9.2.2.2

Decreto esecutivo

concernente la pulizia periodica degli impianti

calorici a combustione

(del 19 settembre 1979)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, segnatamente gli art. 41a e segg.;[1]

decreta:

Obbligo di pulizia

Art. 1        1È fatto obbligo ai proprietari di stabili di far eseguire la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione.

2Sottostanno in particolare alla pulizia periodica obbligatoria le caldaie e le canne fumarie degli impianti di riscaldamento e degli impianti ad uso industriale e artigianale.

 

Frequenza minima

Art. 2        1La frequenza della pulizia degli impianti dev’essere adeguata all’uso e alla natura degli impianti.

2La frequenza minima stabilita è di una volta all’anno.

3Fanno eccezione:

a)    gli impianti in esercizio meno di due mesi all’anno in abitazioni secondarie o in case di vacanza, per i quali la pulizia periodica obbligatoria è fissata a una volta ogni due anni;

b)    gli impianti non in funzione per i quali non è fatto obbligo della pulizia periodica.

 

Controllo della pulizia periodica; vigilanza

Art. 3[2]       1Il controllo in ordine alla frequenza della pulizia periodica degli impianti incombe ai Comuni.

2Essi elaborano e aggiornano il catasto degli impianti e provvedono a registrare l’avvenuta pulizia sulla scorta delle copie delle fatture inviate dallo spazzacamino.

3I Comuni possono ordinare pulizie e controlli supplementari.

4In caso di inadempienza del proprietario le spese d’intervento sono a carico di quest’ultimo.

 

Persone autorizzate

Art. 4[3]       1La pulizia degli impianti deve venire eseguita da uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente (in seguito Dipartimento); lo spazzacamino autorizzato può venire coadiuvato da un apprendista spazzacamino o da un aiuto spazzacamino.[4]

2L’autorizzazione a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti domiciliati, o con sede della ditta o della succursale, nel Cantone:

a)    in possesso di diploma di maestro spazzacamino o dell’attestato federale di capacità nella professione di spazzacamino;

b)    ai praticanti non tenuti all’esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all’età al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (1980).

3I praticanti tenuti all’esame di qualificazione professionale che non hanno seguito i corsi organizzati negli anni 1980 e 1981 della Società maestri spazzacamini o che non hanno superato l’esame possono continuare a lavorare nella professione solo in qualità di aiuto.

 

Obblighi

Art. 5        1Lo spazzacamino chiamato ad eseguire la pulizia di un impianto controlla anche la corretta applicazione delle direttive dell’Associazione svizzera degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi e notifica al proprietario ed al Municipio le inosservazioni riscontrate.

2Per la frequenza della pulizia minima richiesta ed il relativo controllo valgono le norme prevalenti di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto[5] .

 

Art. 6        ...[6]

 

Tariffa massima

Art. 7[7]       1La tariffa massima applicabile per le prestazioni dello spazzacamino è la seguente:

1.

Canna fumaria

 

1.1

Canna fumaria fino a tre piani

Fr. 23.10

 

Supplemento per ogni piano in più

Fr.   1.90

1.2

Canne fumarie industriali

a regia oraria

2.

Stufe

 

2.1

Stufe a legna utilizzata per il riscaldamento

 

 

di locali

Fr. 48.35

2.2

Stufa economica

Fr. 30.50

2.3

Stufa alberghiera

a regia oraria

2.4

Stufa ad aria calda

Fr. 70.40

2.5

Stufa a nafta (pulizia filtro compresa)

Fr. 60.95

2.6

Caminetto compreso canna fumaria

 

 

(lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia)

a regia oraria

2.7

Caminetto compreso canna fumaria

 

 

(considerato quale unico lavoro di pulizia)

Fr. 79.50

2.8

Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio inserti

a regia oraria

3.

Tubi e canali

 

3.1

Tubi smontabili al metro

Fr.   3.50

3.2

Canali laterali (non accessibili)

Fr.   3.50

4.

Riscaldamenti

 

4.1

Tariffa di base

Fr. 59.90

4.2

Fino a 150 kW, ogni kW

Fr.   0.70

4.3

Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW

Fr.   0.50

4.4

Oltre 250 kW, ogni kW

Fr.   0.15

4.5

Trattamento chimico

a regia oraria

4.6

Lavaggio chimico

a regia oraria

5.

Impianti artigianali

a regia oraria

6.

Lavori a regia oraria

 

6.1

Maestro spazzacamino

Fr. 80.40

6.2

Spazzacamino qualificato

Fr. 66.70

6.3

Aiuto spazzacamino

Fr. 47.40

6.4

Apprendista

 

 

1° anno

Fr. 25.80

 

2° anno

Fr. 35.15

 

3° anno

Fr. 42.05

La fatturazione a regia può venir applicata solo per il controllo e la pulizia degli impianti a gas e per i lavori la cui durata non è prevedibile.

7.

Lavori festivi e fuori orario

 

7.1

Sabato secondo contratto lavorativo

aumento del 50%

7.2

Giorni festivi

aumento del 100%

7.3

Lavori notturni (18.00 alle 06.00)

aumento del 50%

8.

Fatturazione minima

 

 

Il totale della fattura per un intervento è al minimo

Fr. 66.–

9.

Fatturazione e spostamento

 

 

Nessun costo deve essere fatturato al cliente.

 

2Lo spazzacamino invia periodicamente all’autorità comunale copia delle fatture emesse, a comprova dell’avvenuta pulizia degli impianti.

 

Inadempienze; sanzioni

Art. 8        1Le inadempienze dei doveri previsti dal presente decreto sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 1’000.--.

2La multa è applicata dal Municipio interessato secondo la procedura prevista dalla legge organica comunale.

3Le inadempienze gravi da parte dello spazzacamino comportano pure la revoca dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. La revoca è di competenza del Dipartimento.

 

Elenco degli spazzacamini autorizzati

Art. 9        1Il Dipartimento tiene aggiornato l’elenco degli spazzacamini autorizzati ad esercitare la professione nel Cantone.

2L’elenco viene pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone ed esposto all’albo comunale.

 

Formazione degli spazzacamini non diplomati

Art. 10      1L’Associazione padronale interessata, in collaborazione con il Dipartimento della pubblica educazione, organizza corsi di qualificazione professionale per gli spazzacamini che esercitano la professione nel Cantone senza essere in possesso dell’attestato federale di capacità professionale.

2Possono inscriversi agli esami tutti i candidati che soddisfano i requisiti chiesti dall’art. 41 della Legge federale sulla formazione professionale.

 

Norma transitoria

Art. 11      1Fino al 31.12.1981 il Dipartimento può autorizzare spazzacamini non diplomati a continuare l’esercizio della professione se i richiedenti offrono le necessarie garanzie d’esperienza e di serietà professionale e risultano iscritti o intendono iscriversi ai corsi di abilitazione di cui all’art. precedente e che saranno organizzati negli anni 1980 e 1981.

2A contare dal 1° gennaio 1982, l’autorizzazione a continuare l’esercizio della professione non verrà rilasciata ai richiedenti che non saranno in possesso dell’attestato federale di capacità professionale, a meno che gli stessi già avevano compiuto il 50esimo anno di età nell’anno dell’entrata in vigore del presente decreto.

 

Entrata in vigore

Art. 12      Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 1980.

 

 

Pubblicato nel BU 1979, 241.

 

 



[1]  Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedente modifica: BU 2001, 269.

[2]  Art. modificato dal DE 11.6.1985; in vigore dal 1.7.1985 - BU 1985, 257; precedente modifica: BU 1982, 133.

[3]  Art. modificato dal DE 22.6.1982; in vigore dal 1.7.1982 - BU 1982, 133.

[4]  Cpv. modificato dal DE 8.10.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 376.

[5]  Cpv. modificato dal DE 11.6.1985; in vigore dal 1.7.1985 - BU 1985, 257; introdotto il 22.6.1982 - BU 1982, 133.

[6]  Art. abrogato dal DE 8.7.1980; in vigore dal 1.7.1980 - BU 1980, 151.

[7]  Art. modificato dal DE 21.6.2005; in vigore dal 24.6.2005 - BU 2005, 199; precedenti modifiche: BU 1982, 133; BU 1985, 257; BU 1989, 219; BU 1991, 127; BU 1993, 353; BU 2001, 204.