11.1.3.2
Convenzione intercantonale
sulla sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione dei proventi
delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale
o su tutto il territorio della Confederazione
approvata il 7 gennaio 2005 dalla Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie per la ratifica da parte dei Cantoni
I Cantoni,
visti gli art. 15, 16 e 34 della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell’8 giugno 1923,
convengono:
Art. 1 La
presente convenzione disciplina la sorveglianza, l’autorizzazione e la ripartizione
dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale
o su tutto il territorio della Confederazione che sottostanno all’Accordo
intercantonale concernente l’organizzazione in comune di lotterie del 26 maggio
1937 o alla Convention relative à
Art. 2 La presente convenzione mira ad un’applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse e all’impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari.
Art. 3 Gli organi della convenzione sono:
a)
b)
c)
Art. 4
Essa svolge i seguenti compiti:
a) è depositaria della convenzione;
b) nomina,
su proposta dei Cantoni,
c) nomina,
su proposta dei Cantoni,
d) approva il regolamento interno della Commissione delle lotterie e delle scommesse e quello della Commissione di ricorso;
e) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione delle lotterie e delle scommesse, verificato da un organo di revisione indipendente;
f) approva il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale della Commissione di ricorso;
g) approva i contratti di prestazione secondo l’art. 6 cpv. 3.
2. Commissione delle lotterie e delle scommesse
Art. 5
I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate.
Art. 6
Art. 7
Alla Commissione spettano inoltre tutte le altre competenze non assegnate ad un altro organo.
Art. 8
I membri della Commissione non possono essere né membri di un organo né impiegati di aziende di lotterie o scommesse, case da gioco, aziende di fabbricazione e di commercio del ramo dei giochi o aziende ed enti ad esse legate.
Art. 9
Art. 10
Art. 11 Dove
la presente convenzione non contiene nessuna disposizione e dove i singoli
membri della convenzione o
Art. 12 Le pubblicazioni degli organi della convenzione devono essere effettuate in tutti gli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni interessati dall’avviso.
Art. 13 Se la presente convenzione non dispone altrimenti, la procedura per i provvedimenti e le altre decisioni degli organi della convenzione si conforma alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
III. Autorizzazione e sorveglianza delle lotterie e scommesse gestite
sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
Art. 14 Le lotterie e le scommesse di cui alla presente convenzione necessitano di un’omologazione della Commissione delle lotterie e delle scommesse.
a) esamina le domande ed esegue la procedura di domanda;
b) emana la decisione di omologazione e la comunica ai Cantoni prima della notifica.
Art. 15 Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di omologazione i Cantoni decidono circa l’organizzazione sul proprio territorio e inoltrano i loro permessi di organizzazione alla Commissione.
Il permesso di organizzazione dei Cantoni non può prevedere condizioni e oneri relativi alle tecniche di gioco divergenti dalla decisione di omologazione. Sono ammessi soltanto condizioni ed oneri supplementari che rafforzano le misure di prevenzione decise dalla Commissione.
Art. 16
2. Dipendenza dal gioco e pubblicità
Art. 17 Prima
di rilasciare l’autorizzazione,
Tassa per la dipendenza dal gioco
Art. 18 Le aziende di lotterie e scommesse versano ai Cantoni una tassa pari allo 0,5 percento del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali.
I Cantoni si impegnano ad utilizzare questa tassa per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco. A tale scopo essi possono collaborare tra loro.
Art. 19 La pubblicità per le lotterie e le scommesse non può essere invadente. La pubblicità deve evidenziare in modo chiaro l’ente organizzatore.
Art. 20
Art. 21
Le tasse consistono in:
a) una tassa annuale di sorveglianza;
b) tasse per decisioni e prestazioni di servizio.
La tassa annuale di sorveglianza è addebitata agli enti organizzatori di lotterie e scommesse proporzionalmente al provento lordo conseguito nel relativo anno.
Le tasse per decisioni e prestazioni di servizio dipendono dai relativi costi generati.
Art. 22 I Cantoni riscuotono per le loro attività tasse a copertura delle spese per:
a) il rilascio dei permessi di organizzazione;
b) l’esercizio di compiti di sorveglianza secondo l’articolo 20 capoverso 2.
Art. 23 Contro provvedimenti e
decisioni degli organi della convenzione in base alla presente convenzione o ad
atti normativi basati su di essa, è data facoltà di ricorrere alla Commissione
di ricorso.
La procedura
dinanzi alla Commissione di ricorso si conforma alla legge sul Tribunale
amministrativo federale.
Le spese di procedura
della Commissione di ricorso devono di regola essere stabilite in modo da coprire
le spese. Spese non coperte della Commissione di ricorso sono a carico della
Commissione delle lotterie e delle scommesse.
IV. Fondi delle lotterie e delle scommesse e impiego delle risorse finanziarie
Fondi delle lotterie e delle scommesse
Art. 24 Ogni Cantone istituisce un fondo delle lotterie e delle scommesse. I Cantoni possono gestire separatamente fondi per lo sport.
Gli enti organizzatori di lotterie versano i loro proventi netti nei fondi dei Cantoni dove sono state organizzate le lotterie e le scommesse.
Prima della ripartizione dei proventi netti tra i fondi cantonali, i Cantoni possono destinare una quota parte dei benefici a scopi nazionali di utilità pubblica o di beneficenza.
Art. 25 I Cantoni designano l’autorità competente per la ripartizione delle risorse finanziarie dei fondi.
Art. 26 I Cantoni determinano i criteri secondo i quali l’autorità di ripartizione sostiene finanziariamente progetti di utilità pubblica o di beneficenza.
Art. 27 Non vi è alcun diritto all’ottenimento di un sussidio dai fondi.
Art. 28 L’autorità competente per la ripartizione pubblica annualmente un rapporto comprendente:
a) il nome dei beneficiari dei sussidi;
b) la natura dei progetti finanziati;
c) i conti del fondo.
Art. 29 La presente convenzione entra
in vigore dopo l’adesione di tutti i Cantoni.
L’adesione deve
essere notificata alla Conferenza specializzata. Essa comunica l’entrata in
vigore ai Cantoni e alla Confederazione.
Art. 30 La convenzione ha validità illimitata.
Essa può essere disdetta osservando un termine di due anni per la fine di un periodo di esercizio con comunicazione alla Conferenza specializzata, non prima della fine del decimo anno dalla sua entrata in vigore.
La disdetta di un Cantone pone fine alla convenzione.
Art. 31 Su
richiesta di un Cantone o della Commissione delle lotterie e delle scommesse,
La modifica entra in vigore dopo l’approvazione di tutti i Cantoni.
Art. 32 Le omologazioni delle lotterie e scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione e le decisioni relative alla ripartizione dei proventi emesse prima dell’entrata in vigore della presente convenzione, non sono interessate da quest’ultima.
I permessi per l’organizzazione di lotterie e scommesse concessi secondo il diritto cantonale previgente, ma non ancora organizzate, si conformano alla presente convenzione. Le domande di rilascio di permessi di organizzazione devono essere inoltrate alla Commissione delle lotterie e delle scommesse.
Le altre disposizioni della presente convenzione, in particolare sulla tassa per la dipendenza dal gioco, la pubblicità, la sorveglianza e le tasse, si applicano dopo l’entrata in vigore della convenzione anche a omologazioni e permessi di organizzazione già rilasciati.
Nuove domande e richieste, come pure quelle di prolungo o rinnovo di permessi e di decisioni esistenti, che sono state presentate dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, si conformano esclusivamente a quest’ultima.
Art. 33 L’applicazione di
disposizioni dell’Accordo intercantonale concernente l’organizzazione in comune
di lotterie del 26 maggio 1937 e della Convention relative à
Approvata dal
Consiglio di Stato con ris. gov. no. 1700 del 12 aprile 2005
Entrata in vigore
il 1° luglio 2006
Pubblicato
nel BU 2008,
212.