7.1.2.1
Legge
edilizia cantonale
(del 13 marzo 1991)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti i messaggi 25 ottobre 1988 n. 3370 e 19 dicembre 1990 n. 3718 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1 1Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.
2La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della configurazione del suolo.
3La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per:
a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.
Art. 2 1La licenza edilizia dev’essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia.
2…[1]
3La licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi.
Art. 3 1La licenza edilizia è
concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (in
seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L’avviso del Dipartimento
riguarda il diritto di competenza cantonale; il regolamento d’applicazione
specifica quale è questo diritto.[2]
2I Comuni privi di un’adeguata organizzazione possono chiedere al Dipartimento di collaborare nell’applicazione del diritto di competenza comunale; le spese supplementari sono a carico del Comune secondo una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni competenze che la legge attribuisce all’autorità cantonale.
Art. 4 1La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.
2I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA.
3Il regolamento stabilisce l’elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell’inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell’ingegnere responsabile dei calcoli statici.
4Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all’albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l’iscrizione all’albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.
Art. 5 1Prima di pubblicare la domanda di costruzione il Municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla.
2Allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso.
Art. 6 1La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.
2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
3Della
pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti;
per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio
ufficiale.[3]
4Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
5Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
Art. 7[4] 1Il
Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui
applicazione compete all’autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con
avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente
delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la
licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.
2L’avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in
cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta
dal Municipio per il Comune.
3In casi particolari il Dipartimento può notificare all’istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l’art. 4 Lcoord ed i termini stabiliti in materia di esame dell’impatto sull’ambiente.
4…
5…
Art. 8 1Nel termine di
pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare
opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a
fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in
base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.[5]
2L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
e) esperimento di conciliazione
Art. 9 1Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.
2L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.
Art. 10 1Il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d’opposizione del Dipartimento.
2La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all’istante, agli opponenti e al Dipartimento; le decisioni su opposizioni firmate da più persone sono notificate al primo firmatario.
3La decisione deve indicare i mezzi e i termini di ricorso.
Protezione della natura ed esame
Art. 10a[6] Qualora sia dato diritto di ricorso ai sensi degli art. 12 cpv. 1 LPN o 55 LPAmb, i termini di pubblicazione e di ricorso sono di 30 giorni; della pubblicazione è dato avviso sul Foglio ufficiale.
Art. 11 1La procedura della
notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di
rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del
volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento
delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone
edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.[7]
2Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.
Art. 12 1La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.
2Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio ufficiale.
3Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall’avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.
Art. 13[8] 1Il municipio decide sulla notifica entro 15
giorni dalla scadenza della pubblicazione.
2È riservata
facoltà di delega decisionale ai servizi dell’amministrazione comunale ai sensi
della legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono
opposizioni o contestazioni.
Art. 13a[9] La licenza di costruzione vale anche quale autorizzazione ai sensi della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000[10], se le indicazioni richieste da detta legge sono presentate con la domanda o la notifica.
Art. 14[11] 1La licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato.
2La licenza può essere rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile.
3Il termine di validità è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile.
Art. 15 1Una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici.
2È applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l’istante vi abbia rinunciato; in tale evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d’informazione, senza effetti giuridici particolari.
3La licenza preliminare decade se la domanda definitiva non viene presentata entro il termine di un anno.
Art. 16 1La pubblicazione dev’essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d’approvazione o successivamente.
2Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.
Art. 17 1Concedendo la licenza edilizia, l’autorità può precisare, se l’istante ne ha fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell’inizio dei lavori.
2L’approvazione di tali progetti avviene senza formalità particolari.
Art. 18 1La licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico, o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere revocata.
2Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è possibile solo se l’istante ha ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale).
Art. 19[12] 1Per l’esame delle
domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa
prevista, al massimo fr. 10’000.-- e al minimo fr. 100.--. Il Municipio preleva
tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.
2Le spese per
l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di
questo genere sono poste a carico dell’istante a cura dell’autorità che le ha anticipate.
Salvaguardia della pianificazione.
Art. 20 Per le misure di salvaguardia della pianificazione valgono gli articoli 57 e seguenti della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio e meglio quelli sulle zone di pianificazione esistenti (art. 58-64), sulla decisione sospensiva (art. 65) e sul blocco edilizio (art. 66).
Art. 21 1Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2Sono legittimati a ricorrere l’istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in seconda istanza, il Comune; escluso il ricorso del Dipartimento al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 22 Pretese per danni derivanti da opposizioni o ricorsi manifestamente inammissibili o defatigatori sono di competenza del giudice ordinario secondo le regole del diritto civile.
Art. 23 Il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere ogni altra norma particolare di procedura.
Sicurezza e solidità delle costruzioni
Art. 24 1Sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.
2Il regolamento stabilisce le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l’igiene delle costruzioni.
3Per determinati lavori o impianti il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali.
Art. 25 1Fino all’introduzione dei piani regolatori, le nuove costruzioni devono sorgere alla distanza di almeno dieci metri dall’asse delle strade principali secondo la legislazione federale sulla circolazione stradale, e di almeno sette metri dall’asse delle altre strade pubbliche o aperte al pubblico.
2La distanza non potrà in ogni caso essere inferiore a quattro metri dal ciglio della strada.
3Possono essere concesse deroghe solo in casi eccezionali.
4La
deroga alle distanze dalle strade cantonali è concessa dal Dipartimento
nell’ambito dell’avviso cantonale; quella dalle altre strade pubbliche o aperte
al pubblico, dal Municipio.[13]
Art. 26 1Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa se non all’altezza di m 4.50.
2Insegne, fanali, logge, balconi e grondaie potranno sporgere sul campo stradale al massimo m 0.90 ad un’altezza minima di m 4.50.
3Quando le costruzioni sono prospicienti strade o piazze pubbliche munite di marciapiedi, le altezze minime di cui al presente articolo sono ridotte a m 4, e la sporgenza massima aumentata a m 1.30.
4Quando si tratta di portici aperti al pubblico le altezze minime sono ridotte a m 3.
Art. 27 1I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo.
2Ove sia possibile, devono essere create aree di svago che servono contemporaneamente a più stabili di abitazione.
3Se la creazione di aree di svago private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di aree di svago pubbliche.
4Il regolamento stabilirà le direttive circa l’applicazione di queste norme.
Edifici di convivenza collettiva
Art. 28 1Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi, asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.
2Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie di edifici.
Art. 29 Per gli esercizi pubblici, i teatri, le palestre, le sale di riunione, i lavatoi, ecc., il Consiglio di Stato emanerà in via di regolamento speciale, le norme particolari.
Misure a favore dei disabili[14]
Art. 30[15] 1L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
4La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Art. 31 Le canalizzazioni delle acque nere o miscelate devono essere costruite a regola d’arte e in particolare essere stagne e inodori.
Art. 32 1Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.
2Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto.
Art. 33 Potranno essere adibiti ad uso di stalla soltanto i locali che non abbiano comunicazione interna diretta o indiretta con camere d’abitazione e – per dislivello stradale – non abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati.
Deposito di materiali di scavo
Art. 34 1Qualora la costruzione o l’impianto richiedano lo scavo dell’ordine di almeno metri cubi 10.000, il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell’inizio dei lavori, sia fornita la prova delle possibilità di deposito dei materiali conformemente alle prescrizioni legali vigenti.
2Per calcolare il volume dei materiali si sommano tutti gli scavi richiesti, anche se i lavori vengono eseguiti in fasi successive.
Art. 35 1Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.
2Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione.
3In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.
Art. 36 Rimangono riservate le leggi speciali.
Definizione indici, distanze e altezze
Indici di sfruttamento e di occupazione
Art. 37 1L’indice di sfruttamento (I.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo.
2L’indice di occupazione (I.o.) è il rapporto espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo.
Art. 38 1Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
2La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
§[16] Le superfici non edificabili destinate a scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione comunale o cantonale possono essere considerate - totalmente o in parte - nel computo della superficie edificabile quando si riscontrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell’ente pubblico, in particolare la realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata nella misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta gratuitamente all’ente pubblico.
§§[17] Per analogia la norma di cui al cpv. 2§ può essere applicata ad altri parametri pianificatori come l’indice di occupazione e l’indice di edificabilità.
3La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
Trasferimento di quantità edificatorie
Art. 38a[18] 1Quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa.
2I Piani regolatori possono stabilire ulteriori specificazioni e limitazioni.
controllo delle quantità edificatorie
Art. 38b[19] 1I Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie attraverso un Registro ufficiale.
2Devono essere riportati - con tutti gli estremi necessari per una chiara determinazione anche temporale:
a) i trasferimenti di quantità edificatorie e delle rispettive destinazioni;
b) le superfici computabili nella superficie edificabile ai sensi dell’art. 38 cpv. 2;
c) le convenzioni relative alle distanze dai confini;
d) le concessioni a titolo precario
e) eventuali altre particolarità di interesse pianificatorio (per esempio bonus).
3Il Registro comunale può essere consultato da chi dimostri un interesse legittimo.
4Restano riservate le disposizioni sul Registro fondiario.
Art. 39 1La distanza dal confine è la distanza tra l’edificio e il confine del fondo.
2La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell’ingombro, ossia dell’altezza e della lunghezza dell’edificio stesso.
3La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.
Art. 40 1L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
2Per
edifici contigui l’altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente
si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione
che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno
Provvedimenti di
efficienza energetica
Art. 40a[20] 1Nell’ambito della costruzione di nuovi
edifici, lo spessore dei muri perimetrali isolati termicamente è considerato
parzialmente per il computo della superficie utile lorda (art. 38 cpv. 1),
della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della superficie edificata (art.
38 cpv. 3).
2Lo spessore dell’isolazione termica dei muri
perimetrali di edifici esistenti non è computato nel calcolo delle superfici né
nella misurazione delle distanze dal confine.
3La superficie utile lorda ammessa dai piani
regolatori comunali è inoltre aumentata del 5% qualora i nuovi edifici o le
modifiche di edifici esistenti presentino uno standard di efficienza energetica
particolarmente elevato.
4Il Consiglio di Stato stabilisce mediante
regolamento lo spessore massimo computabile ai sensi del cpv. 1 e i requisiti
di efficienza energetica di cui al cpv. 3.
Art. 40b[21] Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come
pure quello dei bacini di ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche
sui tetti di edifici esistenti non è considerato nel computo dell’altezza.
Art. 41 1La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.
2Verso
gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso,
dovrà essere di almeno
Art 41a[23] 1Le norme sulla Polizia del fuoco hanno per scopo la prevenzione degli incendi nell'ambito edilizio.
2La loro applicazione è esercitata dal comune con il concorso del Cantone.
Art 41b[24] Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all'applicazione della presente legge.
Art 41c[25] Il Municipio vigila sull'esecuzione delle norme sulla Polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la legge affida all'autorità comunale.
Art 41d[26] 1Per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato.
2A tale scopo il Consiglio di Stato emana norme proprie o dichiara applicabili le norme fissate da Autorità federali o da Associazioni professionali.
3I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la riattazione di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all'obbligo della presentazione con la domanda di costruzione di un attestato che certifichi l'allestimento del progetto conforme alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato. L'attestato deve essere rilasciato da un tecnico riconosciuto nel campo specifico della polizia del fuoco.
4Il progettista è tenuto a presentare al Municipio un certificato di collaudo prima dell'uso del nuovo edificio o impianto.
Art 41e[27] Il progettista è responsabile personalmente, così come la direzione dei lavori, il committente e il proprietario del fondo, per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco.
Art.
2I dispositivi e gli attrezzi per la
prevenzione contro gli incendi devono essere costantemente mantenuti in
perfetta efficienza.
3Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni
per garantire i necessari controlli e ne fissa le tasse; può subordinare ad
autorizzazione l’attività di pulizia degli impianti calorici a combustione.
4Contro le decisioni del Consiglio di Stato è
dato
b) edifici e impianti esistenti
Art 41g[29] 1Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica di legge sono soggetti al diritto precedente.
2In caso di riattazione, di trasformazione o di ricostruzioni ed ampliamenti, gli edifici e impianti esistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni.
3Il Municipio può eccezionalmente concedere l'esenzione, quando si tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto.
Opere abusive e contravvenzioni
Art. 42 1Il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi non intervenga con la necessaria sollecitudine.
2I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 capoverso 2).
Art. 43 1Il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico.
2Un’opera che lede in misura minima l’interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di proporzionalità.
3L’ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli.
4Le spese dell’esecuzione d’ufficio, accertate con apposita decisione, sono garantite da ipoteca legale, senza obbligo di iscrizione nel registro fondiario.
Art. 44 1Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.
2La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.
3L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.
Art. 45 Contro
le decisioni di cui agli art. da
Art. 46 1Le contravvenzioni alla presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio:
- con la multa sino fr. 5’000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria;
- con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica;
- con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
2Se l’autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi.
3La multa dev’essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa.
4Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza; le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni.
5La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 Legge organica comunale, riservata la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
6L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
Disobbedienza a decisioni dell’autorità
Art. 47 La disobbedienza a decisioni dell’autorità è punita dal giudice penale come all’art. 292 Codice penale svizzero.
Applicazione della legge e disposizioni varie
Art. 48 1L’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è compito del Municipio.
2Il Consiglio di Stato può intervenire d’ufficio per imporre all’Autorità comunale l’applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi.
3In caso di omissione esso può in particolare, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali.
4Sono riservate le misure previste dalla Legge organica comunale e l’azione penale.
5Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all’art. 207 Legge organica comunale.
Art. 49 1Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio.
2Prima
dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso
di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la
costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici,
altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti
dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.[32]
Art. 50 La procedura di ricorso è regolata dalla legge di procedura per le cause amministrative in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge.
Rapporti con
Art. 51 Con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall’art. 124 Legge di applicazione e complemento del CCS diventano inapplicabili.
Art. 52 1Le domande di costruzione pendenti e non ancora pubblicate al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiacciono al nuovo diritto.
2Soggiacciono pure al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; sono riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
Art. 53 La legge edilizia del 19 febbraio 1973 è abrogata.
Art. 54 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il
Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.[33]
Art. 55[34] Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma.
Pubblicata nel BU 1993, 1.
[1] Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
[2] Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 3.5.1993 - BU 1993, 187.
[3] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[4] Art. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434; precedente modifica: BU 1993, 187.
[5] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[6] Art. introdotto dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
[7] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[8] Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore
dal 01.01.2009 - BU 2008, 639.
[9]
Art. introdotto dalla L 28.2.2000; in vigore dal 1.10.2001 - BU 2001,
170.
[10] Ora L sugli impianti pubblicitari del 26
febbraio 2007.
[11]
Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995,
158.
[12] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2009, 78; precedenti modifiche: BU 1995, 158; BU 2006, 434.
[13] Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[14] Nota marginale modificata dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.
[15] Art. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.
[16] Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
[17] Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
[18] Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[19] Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
[20] Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
[21] Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
[22] Titolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[23] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[24] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[25] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[26] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[27] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[28] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore
dal 27.1.2009 - BU 2009, 33; precedenti modifiche: BU 1996, 375; BU 2006, 434.
[29] Art. introdotti dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[30] Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[31] Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
[32] Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1998, 423.
[33] Entrata in vigore: 1° gennaio 1993 - BU 1993, 1.
[34] Art. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.