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25.10.2024
(Bollettino ufficiale 35/2024)
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 Regolamento di applicazione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)

Regolamento

di applicazione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti

(ROTRif)

del 10 luglio 2007 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

-la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

-l’ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);

-la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb), in particolare l’art. 4, ed il relativo regolamento di applicazione del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 22 giugno 2005 (OTRif) nel settore del traffico e della consegna dei rifiuti alle imprese di smaltimento, nella misura in cui essa compete ad autorità o altri enti del Cantone.

 

Capitolo secondo

Autorità competenti

 

Dipartimento

Art. 2Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):

a)coordina i rapporti con l’Autorità federale (art. 10 cpv. 4, 19 cpv. 3, 25 cpv. 2 OTRif);

b)emette i pareri richiesti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in merito alla compatibilità ambientale dello smaltimento di rifiuti edili esportati verso paesi limitrofi (art. 17 cpv. 3 OTRif) e in merito all’importazione di rifiuti (art. 23 cpv. 2 OTRif).[1]

 

Divisione dell’ambiente

Art. 3La Divisione dell’ambiente (in seguito Divisione) rilascia le autorizzazioni alle imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 8 OTRif).

 

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

Art. 4La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

a)esamina la domanda di rilascio di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo, cura la relativa procedura istruttoria e formula all’indirizzo della Divisione la relativa proposta di decisione;

b)attribuisce il numero di esercizio alle aziende fornitrici di rifiuti speciali e alle imprese che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo (art. 40 cpv. 1 OTRif);

c)abilita gli utenti della banca dati elettronica messa a disposizione dalla Confederazione a seguito della registrazione personale;[2]

d)esegue, direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche presso le aziende che chiedono il rilascio di un’autorizzazione o che ne sono già in possesso, come pure presso le aziende fornitrici;

e)riceve, tramite iscrizione nell’apposita banca dati elettronica della Confederazione, le notifiche dei rifiuti speciali e dei rifiuti soggetti a controllo, nonché le altre informazioni di cui all’art. 12 OTRif, le controlla, sollecita quelle eventualmente mancanti e provvede affinché esse vengano trasmesse all’UFAM (art. 40 cpv. 2 OTRif);[3]

f)verifica l’adempimento dell’obbligo di notifica delle imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nel Cantone (art. 40 cpv. 2 OTRif);

g)riceve copia dei moduli di notifica dei rifiuti notificati al fine dell’esportazione (art. 16 cpv. 2 OTRif);

h)assicura il sostegno agli uffici doganali per il prelievo e l’analisi di campioni di rifiuti (art. 40 cpv. 4 OTRif);

i)autorizza le aziende fornitrici a miscelare o diluire rifiuti speciali (art. 5 cpv. 2 OTRif);

j)riceve le comunicazioni da parte delle imprese di smaltimento quando l’ambiente è in pericolo, qualora il trasportatore non può consegnare i rifiuti importati all’impresa di smaltimento o se il loro smaltimento non può essere eseguito conformemente alla notifica o solo con notevole ritardo, ed ordina i provvedimenti necessari (art. 11 cpv. 3 e 27 OTRif);

k)nell’ambito del campo di applicazione del presente regolamento, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.

 

Municipi

Art. 5I Municipi collaborano con l’Autorità cantonale nella vigilanza sulla consegna, sul traffico e sullo smaltimento dei rifiuti e segnalano alla stessa gli eventuali abusi.

 

Capitolo terzo

Autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento

 

Principio

Art. 6[4]Possono ricevere rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo soltanto le imprese che beneficiano di un’autorizzazione cantonale ai sensi dell’art. 8 OTRif e rilasciata conformemente agli art. 7 e seguenti del presente regolamento. A tal fine fa stato l’elenco pubblicato dalla Confederazione sul proprio portale online.

 

Domanda di autorizzazione

Art. 71La domanda di autorizzazione per la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali o soggetti a controllo dev’essere inoltrata alla SPAAS, accompagnata da una relazione tecnica che indichi:

a)i rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento con i relativi codici;

b)le modalità di controllo previste al momento della ricezione dei rifiuti;

c)il quantitativo massimo di materiale in deposito;

d)il tipo di smaltimento previsto e il codice di procedura di trattamento secondo l’OTRif;

e)il personale specializzato di cui dispone l’impresa e il relativo regolamento di esercizio;

f)l’esatta ubicazione e la descrizione delle zone di deposito e delle zone di trattamento del materiale, su una planimetria con le relative sezioni;

g)un piano di rilievo delle canalizzazioni comprendente tutte le opere di smaltimento e ritenzione delle acque (esistenti e nuove);

h)la destinazione finale dei rifiuti trattati.

2Qualora l’oggetto della domanda di autorizzazione non richieda l’avvio di una procedura edilizia (ad esempio nei casi in cui l’impresa intenda unicamente proseguire un’attività di smaltimento esistente facendo capo a costruzioni o impianti già realizzati), alla domanda di autorizzazione dovrà pure essere allegata:

a)una copia delle licenze edilizie rilasciate per tutte le costruzioni e gli impianti utilizzati dall’impresa, oppure

b)un’attestazione municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti alle prescrizioni del diritto edilizio e pianificatorio.

3Negli altri casi, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata quando la licenza edilizia è cresciuta in giudicato.[5]

4La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari.

 

Contenuto e durata dell’autorizzazione

Art. 81L’autorizzazione definisce in particolare:

a)i rifiuti che possono essere ricevuti con i relativi codici ai sensi dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (OLTRif);

b)la quantità massima, per ogni categoria di rifiuti, autorizzata in deposito;

c)le modalità di smaltimento di ogni categoria di rifiuti;

d)le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, in particolare per quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l’impiego di determinati impianti e infrastrutture nonché il ricorso a personale specializzato;

e)l’importo della garanzia prevista dall’art. 11;

f)ogni altra condizione o onere necessari per garantire uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.

2L’autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

3Essa è personale e non trasferibile.

 

Art. 9[6]

 

Obblighi del beneficiario dell’autorizzazione

Art. 101Il beneficiario dell’autorizzazione è tenuto in particolare:

a)a tollerare i controlli, le indagini e le ispezioni operati dalle Autorità cantonali e comunali e dei loro ausiliari;

b)a notificare immediatamente alla SPAAS ogni modifica avvenuta nell’impresa, in particolare relativa ai metodi di trattamenti, ai macchinari, al personale, ecc.;

c)ad informare immediatamente la SPAAS quando l’ambiente è in pericolo e la Polizia cantonale in caso di incidente chimico;

d)a trasmettere alla SPAAS le notifiche di cui all’art. 12 del presente regolamento, nonché le altre informazioni previste dall’art. 12 OTRif;

e)a sostenere i costi d’esecuzione dei controlli dell’autorità o dei suoi ausiliari;

f)a prestare la massima diligenza imposta dalle circostanze nelle attività di ricezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tenendo conto, in particolare, della compatibilità chimica degli stessi.

2Il beneficiario è inoltre soggetto alle prescrizioni dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) nella misura in cui siano superati i quantitativi soglia di rifiuti speciali previsti dall’allegato 1.1. OPIR oppure se, in base al suo potenziale di pericoli, esso può danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.

3Restano in ogni caso riservate le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dell’ambiente e segnatamente quelle previste dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), dall’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), dall’ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif), come pure quelle della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e del relativo regolamento di applicazione.

 

Garanzia

Art. 111A garanzia della copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti in caso di cessazione dell’attività o di estinzione dell’autorizzazione, l’impresa di smaltimento è tenuta a costituire a favore dello Stato delle adeguate garanzie sotto forma di garanzia bancaria a prima richiesta.[7]

2L’importo della somma garantita è fissato nell’atto di autorizzazione tenuto conto del tipo e della quantità dei rifiuti smaltiti e stoccati.

 

Responsabilità

Art. 12Il beneficiario dell’autorizzazione è responsabile a titolo esclusivo per ogni danno provocato a terzi o all’ambiente derivante dalla ricezione, dal trattamento o dallo stoccaggio dei rifiuti speciali o soggetti a controllo.

 

Notifiche di ricezione e di consegna a terzi

Art. 131Le imprese di smaltimento trasmettono alla SPAAS entro trenta giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre le notifiche di ricezione dei rifiuti speciali ed entro trenta giorni lavorativi dalla fine di un anno di esercizio le notifiche di ricezione e di consegna a terzi degli altri rifiuti soggetti a controllo.

2Le notifiche devono essere inoltrate tramite iscrizione diretta nell’apposita banca dati elettronica della Confederazione.[8]

 

Rinnovo dell’autorizzazione

Art. 141La domanda di rinnovo dell’autorizzazione va inoltrata alla SPAAS almeno tre mesi prima della scadenza.

2La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica aggiornata e stilata conformemente all’art. 7 cpv. 1 nonché da un’attestazione municipale sulla conformità delle costruzioni e degli impianti alle prescrizioni del diritto edilizio e pianificatorio.

 

Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’autorizzazione

Art. 151L’autorizzazione di gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali o soggetti a controllo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora:

a)il beneficiario ha commesso delle gravi infrazioni alla legislazione ambientale o ha violato una o più condizioni dell’atto di autorizzazione;

b)i rifiuti speciali o soggetti a controllo sono stati trattati o eliminati in modo non conforme ai metodi stabiliti o consegnati a imprese di smaltimento non autorizzate;

c)sono stati miscelati o diluiti rifiuti speciali senza l’apposita autorizzazione;

d)il beneficiario ha accettato rifiuti speciali o soggetti a controllo non contemplati nell’atto di autorizzazione;

e)le quantità limite di rifiuti speciali o soggetti a controllo in deposito stabilite dall’autorizzazione sono state superate;

f)il beneficiario ha omesso ripetutamente di inoltrare tempestivamente le necessarie notifiche.

2La revoca dell’autorizzazione è immediatamente esecutiva e non conferisce al beneficiario alcun diritto di risarcimento o indennizzo di qualsiasi natura.

3Restano riservate le sanzioni penali previste dalla LPAmb e dalla LPAc.

 

Capitolo quarto

Disposizioni varie e finali

 

Miscelazione e diluizione di rifiuti speciali

Art. 16La domanda di autorizzazione a miscelare o diluire rifiuti speciali deve essere accompagnata da:

a)una descrizione dei vantaggi derivanti dalla miscelazione o diluizione;

b)il consenso scritto dell’impresa che smaltirà i rifiuti speciali miscelati o diluiti.

 

Art. 17[9]

 

Entrata in vigore

Art. 18Ottenuta l’approvazione federale[10], il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[11]

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 591.


[1]  Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[2]  Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[3]  Lett. modificata dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[4]  Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[5]  Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[6]  Art. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 453; precedente modifica: BU 2014, 120.

[7]  Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[8]  Cpv. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[9]  Art. abrogato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 315.

[10]  Approvazione federale: 20 agosto 2007 - BU 2007, 595.

[11]  Entrata in vigore: 28 agosto 2007 - BU 2007, 595.