Legge
della scuola
(LSc)[1]
(del 1° febbraio 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato,
decreta:
TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo primo
Scuola pubblica
Definizione
Art. 11La scuola pubblica è un’istituzione educativa al servizio della persona e della società.
2Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.
3L’insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.[2]
4Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
Finalità
Art. 21La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:
a)educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
b)sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici;
c)favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace formazione di base e ricorrente;
d)promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.
Componenti della scuola
Art. 3[3]1Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.
2Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell’autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall’autorità tutelare.
3Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell’informazione e dell’economia.
Ordinamento
Art. 41La scuola è ordinata nei seguenti gradi:
a)la scuola dell’infanzia;
b)la scuola elementare;
c)la scuola media;
d)le scuole postobbligatorie.
2Gli ultimi due anni di scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell’obbligo. Il primo anno di scuola dell’infanzia è facoltativo.[4]
3Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:
a)le scuole medie superiori;
b)…;[5]
c)le scuole professionali.[6]
4La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.[7]
Leggi speciali
Art. 5I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.
Obbligo scolastico e formativo[8]
Art. 6[9]1Tutte le persone residenti nel Cantone dai quattro ai quindici anni di età sono tenute all’obbligo scolastico, ovvero alla frequenza obbligatoria della scuola.[10]
1bisAl termine dell’obbligo scolastico e fino al compimento della maggiore età o al conseguimento di un certificato federale di formazione pratica tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo, ovvero alla frequenza di una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, oppure di un’attività formativa tra quelle previste dal regolamento.[11]
1terSu richiesta motivata, il Dipartimento concede la deroga all’obbligo formativo. Sono riservati gli artt. 58a e 58b.[12]
2Devono essere iscritte alla scuola dell’infanzia tutte le persone che all’apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.
3In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell’autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età.
4Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell’autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
5L’obbligo scolastico termina alla fine dell’anno scolastico in cui l’allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell’anno scolastico da tale obbligo può essere concesso dal Dipartimento per seri motivi, in ogni caso non prima del compimento del quindicesimo anno d’età.[13]
6All’adempimento dell’obbligo scolastico l’allievo riceve il certificato di proscioglimento da tale obbligo.[14]
7I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico.[15]
Gratuità
Art. 71La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un’azienda con sede nel Cantone.[16]
1bisEssa è gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno al massimo nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner.[17]
2Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari.
3Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.
4Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.[18]
Capitolo secondo
Autorità scolastiche
Consiglio di Stato
Art. 8[19]Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.
Autorità comunali e consortili
Art. 91Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.[20]
2Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.
Dipartimento competente[21]
Art. 101Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all’art. 8, la direzione generale della scuola.
2Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:
a)promuove lo studio e l’esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
b)può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività scolastiche;[22]
c)assicura il coordinamento dell’attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
d)esercita la vigilanza sulla scuola e sull’insegnamento;
e)provvede all’organizzazione amministrativa generale della scuola;
f)cura l’informazione in materia scolastica;
g)organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
h)riforma o annulla, su istanza o d’ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.
3A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.[23]
Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa
Art. 11[24]1Per l’adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.
2Gli organi scolastici sono:
a)nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
b)nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
c)nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
d)nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
e)nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;
f)nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.[25]
3Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
4La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.
Capitolo terzo
Insegnamento e disposizioni organizzative
Piani di studio
Art. 12[26]Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.
Innovazioni e sperimentazione
Art. 13[27]1La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.
2I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.
3Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:
a)il Consiglio di Stato qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
b)il Dipartimento, qualora s’imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;
c)gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l’obbligo d’informarne il Dipartimento.
Libri di testo e materiale scolastico
Art. 14Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.
Anno scolastico
Art. 15[28]1La durata dell’anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l’apertura dell’anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.
2…
3Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.
4La durata dell’anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.
5In tutti i gradi di scuola l’insegnamento è distribuito sull’arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.
6Tutti gli allievi delle scuole dell’obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.
7L’istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.
8Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell’anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.
9Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.
10Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.
Durata dell’ora-lezione
Art. 15a[29]1Nelle scuole cantonali la durata dell’ora-lezione è di 50 minuti.
2Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.
Comprensori di frequenza
Art. 16[30]Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.
Uso di spazi scolastici
Art. 171Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l’attività scolastica.
2Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d’uso, ritenuto che l’utilizzazione per attività d’interesse pubblico, di regola, è gratuita.
Collette
Art. 17a[31]Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un’espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.
Capitolo quarto[32]
Assicurazione scolastica
Istituzione
Art. 18[33]1Gli allievi delle scuole pubbliche dell’infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.
2La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.
3Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.
4Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:
a)le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
b)la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.
Prestazioni
Art. 18a[34]1Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:
a)in caso di decesso, un’indennità di fr. 10’000.–;
b)nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un’indennità massimale di fr. 50’000.–. Fa stato il grado d’invalidità accertato conseguente all’infortunio. Il limite di fr. 50’000.– è estendibile dal Consiglio di Stato.
2La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l’art. 18 fino a un massimale di fr. 3’000’000.– per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.
Premi
Art. 18b[35]1Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.
2Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all’art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.
3L’ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.
Amministrazione e assicurazione
Art. 18c[36]1Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all’amministrazione dell’assicurazione.
2Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.
Capitolo quinto
…[37]
Art. 19-22…[38]
Capitolo sesto[39]
Insegnamento religioso e sulle religioni[40]
Modalità di insegnamento
Art. 23[41]1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica (insegnamento religioso confessionale) è impartito alle scuole elementari, durante i primi tre anni di scuola media e alle scuole postobbligatorie a tempo pieno, nel rispetto delle finalità della scuola e dell’art. 15 della Costituzione federale.
2L’insegnamento neutrale e non confessionale della storia delle religioni è impartito obbligatoriamente durante il quarto anno di scuola media quale disciplina ordinaria.
3La frequenza dell’insegnamento religioso confessionale da parte degli allievi è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.
4Per l’insegnamento religioso confessionale, la designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo e del materiale scolastico, nonché la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche, mentre la vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
5Con riserva del cpv. 4, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano l’organizzazione dell’insegnamento religioso confessionale e lo statuto dei suoi docenti.
Capitolo settimo[42]
Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia
Art. 23a[43]1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l’insegnamento e lo studio della civica nonché l’educazione alla cittadinanza e alla democrazia.
2L’insegnamento della civica, dell’educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro delle discipline previste dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Alla materia o all’insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale e intercantonale.
3I piani di studio, le modalità d’insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola.
4Il principio della neutralità dell’insegnamento deve essere garantito.
TITOLO II
Conduzione degli istituti scolastici
L’istituto scolastico
Art. 241L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.
2L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.
3Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all’istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, all’istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.[44]
4L’entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.[45]
5Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell’infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.[46]
6La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.[47]
7Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.
Organi di conduzione dell’istituto
Art. 251La conduzione dell’istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.
2Gli organi di conduzione sono i seguenti:
a)la direzione;
b)il collegio dei docenti.
3Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:
a)l’assemblea degli allievi;
b)l’assemblea dei genitori;
c)il consiglio d’istituto.
4Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.
5Per l’esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.
Consiglio d’istituto
Art. 26[48]1Il consiglio d’istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.
2Il consiglio d’istituto è composto:
a)dai membri del consiglio di direzione;
b)da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
c)da tre genitori di allievi minorenni;
d)da tre allievi;
e)dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.
3Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.[49]
4Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:
a)discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
b)elabora il programma generale delle iniziative culturali dell’istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
c)esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
d)discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
e)esprime il proprio parere sull’utilizzazione del credito annuale.
Direzione degli istituti
Art. 271Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.
2Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell’istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.[50]
3Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:
a)a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione;
b)a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione.[51]
4I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un’unica direzione.
Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali
Art. 281Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.
2Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.
3Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell’insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.
Compiti del direttore degli istituti cantonali
Art. 291Il direttore ha i seguenti compiti specifici:
a)rappresenta l’autorità scolastica nell’istituto e l’istituto di fronte all’autorità scolastica e verso terzi;
b)presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
c)svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull’insegnamento impartito nell’istituto;[52]
d)redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
e)richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina il docente o l’operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;[53]
f)prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.
2Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.[54]
3Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d’impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.
Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili
Art. 30[55]1Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.
2Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.
3Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.
Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili
Art. 31[56]Il direttore ha i seguenti compiti specifici:
a)rappresenta l’autorità di nomina nell’istituto e l’istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
b)presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
c)assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest’ultimo non esiste;
d)svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all’autorità di nomina e all’ispettorato una relazione annuale sull’insegnamento impartito nell’istituto;
e)collabora con l’ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;[57]
f)redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
g)richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina e all’ispettorato il docente o l’operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;[58]
h)prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste;
i)supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.
Art. 32…[59]
Art. 33…[60]
Consiglio di direzione
Art. 341Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l’autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.[61]
2Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.[62]
3I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell’anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.
4I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.[63]
5Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.
Compiti
Art. 35Il consiglio di direzione:
a)cura l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall’autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
b)coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell’istituto;
c)procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell’infanzia;[64]
d)risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;[65]
e)cura la gestione amministrativa attribuita dall’autorità scolastica all’istituto;
f)cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
g)redige all’intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull’andamento dell’istituto;
h)decide sull’ammissione degli allievi;
i)assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
l)allestisce l’orario settimanale delle lezioni.
m)negli istituti cantonali postobbligatori elabora un programma sul plurilinguismo degli allievi, che deve essere sottoposto al collegio dei docenti e successivamente approvato dal Dipartimento.[66]
Collegio dei docenti
Art. 36[67]1Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.[68]
2Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all’inizio di ogni anno scolastico.
3Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.
4La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
5Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.
6Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.
Compiti
Art. 371Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:[69]
a)definisce i criteri di funzionamento dell’istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l’applicazione;
b)procede allo studio e all’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica cantonale;
c)promuove le sperimentazioni di cui all’art. 13, cpv. 3, lett. c);
d)definisce l’uso del credito annuale e del monte ore assegnati all’istituto;
e)si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;[70]
f)elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d’istituto;
g)discute e approva la relazione annuale sull’andamento dell’istituto presentata dal consiglio di direzione;
h)ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
2Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell’istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.
3Il collegio dei docenti negli istituti cantonali postobbligatori si pronuncia sul programma sul plurilinguismo degli allievi.[71]
Consiglio di classe e docente di classe
Art. 381Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.[72]
2Esso è presieduto dal docente di classe.
3I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.[73]
Assemblea degli allievi
Art. 391L’assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l’organo rappresentativo degli allievi.
2Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.
3Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.
Compiti
Art. 401L’assemblea degli allievi:
a)formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste degli allievi;
b)esprime l’opinione degli allievi nelle consultazioni;
c)delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
d)designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.
Assemblea dei genitori
Art. 411L’assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell’autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.
2Essa è istituita in ogni istituto.
Compiti
Art. 42L’assemblea dei genitori:
a)formula all’attenzione degli altri organi dell’istituto le richieste dei genitori;
b)esprime l’opinione dei genitori nelle consultazioni;
c)delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
d)designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.
Riunioni di classe
Art. 431I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all’anno nell’intento di favorire:
a)la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;[74]
b)l’informazione sui piani di studio e sui metodi d’insegnamento;[75]
c)l’esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all’attività educativa e didattica.
2Per l’esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.
Disposizioni comuni
Art. 44Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:
a)la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
b)le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’avviso di convocazione;
c)gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell’assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell’assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
d)le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
e)a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
TITOLO III
Il docente: professionalità e stato giuridico
Capitolo primo
Definizione e abilitazione
Definizione
Art. 451Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell’istruzione e dell’educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell’istituto in cui opera.
2Il docente, attraverso un’efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l’acquisizione del sapere e promuoverne l’elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.
3L’insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e umana del docente.[76]
Libertà d’insegnamento e autonomia didattica
Art. 461Al docente sono riconosciute la libertà d’insegnamento e l’autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.[77]
2Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.
Abilitazione
Art. 47[78]1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.
2Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l’abilitazione all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.[79]
3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è conseguita.
4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.
Docenti in formazione
Art. 47a[80]1Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d’insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all’abilitazione presso il DFA della SUPSI.
2Nel caso di attribuzione di ore d’insegnamento, queste sono assegnate dall’autorità di nomina nella forma dell’incarico e per tutta la durata dell’abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
3I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell’art. 8 della medesima legge.
Art. 48…[81]
Art. 49-51...[82]
Capitolo secondo
Stato giuridico
Rapporto d’impiego
Art. 52[83]Il rapporto d’impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
TITOLO IV
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi
Capitolo primo
Doveri e diritti dei genitori
Doveri dei genitori
Art. 531I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.
2Per i figli tenuti all’obbligo scolastico e all’obbligo formativo i genitori devono garantire la regolare frequenza della scuola, rispettivamente delle attività formative previste dalla legislazione scolastica.[84]
Sanzioni
Art. 54[85]1In caso di inadempienza agli obblighi di cui all’art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell’ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1’000.–.
3Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.
Diritti dei genitori
Art. 55[86]I genitori hanno il diritto:
a)di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
b)di essere compiutamente informati sull’ordinamento dell’Istituto;
c)di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
d)di proporre istanza d’intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l’operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
e)di partecipare alla vita dell’Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.
Capitolo secondo
Doveri e diritti degli allievi
Doveri degli allievi
Art. 56Gli allievi hanno il dovere:
a)di adempiere agli obblighi di frequenza della scuola;[87]
b)di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
c)di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.
Sanzioni disciplinari
Art. 571Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.
2L’allievo deve essere preventivamente sentito.
3Le assenze imputabili all’allievo nelle scuole dell’obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l’intervento del magistrato dei minorenni.[88]
Diritti degli allievi
Art. 58[89]1Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
2Essi hanno inoltre il diritto:
a)di essere informati sulla loro situazione scolastica;
b)di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
c)di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
d)di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell’istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
e)inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d’intervento come all’art. 55 lett. d);
f)di partecipare alla vita dell’istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.
Sanzioni disciplinari
Art. 58a[90]1Le sanzioni disciplinari a carico delle persone tenute all’obbligo formativo e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione.
2La persona deve essere preventivamente sentita.
Doveri e diritti durante l’obbligo formativo
Art. 58b[91]1Alle persone tenute all’obbligo formativo che frequentano una scuola, a tempo pieno o per apprendisti, si applicano gli art. 56-58.
2Le altre persone tenute all’obbligo formativo:
a)devono adempiere agli impegni presi nel quadro di tale obbligo;
b)hanno il diritto di esercitarlo conformemente alle loro caratteristiche individuali, nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
c)hanno il diritto di essere informate sulla loro situazione e su leggi e regolamenti che li concernono.
TITOLO V
L’educazione speciale e il sostegno pedagogico
Capitolo primo
…[92]
Art. 59…[93]
Art. 60-62…[94]
Art. 62a…[95]
Capitolo secondo
Sostegno pedagogico
Servizi di sostegno pedagogico
Art. 63[96]1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.[97]
2I servizi hanno lo scopo di:
a)intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell’intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
b)coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d’insegnamento;
c)collaborare nella promozione del benessere a scuola.
3Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione.
TITOLO VI
Gli altri servizi scolastici
Capitolo primo
…[98]
Art. 64-65...[99]
Capitolo secondo
Servizi di documentazione e di ricerca
Biblioteche scolastiche
Art. 66[100]1Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.
2Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.
3Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.
Centro cantonale di documentazione
Art. 671È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d’insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.
2Il Consiglio di Stato può aprire sottosedi regionali.
Art. 68...[101]
Rapporti con la RSI
Art. 69[102]1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.
2Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.
Capitolo terzo
Educazione fisica e sport[103]
Educazione fisica e sport[104]
Art. 70Il Cantone promuove l’educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.
Capitolo quarto
Mobilità e scambi linguistici[105]
Servizio mobilità e scambi
Art. 71[106]1È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi, apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l’apprendimento delle lingue nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e all’estero.
2L’organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio di Stato.
Capitolo quinto
Corsi speciali[107]
Corsi di lingua italiana e attività d’integrazione
Art. 72[108]1Nelle scuole di ogni ordine e grado sono organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l’insegnamento.
2Per svolgere i compiti di cui al cpv. 1 vengono assunti dal Consiglio di Stato dei docenti di lingua e integrazione.
3Il fabbisogno di personale docente, il suo statuto, i comprensori di attività, le modalità organizzative dei corsi e delle attività nonché le questioni finanziarie sono disciplinate dal Consiglio di Stato tramite regolamento.
4Per gli interventi nelle scuole comunali i comuni pagano le tariffe previste dal regolamento e assicurano la sistemazione logistica e il materiale d’uso; il regolamento prevede i casi in cui il Comune, tramite convenzione pluriennale, può assumere direttamente la competenza di organizzare i corsi e le attività con il sostegno finanziario del Cantone.
TITOLO VII
Art. 73-79...[110]
TITOLO VIII
Finanziamento cantonale delle scuole comunali[111]
Tipologia dei contributi
Art. 79a[112]1Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L’importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso:
a)per le sezioni di scuola dell’infanzia con refezione;
b)per le sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione;
c)per le sezioni di scuola elementare.
2Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L’importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.[113]
3Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce annualmente l’importo.
4Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.
Perequazione e versamento dei contributi
Art. 79b[114]1I contributi di cui all’art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell’art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.
Riduzione lineare
Art. 79c[115]I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato, ritenuto che l’insieme delle quote fisse di riduzione corrisponde ad una percentuale degressiva, che parte dal 22% e scende progressivamente fino al 13% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare.
TITOLO IX[116]
Insegnamento privato
Libertà dell’insegnamento privato
Art. 801L’insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.
2Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua.[117]
3Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricoli formativi in una lingua diversa dall’italiano; la lingua italiana dev’essere comunque insegnata.[118]
Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate[119]
Art. 811Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.[120]
2Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.
Disposizioni comuni:
a) finalità
Art. 821Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire
le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.[121]
b) autorizzazione
2L’apertura e l’esercizio di scuole dell’infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.[122]
3L’autorizzazione dev’essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.
c) requisiti
4Chi intende aprire una scuola dell’infanzia, una scuola elementare o una scuola media private, deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza, accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento.[123]
5…[124]
6L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.[125]
Disposizioni speciali per le scuole parificate:
a) requisiti
Art. 831I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.[126]
b) vigilanza
3L’insegnamento privato nella scuola dell’infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.[127]
c) certificato cantonale
4I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.
Art. 84…[128]
Disposizioni speciali per le scuole non parificate:
a) vigilanza
Art. 85[129]1Le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.
b) passaggio alle scuole dell’obbligo pubbliche[130]
2Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell’obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.[131]
c) passaggio alle scuole medie superiori
3Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.[132]
Scuole private medie superiori preparatorie alla maturità[133]
Art. 861L’apertura e l’esercizio di una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità sono subordinati all’autorizzazione del Consiglio di Stato; l’esame di maturità si tiene in Svizzera, salvo eccezioni previste dal regolamento per scuole preparatorie che garantiscono un adeguato iter formativo.[134]
2Chi intende aprire una scuola privata media superiore preparatoria alla maturità deve presentare al Consiglio di Stato un’istanza accompagnata da un progetto pedagogico, da un piano finanziario e dai documenti inerenti alle persone incaricate della direzione della scuola ed ai docenti, che sono previsti dal regolamento.[135]
3L’edificio e i locali in cui l’insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.[136]
4L’autorizzazione è limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti; l’adeguatezza dell’iter formativo è verificata unicamente per le scuole preparatorie alla maturità il cui esame non si tiene in Svizzera.[137]
5Il passaggio di allievi dalle scuole private medie superiori preparatorie alla maturità alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione.[138]
Scuole professionali private
Art. 87L’istituzione e l’esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.
Accordi internazionali
Art. 87a[139]Sono riservati gli accordi internazionali inerenti all’apertura in Svizzera di scuole private riconosciute da Stati esteri.
Art. 88…[140]
Servizi scolastici
Art. 89Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:
a)orientamento scolastico e professionale;
b)…;[141]
c)servizio medico scolastico;
d)servizio dentistico scolastico.
Art. 89a[142]1Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d’obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi
due anni di scuola dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.[143]
2Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell’allievo in Ticino al 1° novembre.[144]
Insegnamento nelle famiglie
Art. 90[145]Per ragioni particolari d’ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l’insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.
Tasse
Art. 90a[146] 1Per l’istruzione delle pratiche d’autorizzazione previste dal presente titolo, come pure per compiti speciali di visita, di controllo, d’ispezione e di consulenza da parte del Dipartimento, sono percepite tasse e spese.
2Le tasse devono essere commisurate all’entità e al costo reale della prestazione fornita, ritenuto un minimo di 200 franchi e un massimo di 5’000 franchi.
3Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento l’ammontare e la modalità di pagamento delle singole tasse.
Penalità
Art. 91[147]Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l’insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1’000.– a fr. 10’000.–, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l’azione penale.
TITOLO X[148]
Banca dati[149]
Sistema d’informazione per la gestione degli allievi e degli istituti
Art. 91a[150] 1Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), la quale serve:
a)alla gestione amministrativa e del curricolo formativo degli allievi;
b)alla gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali;
c)a garantire la disponibilità di attestati e diplomi per un periodo di tempo adeguato;
d)a garantire il monitoraggio del sistema formativo per il pilotaggio delle politiche educative;
e)ad accompagnare gli allievi in caso di rientro nel sistema formativo dopo un’interruzione;
f)a scopo di ricerca e statistica.
2La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi allo stato di salute, alle decisioni amministrative particolari, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera famigliare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola. Essa non contiene dati di natura penale.
Procedura di richiamo
Art. 91b[151] Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:
a)quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;[152]
b)quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
c)quelli necessari all’adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;[153]
d)quelli necessari all’adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.
Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati
Art. 91c[154] 1I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all’organo richiedente per l’adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.[155]
2La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se l’autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.[156]
3I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.
Conservazione e sicurezza dei dati
Art. 91d[157] 1I dati degli allievi sono conservati al massimo per 15 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione sono conservati al massimo per 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa.[158]
2Gli attestati scolastici e i titoli sono conservati al massimo per 50 anni a partire dalla fine della carriera scolastica ai fini della richiesta da parte della persona che li ha conseguiti.[159]
3Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite dei dati.
Diritto suppletivo e norme esecutive
Art. 91e[160] 1Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.
2Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.
TITOLO XI[161]
Contenzioso
Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti
Art. 92[162]1Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.[163]
Ricorso contro le decisioni del Dipartimento
Art. 93[164]1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili
Art. 941Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.[165]
Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato
Art. 95[166]1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Ricorso in materia di assicurazione scolastica
Art. 95a[167] Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell’assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione di tali decisioni.
Ricorso contro le valutazioni scolastiche
Art. 96[168]1In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d’esame.
2Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all’ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell’istituto scolastico.
3Contro le decisioni dell’ispettorato scolastico e della direzione dell’istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
4Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.
5Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Norme applicabili
Art. 97[169]Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.
Procedura di reclamo
Art. 97a[170] 1Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.
2Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all’autorità che l’ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.
TITOLO XII[171]
Disposizioni transitorie
Valutazione dell’insegnamento della civica
Art. 98[172]A due anni dall’entrata in vigore delle modifiche di cui all’art. 23a della presente legge e alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione dell’insegnamento della civica e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio.
TITOLO XIII[173]
Disposizione abrogative e finali
Modifica di leggi esistenti
Art. 99La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l’istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l’istituzione di scuole commerciali d’attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell’aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell’abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione della Scuola cantonale di segretariato d’albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l’istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:[174]
Entrata in vigore
Art. 100Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.[175]
Disposizioni transitorie
BU 2011, 238 (modifica del 22 febbraio 2011)
Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell’art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall’art. 34 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.
BU 2013, 356 (modifica del 13 agosto 2013)
È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l’art. 27 cpv. 3 lett. d) e l’art. 33.
BU 2020, 165 (modifica del 9 marzo 2020)
La modifica dell’art. 86 cpv. 1 non si applica agli allievi iscritti alle scuole entro il 1° gennaio 2020.
Pubblicata nel BU 1991, 287.
[1] Titolo modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[2] Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[3] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[4] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2011, 651.
[5] Lett. abrogata dall’art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedente modifica: BU 2002, 104.
[6] Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.
[7] Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.
[8] Nota marginale modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[9] Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[10] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[11] Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[12] Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[13] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[14] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[15] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[16] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[17] Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[18] Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; introdotto dalla L 5.10.1993 - BU 1993, 399.
[19] Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
[20] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[21] Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
[22] Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
[23] Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[24] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2004, 448; BU 2013, 356.
[25] Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[26] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[27] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[28] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2002, 104; BU 2004, 448; BU 2008, 553; BU 2009, 239; BU 2011, 651.
[29] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[30] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[31] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[32] Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[33] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.
[34] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[35] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[36] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[37] Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
[38] Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 1997, 404; BU 2007, 708; BU 2012, 185.
[39] Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[40] Titolo modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335.
[41] Art. modificato dalla L 29.5.2018; in vigore dal 1.8.2019 - BU 2018, 335; precedente modifica: BU 1993, 105.
[42] Capitolo modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239.
[43] Art. modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239.
[44] Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
[45] Entrata in vigore del capoverso, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41; entrata in vigore limitatamente al monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.
[46] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[47] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[48] Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[49] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[50] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica; BU 1993, 41.
[51] Cpv. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedenti modifiche: BU 1993, 41; 1996, 261.
[52] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[53] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[54] Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[55] Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[56] Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
[57] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[58] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[59] Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[60] Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 1993, 41.
[61] Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.
[62] Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[63] Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[64] Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
[65] Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
[66] Lett. introdotta dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[67] Entrata in vigore dell’articolo: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[68] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[69] Frase modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[70] Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
[71] Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[72] Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[73] Entrata in vigore del capoverso: 2.9.1992 - BU 1993, 41.
[74] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[75] Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[76] Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.
[77] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[78] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103.
[79] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[80] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013, 259.
[81] Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002, 103; BU 2008, 553.
[82] Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.
[83] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[84] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[85] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[86] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[87] Lett. mdificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[88] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[89] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[90] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[91] Art. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 204.
[92] Capitolo abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.
[93] Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.
[94] Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.
[95] Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007, 708.
[96] Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall’anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.
[97] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[98] Capitolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
[99] Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
[100] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997, 404.
[101] Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103.
[102] Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU 2004, 448.
[103] Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[104] Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[105] Capitolo modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[106] Art. reintrodotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145; precedente modifica: BU 2004, 246.
[107] Capitolo introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[108] Art. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287; precedenti modifiche: BU 1993, 399; BU 2016, 68.
[109] Titolo abrogato dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
[110] Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.
[111] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
[112] Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
[113] Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2020, 287.
[114] Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
[115] Art. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349; precedente modifica: BU 2016, 68.
[116] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.
[117] Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[118] Cpv. introdotto dalla L 24.2.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 145.
[119] Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[120] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[121] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[122] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[123] Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010, 513; BU 2011, 651.
[124] Cpv. abrogato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[125] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.
[126] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[127] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[128] Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993, 41.
[129] Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[130] Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[131] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[132] Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.
[133] Nota marginale modificata dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[134] Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[135] Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165; precedente modifica: BU 2010, 513.
[136] Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.
[137] Cpv. modificato dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[138] Cpv. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[139] Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[140] Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[141] Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.
[142] Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall’anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.
[143] Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.
[144] Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.
[145] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[146] Art. introdotto dalla L 9.3.2020; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 165.
[147] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010, 260.
[148] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.
[149] Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
[150] Art. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedenti modifiche: BU 2015, 523; BU 2018, 336.
[151] Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
[152] Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
[153] Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
[154] Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
[155] Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
[156] Cpv. modficato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.
[157] Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
[158] Cpv. modificato dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163.
[159] Cpv. reintrodotto dalla L 18.2.2020; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 163; precedente modifica: BU 2018, 336.
[160] Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.
[161] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.
[162] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
[163] Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[164] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
[165] Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[166] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
[167] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[168] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009, 26.
[169] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedente modifica: BU 2009, 26; BU 2013, 474; BU 2015, 194.
[170] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.
[171] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.
[172] Art. reintrodotto dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU 2016, 239.
[173] Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.
[174] Le modifiche sono inserite negli atti normativi menzionati.
[175] Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.