50[15]Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all’art. 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell’art. 69 del codice penale svizzero.

 

Ricorsi

Art. 511Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Contro le decisioni prese nell’ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.

 

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

 

Procedure in corso

Art. 52Le procedure in corso prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

 

Comuni[16]

Art. 53[17]I Comuni collaborano con il Cantone nel compito d’aggiornamento della protezione dei beni culturali immobili; su richiesta del Consiglio di Stato essi sono tenuti a promuovere le procedure di variante o di revisione del piano regolatore per i beni immobili d’interesse cantonale.

 

Protezione dei beni culturali[18]

Art. 54[19]Le protezioni dei beni culturali e le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione della previgente legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, permangono in vigore fintanto che non siano formalmente abrogate o aggiornate secondo i disposti della presente legge.

 

Entrata in vigore

Art. 551Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore[20], riservata l’approvazione della Confederazione[21] per la validità degli art. 12 cpv. 1 e 20 cpv. 4.

 

 

Pubblicata nel BU 1997, 489.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[2]  Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[3]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[4]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 475.

[5]  Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15; precedente modifica: BU 2006, 515.

[6]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[7]  Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[8]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[9]  Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[10]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[11]  Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 515.

[12]  Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

[13]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

[14]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.

[15]  Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 20.

[16]  Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

[17]  Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

[18]  Nota marginale modificata dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

[19]  Art. modificato dalla L 27.1.2009; in vigore dal 20.3.2009 - BU 2009, 160.

[20]  Entrata in vigore: 1° novembre 1997 - BU 1997, 498.

[21]  Approvazione federale: 13 ottobre 1997.