DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.08.2025
(Bollettino ufficiale 28/2025)
>

296

822.100

< >
 Legge cantonale sugli stupefacenti del 19 giugno 1978 (LCStup)

Legge

cantonale sugli stupefacenti

(LCStup)[1]

del 19 giugno 1978 (stato 1° settembre 2025)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup);

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 2232 del 6 aprile 1977,[2]

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali, autorità e competenze[3]

 

Sezione 1[4]

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1[5]La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup) e dalle relative ordinanze.

 

Sezione 2[6]

Autorità e competenze

 

Gran Consiglio[7]

Art. 2[8]Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso.

 

Consiglio di Stato[9]

Art. 3[10]1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui prodotti stupefacenti e applica direttamente la legislazione federale.

2Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare competente a:

a)concedere i sussidi per le spese d’esercizio e per quelle di cui agli articoli 30 e 33;[11]

b)nominare il Delegato ai problemi delle tossicomanie (Delegato);

c)nominare ogni quattro anni il Gruppo d’esperti ed il suo Presidente;

d)autorizzare, su preavviso del Gruppo d’esperti, l’apertura e la gestione di centri residenziali preposti alla presa a carico delle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti di cui all’articolo 22;

e)riconoscere i centri residenziali per i quali lo Stato può prestare garanzia di pagamento o assumere la spesa delle singole persone con problemi legati all’uso di stupefacenti in caso di collocamento ai sensi dell’articolo 34.

 

Gruppo di esperti

a) competenze[12]

Art. 4[13]1È istituito un Gruppo di esperti nel campo delle tossicomanie con funzioni propositive e consultive nei riguardi del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente.

2Esso in particolare:

a)elabora, all’attenzione del Consiglio di Stato e a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso;

b)preavvisa l’attuazione di nuove misure di prevenzione, terapeutiche, riabilitative e assistenziali nel campo delle tossicomanie;

c)preavvisa ricerche nel campo delle tossicomanie;

d)preavvisa le modifiche di legge, i regolamenti e le direttive emanati in applicazione della presente legge o di altre leggi riguardanti la tossicomania;

e)preavvisa l’autorizzazione per l’istituzione e la gestione di centri residenziali e servizi ambulatoriali di cui all’articolo 22;

f)preavvisa il finanziamento dei provvedimenti generali di cui all’articolo 8;

g)preavvisa il riconoscimento di centri residenziali ai fini dell’assunzione da parte dello Stato della garanzia di pagamento e delle spese di presa a carico di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti ivi collocate, di cui all’articolo 35.

 

b) composizione[14]

Art. 5[15]1Il Gruppo di esperti si compone di nove membri. Devono essere rappresentati i vari settori interessati alla tossicomania.

2Il Gruppo può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso.

3Il Gruppo è assistito dal Delegato che partecipa alle riunioni del gruppo, senza diritto di voto.

 

Delegato ai problemi delle tossicomanie[16]

Art. 6[17]Il Delegato:

a)accorda la garanzia per le spese di cura, degenza e trattamento in centri residenziali e decide sulla loro assunzione da parte dello Stato secondo gli articoli 9 e 34 di questa legge;

b)segue l’attività di organismi federali e di altri Cantoni, nel campo delle tossicomanie, orientando il gruppo di esperti e il Dipartimento;

c)procede per incarico del gruppo di esperti all’elaborazione di documenti;

d)collabora nell’attuazione degli interventi sulla tossicomania previsti dalla legge e dal piano cantonale d’intervento.

 

Servizi specializzati nelle dipendenze

Art. 6a[18]I servizi specializzati nelle dipendenze sono gli enti preposti per ricevere le segnalazioni di casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza secondo l’articolo 3c LStup.

 

Capitolo secondo[19]

Provvedimenti

 

Sezione 1[20]

Provvedimenti generali

 

Principio[21]

Art. 7[22]1Lo Stato, nell’ambito del piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie, tenuto conto delle risorse disponibili, promuove e coordina i provvedimenti nel campo delle tossicomanie con:

a)iniziative proprie;

b)il sussidiamento di iniziative di terzi.

2Il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie contempla un’analisi della situazione e dei bisogni nell’ambito della tossicomania nel Cantone, i provvedimenti e i relativi costi.

 

Tipi di provvedimenti generali

Art. 8[23]Sono considerati provvedimenti generali ai sensi della presente legge:

a)la prevenzione delle tossicomanie secondo quanto stabilito dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

b)l’istituzione e la gestione di servizi e centri, ambulatoriali o residenziali, coattivi o non, di cura medico-psicologica, educativi, d’assistenza, di reintegrazione sociale, di formazione, di riqualificazione professionale e di altri interventi atti a favorire l’occupazione di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti;

c)la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di programmi sperimentali nell’ambito delle tossicomanie.

 

Sezione 2[24]

Provvedimenti individuali

 

Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico[25]

Art. 9[26]1Lo Stato può prestare garanzia di pagamento dei costi di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel Cantone.

2Lo Stato può assumere, a titolo sussidiario e secondo i principi di cui all’articolo 34, parzialmente o totalmente, le spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali riconosciuti di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti domiciliate nel Cantone non coperte dalle prestazioni delle Casse malati e di altre assicurazioni sociali e private.

3Le decisioni sui collocamenti di tossicomani e le relative spese, di competenza del Giudice penale e del Magistrato dei minorenni, rimangono riservate.

 

Art. 10[27]

 

Collocamento coattivo[28]

Art. 11[29]1Al collocamento coattivo di tossicomani in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza, si applicano le modalità e la procedura prevista dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica.

2Il collocamento coattivo di tossicomani deve avvenire, per quanto possibile, in reparti specifici, distinti da quelli per la presa a carico sociopsichiatrica.

3Il collocamento può essere effettuato anche presso i servizi e centri residenziali di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera b). In questo caso il responsabile del servizio o centro svolge, per analogia, i compiti affidati, nell’ambito della procedura di collocamento coattivo, dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica al responsabile dell’UTR.

 

Capitolo terzo[30]

Controlli, diritti e obblighi[31]

 

Stabilimenti ospedalieri[32]

Art. 12[33]1

2

3

4Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura devono notificare entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento la scorta di stupefacenti al 31 dicembre.

 

Art. 13[34]

 

Obbligo di segnalazione[35]

Art. 14[36]1I farmacisti sono tenuti a segnalare al Medico cantonale ogni abuso di stupefacenti di cui venissero a conoscenza.

2

3Le ordinazioni e le ricette, datate e recanti il timbro della farmacia, devono essere inviate ogni 6 mesi per esame al Farmacista cantonale entro la prima decade del semestre successivo.

 

Diritto di segnalazione

Art. 14a[37]Gli operatori sanitari possono segnalare al Medico cantonale i casi in cui vi sia il fondato sospetto di una prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti e sostanze psicotrope.

 

Messa al sicuro, vendita o distruzione[38]

Art. 15[39]Gli stupefacenti confiscati o altrimenti pervenuti allo Stato, ove non debbano essere inviati all’Ufficio federale della sanità pubblica (in seguito detto Ufficio federale), devono essere consegnati al Farmacista cantonale, il quale provvede a metterli al sicuro, alla loro vendita o, ove non possono essere altrimenti utilizzati, alla loro trasformazione o distruzione.

 

Capitolo quarto[40]

Autorizzazioni

 

Art. 16 - 17[41]

 

Autorizzazione per stabilimenti ospedalieri[42]

Art. 18[43]1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 1 LStup vanno presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011 (OCStup).

2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.

3...

4Gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti di cura stranieri o di altri Cantoni sono assimilati agli istituti di cura a’ sensi della legislazione sanitaria cantonale.

 

Autorizzazione per istituti scientifici

Art. 19[44]1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LStup vanno presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011 (OCStup).

2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.

 

Autorizzazione per organizzazioni e autorità

Art. 19a[45]1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 14a capoverso 1bis LStup vanno presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sul controllo degli stupefacenti del 25 maggio 2011 (OCStup).

2Le domande di rinnovo devono essere inviate al Dipartimento entro il 30 novembre precedente la loro scadenza.

 

Custodia di colture e scorte

Art. 20[46]In caso di estinzione, annullamento o revoca delle autorizzazioni secondo gli articoli 18, 19 o 19a, eventuali colture di piante da alcaloidi o canapa, come pure eventuali scorte di stupefacenti sono affidate alla custodia del Farmacista cantonale, che provvede in conformità all’articolo 3c LStup.

 

Autorizzazione per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti

Art. 21[47]1Le domande di autorizzazione secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup vanno presentate al Dipartimento nelle modalità prescritte dall’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti del 25 maggio 2011 (ODStup).

2Il Consiglio di Stato disciplina la terapia agonista e il trattamento di persone dipendenti da stupefacenti e/o sostanze psicotrope.

 

Autorizzazione per l’istituzione e la gestione di servizi ambulatoriali e centri residenziali[48]

Art. 22[49] 1Per l’apertura di servizi ambulatoriali e di centri residenziali situati nel Cantone che si occupano di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 8 lettera b) della presente legge, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato.

2Per ottenere tale autorizzazione il servizio deve dimostrare

a)l’idoneità igienico sanitaria delle proprie strutture;

b)l’irreprensibilità del responsabile e degli operatori;

c)la propria solvibilità;

d)un’adeguata formazione degli operatori nel campo socio-psico-pedagogico, rispettivamente sanitario, segnatamente riferita al trattamento dei tossicodipendenti.

3Il Consiglio di Stato può revocare l’autorizzazione in caso di mancata osservanza del capoverso 2.

 

Art. 23...[50]

 

Capitolo quinto[51]

Sussidiamento

 

Sezione 1[52]

In generale

 

Provvedimenti sussidiabili[53]

Art. 24[54]1Vengono concessi sussidi unicamente per provvedimenti riconosciuti dal Consiglio di Stato ai sensi del capitolo II.

2Il sussidiamento può essere concesso, escluse le sperimentazioni, unicamente per provvedimenti che soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento d’applicazione.

3Nell’assunzione del personale, i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell’articolo 22 che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[55]

4La sottoscrizione di un contratto di prestazione con i servizi ambulatoriali e i centri residenziali autorizzati ai sensi dell’articolo 22 è subordinata, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.[56]

 

Spese computabili[57]

Art. 25[58] [59]Nei casi in cui il sussidio è concesso secondo gli articoli 30, 31 e 33, il Consiglio di Stato stabilisce le spese computabili per il calcolo del sussidio e la base del loro accertamento.

 

Verifica dei bilanci[60]

Art. 26[61] [62]1Il Consiglio di Stato approva i conti preventivi degli istituti sussidiati secondo gli articoli 30, 31 e 33, ordina le opportune modifiche e dà le necessarie istruzioni di ordine contabile e statistico.

2I conti d’esercizio ed i bilanci patrimoniali degli istituti sussidiati secondo gli articoli 30, 31 e 33, devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio di Stato entro il 31 marzo di ogni anno.

 

Approvazione di tariffe e rette[63]

Art. 27[64]I servizi e i centri riconosciuti ai fini del sussidiamento e situati nel Cantone, soggiacciono all’obbligo dell’approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Consiglio di Stato.

 

Ipoteca legale[65]

Art. 28[66]1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un’ipoteca legale che richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.

2L’ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell’iscrizione.

 

Diritto sussidiario

Art. 29[67]Per il resto si applicano per analogia le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Sezione 2[68]

Entità dei sussidi

 

Progetti di prevenzione

Art. 30[69]Per la realizzazione di progetti di prevenzione secondo l’articolo 8 lettera a, lo Stato può concedere un sussidio fino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.

 

Spese di investimento di servizi e centri ambulatoriali e residenziali[70]

Art. 31[71]Lo Stato può concedere sussidi fino ad un massimo del 60% della spesa preventivata per l’acquisto di terreni ed immobili, la costruzione, l’ampliamento, l’ammodernamento, l’arredamento e l’acquisto di attrezzature da parte di servizi e centri sia ambulatoriali sia residenziali per la presa a carico (cura e reintegrazione) di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti.

 

Spese di esercizio di servizi e centri ambulatoriali[72]

Art. 32[73] [74]1Il finanziamento delle spese di esercizio dei servizi e centri ambulatoriali è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale dello Stato.

2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti mediante contratto di prestazione all’ente sussidiato, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e del piano di intervento cantonale.

3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

4Il contributo globale non può superare il 75% dei costi di gestione.

5Le spese d’esercizio di servizi e centri residenziali non vengono sussidiate.

 

Documentazione, ricerca, formazione del personale e sperimentazione[75]

Art. 33[76]Per la documentazione, la ricerca, la formazione del personale, la valutazione e la gestione di programmi sperimentali nell’ambito delle tossicomanie, lo Stato concede un sussidio sino ad un massimo del 75% della spesa preventivata.

 

Capitolo sesto

Garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico[77]

 

Procedura per la garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico[78]

Art. 34[79]1Le domande tese alla garanzia di pagamento e/o all’assunzione da parte dello Stato delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti in centri residenziali (articolo 9 capoverso 2), corredate da un piano terapeutico e di finanziamento dettagliati, sono sottoposte al Delegato per il tramite di un ente collocante che si impegna a seguire il tossicomane anche durante il trattamento residenziale e che soddisfa gli ulteriori requisiti stabiliti dal regolamento.

2La garanzia di pagamento e/o le spese derivanti dal collocamento in centri residenziali vengono assunte solo se il centro è riconosciuto e nella misura in cui la retta è approvata.

3L’entità dell’assunzione è commisurata alle esigenze educative e le possibilità di rimborso del richiedente e di regresso verso i familiari, nel limite degli obblighi di assistenza tra parenti secondo l’articolo 328 CC.

4Contro le decisioni del Delegato in materia di garanzia di pagamento e/o assunzione delle spese di presa a carico derivanti dalla cura, dal trattamento e/o dal collocamento in centri residenziali di persone con problemi legati all’uso di stupefacenti è data facoltà di reclamo al Delegato entro 30 giorni.[80]

 

Riconoscimento dei centri residenziali[81]

Art. 35[82]1Per poter essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 34, un centro residenziale deve soddisfare in particolare i seguenti requisiti:

a)essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 se è situato sul territorio cantonale;

b)rientrare nel piano cantonale degli interventi e rispondere ad un fabbisogno al momento del riconoscimento;

c)esigere dalle persone con problemi legati all’uso di stupefacenti da collocare un documento attestante che è già subentrata una tossicodipendenza da droghe pesanti o che vi è necessità d’intervento per prevenirla;

d)disporre di una descrizione dello scopo del provvedimento, del programma di lavoro, del percorso terapeutico e del tipo di presa a carico;

e)disporre di personale in possesso delle qualifiche previste dal regolamento;

f)disporre di basi finanziarie solide;

g)far approvare da parte del Consiglio di Stato le tariffe e le rette a carico delle persone collocate a spese del Cantone;

h)sottoporsi ai controlli di qualità disposti dall’Autorità.

2Il Consiglio di Stato può assumere le spese di cui all’articolo 34 della presente legge, anche per trattamenti e collocamenti in centri che sperimentano nuove metodologie, purché garantiscano affidabilità nella conduzione dell’intervento.

 

Modalità di versamento

Art. 36[83]1Di principio l’importo assunto viene versato direttamente all’ente collocante.

2Gli importi percepiti indebitamente devono essere restituiti.

3Per la restituzione e la relativa prescrizione si applicano per analogia le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Capitolo settimo

Disposizioni penali[84]

 

Infrazioni alla LStup

Art. 37[85]1Le infrazioni di cui agli articoli 19–27 LStup sono perseguiti dall’autorità giudiziaria competente in virtù della legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

2L’autorità giudiziaria competente ordina parimenti i provvedimenti di cura e di reintegrazione ritenuti necessari.

3Nei casi previsti dall’articolo 19a cifra 3 LStup designa il medico responsabile del trattamento o dell’assistenza prescritti.

 

Altre contravvenzioni[86]

Art. 38[87]Le contravvenzioni a questa legge ed alle sue disposizioni esecutive, che non siano perseguibili in base all’articolo precedente oppure in base all’articolo 21 della legge sui sussidi cantonali, segnatamente la violazione di decisioni singole o di termini fissati dall’Autorità amministrativa, sono punite con la multa sino a fr. 5000.--.

 

Facoltà d’indagine[88]

Art. 39[89]I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza sull’esecuzione di questa legge, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni o procedere ad ogni indagine allo scopo di verificare la corretta esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di stupefacenti. Essi hanno a tale scopo libero accesso ai locali, depositi e luoghi in cui si svolgono attività sottoposte a vigilanza.

 

Sequestri[90]

Art. 40[91]I funzionari del Dipartimento e le persone cui è affidata l’esecuzione o la vigilanza sull’esecuzione di questa legge, possono ordinare il sequestro provvisorio o porre sotto sigillo prodotti stupefacenti o ritenuti tali, qualora essi siano impiegati in modo non conforme alla legislazione vigente.

 

Confisca[92]

Art. 41[93]1

2

3Il ricavato della vendita degli stupefacenti confiscati, avvenuta in applicazione dell’articolo 15, è devoluto allo Stato e destinato alla lotta contro la diffusione delle tossicomanie. A tale proposito è istituito uno speciale fondo.

 

Comunicazione

Art. 42[94]L’autorità di perseguimento penale notifica all’Ufficio federale di polizia, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla LStup.

 

Capitolo ottavo

[95]

 

Art. 43[96]

 

Capitolo nono

Disposizioni finali[97]

 

Norme abrogative

Art. 44[98]Sono abrogate le disposizioni seguenti:

a)l’articolo 83 della legge sanitaria 18 novembre 1954;

b)il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale sui prodotti stupefacenti del 21 agosto 1968;

c)il decreto esecutivo concernente le tasse per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni per preparare, fare commercio, detenere e usare stupefacenti del 22 febbraio 1974.

 

Entrata in vigore[99]

Art. 45[100]Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del Consiglio federale[101], questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore[102].

 

 

Disposizione transitoria della modifica del 9 marzo 1999[103]

1.I servizi ambulatoriali e i servizi e centri residenziali attualmente operanti nel Cantone Ticino, devono inoltrare regolare istanza d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.

2.Le norme del capitolo quinto e sesto si applicano alle domande inoltrate dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

 

 

Pubblicata nel BU 1978, 143.


[1]  Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[2]  Ingresso modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[3]  Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[4]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[5]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[6]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[7]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[8]  Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13; precedente modifica: BU 1999, 259.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[10]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988, 279 e 280.

[11]  Lett. modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13.

[12]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[13]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[14]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[15]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[16]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[17]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[18]  Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[19]  Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[20]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[21]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[22]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[23]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente mofidica: BU 1999, 259.

[24]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[25]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[26]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[27]  Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999, 259; BU 2009, 29; BU 2013, 475 e 481.

[28]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[29]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[30]  Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[31]  Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[32]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[33]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

[34]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

[35]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[36]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

[37]  Art. introdotto dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[38]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[39]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

[40]  Numero del capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[41]  Art. abrogati dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999, 259; BU 2006, 520.

[42]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; invigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 2006, 520.

[43]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[44]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999, 259; BU 2006, 520.

[45]  Art. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[46]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999, 259; BU 2006, 520.

[47]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1997, 374; BU 1999, 259.

[48]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[49]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[50]  Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[51]  Capitolo modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[52]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[53]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[54]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259; precedente modifica: BU 1988, 279 e 280.

[55]  Cpv. reintrodotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 200; precedente modifica: BU 2009, 29.

[56]  Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 102.

[57]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[58]  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

[59]  Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[60]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[61]  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

[62]  Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[63]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[64]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[65]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[66]  Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

[67]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[68]  Sezione introdotta dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[69]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: 1999, 259.

[70]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[71]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[72]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[73]  Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 262; precedente modifica: BU 1999, 259.

[74]  Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

[75]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[76]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[77]  Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[78]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[79]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[80]  Cpv. introdotto dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[81]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[82]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[83]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[84]  Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[85]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[86]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[87]  Art. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[88]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[89]  Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[90]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[91]  Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[92]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[93]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 520; precedente modifica: BU 1999, 259.

[94]  Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[95]  Titolo abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[96]  Art. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedenti modifiche: BU 1999, 259. BU; BU 2009, 29; BU 2013, 481.

[97]  Capitolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110; precedente modifica: BU 1999, 259.

[98]  Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[99]  Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 110.

[100]  Art. introdotto dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.

[101]  Approvazione federale: 2 giugno 1978 - BU 1978, 152.

[102]  Entrata in vigore: 1° ottobre 1978 - BU 1978, 152.

[103]  Disposizione transitoria introdotto dalla L 5.3.1999, in vigore dal 1.11.1999 - BU 1999, 259.