9.2.2.2
Decreto esecutivo
concernente la pulizia periodica degli impianti
calorici a combustione
(del 19 settembre 1979)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, segnatamente gli art. 41a e segg.;[1]
decreta:
Art. 1 1È fatto obbligo ai proprietari di stabili di far eseguire la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione.
2Sottostanno in particolare alla pulizia periodica obbligatoria le caldaie e le canne fumarie degli impianti di riscaldamento e degli impianti ad uso industriale e artigianale.
Art. 2 1La frequenza della pulizia degli impianti dev’essere adeguata all’uso e alla natura degli impianti.
2La frequenza minima stabilita è di una volta all’anno.
3Fanno eccezione:
a) gli impianti in esercizio meno di due mesi all’anno in abitazioni secondarie o in case di vacanza, per i quali la pulizia periodica obbligatoria è fissata a una volta ogni due anni;
b) gli impianti non in funzione per i quali non è fatto obbligo della pulizia periodica.
Controllo della pulizia periodica; vigilanza
Art. 3[2] 1Il controllo in ordine alla frequenza della pulizia periodica degli impianti incombe ai Comuni.
2Essi elaborano e aggiornano il catasto degli impianti e provvedono a registrare l’avvenuta pulizia sulla scorta delle copie delle fatture inviate dallo spazzacamino.
3I Comuni possono ordinare pulizie e controlli supplementari.
4In caso di inadempienza del proprietario le spese d’intervento sono a carico di quest’ultimo.
Art. 4[3] 1La pulizia degli impianti deve venire eseguita da
uno spazzacamino autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente (in seguito
Dipartimento); lo spazzacamino autorizzato può venire coadiuvato da un
apprendista spazzacamino o da un aiuto spazzacamino.[4]
2L’autorizzazione a esercitare la professione di spazzacamino sul territorio del Cantone viene rilasciata dal Dipartimento ai richiedenti domiciliati, o con sede della ditta o della succursale, nel Cantone:
a) in possesso di diploma di maestro spazzacamino o dell’attestato federale di capacità nella professione di spazzacamino;
b) ai praticanti non tenuti all’esame di abilitazione professionale in virtù della deroga relativa all’età al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (1980).
3I praticanti tenuti all’esame di qualificazione professionale che non hanno seguito i corsi organizzati negli anni 1980 e 1981 della Società maestri spazzacamini o che non hanno superato l’esame possono continuare a lavorare nella professione solo in qualità di aiuto.
Art. 5 1Lo spazzacamino chiamato ad eseguire la pulizia di un impianto controlla anche la corretta applicazione delle direttive dell’Associazione svizzera degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi e notifica al proprietario ed al Municipio le inosservazioni riscontrate.
2Per la frequenza della pulizia minima richiesta ed il relativo controllo valgono le norme prevalenti di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto[5] .
Art. 7[7] 1La tariffa massima applicabile per le prestazioni dello spazzacamino è la seguente:
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1. |
Canna
fumaria |
|
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1.1 |
Canna
fumaria fino a tre piani |
Fr.
23.10 |
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Supplemento
per ogni piano in più |
Fr. 1.90 |
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1.2 |
Canne
fumarie industriali |
a
regia oraria |
|
2. |
Stufe |
|
|
2.1 |
Stufe
a legna utilizzata per il riscaldamento |
|
|
|
di
locali |
Fr.
48.35 |
|
2.2 |
Stufa
economica |
Fr.
30.50 |
|
2.3 |
Stufa
alberghiera |
a
regia oraria |
|
2.4 |
Stufa
ad aria calda |
Fr.
70.40 |
|
2.5 |
Stufa
a nafta (pulizia filtro compresa) |
Fr.
60.95 |
|
2.6 |
Caminetto
compreso canna fumaria |
|
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|
(lavoro
eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) |
a
regia oraria |
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2.7 |
Caminetto
compreso canna fumaria |
|
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|
(considerato
quale unico lavoro di pulizia) |
Fr.
79.50 |
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2.8 |
Supplemento
per smontaggio, pulizia e rimontaggio inserti |
a
regia oraria |
|
3. |
Tubi
e canali |
|
|
3.1 |
Tubi
smontabili al metro |
Fr. 3.50 |
|
3.2 |
Canali
laterali (non accessibili) |
Fr. 3.50 |
|
4. |
Riscaldamenti |
|
|
4.1 |
Tariffa
di base |
Fr.
59.90 |
|
4.2 |
Fino
a 150 kW, ogni kW |
Fr. 0.70 |
|
4.3 |
Da
151 kW fino a 250 kW, ogni kW |
Fr. 0.50 |
|
4.4 |
Oltre
250 kW, ogni kW |
Fr. 0.15 |
|
4.5 |
Trattamento
chimico |
a
regia oraria |
|
4.6 |
Lavaggio
chimico |
a
regia oraria |
|
5. |
Impianti
artigianali |
a regia
oraria |
|
6. |
Lavori
a regia oraria |
|
|
6.1 |
Maestro
spazzacamino |
Fr.
80.40 |
|
6.2 |
Spazzacamino
qualificato |
Fr.
66.70 |
|
6.3 |
Aiuto
spazzacamino |
Fr.
47.40 |
|
6.4 |
Apprendista |
|
|
|
1°
anno |
Fr.
25.80 |
|
|
2°
anno |
Fr.
35.15 |
|
|
3°
anno |
Fr.
42.05 |
|
La
fatturazione a regia può venir applicata solo per il controllo e la pulizia
degli impianti a gas e per i lavori la cui durata non è prevedibile. |
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7. |
Lavori
festivi e fuori orario |
|
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7.1 |
Sabato
secondo contratto lavorativo |
aumento
del 50% |
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7.2 |
Giorni
festivi |
aumento
del 100% |
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7.3 |
Lavori
notturni (18.00 alle 06.00) |
aumento
del 50% |
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8. |
Fatturazione
minima |
|
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|
Il
totale della fattura per un intervento è al minimo |
Fr.
66.– |
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9. |
Fatturazione
e spostamento |
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Nessun
costo deve essere fatturato al cliente. |
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2Lo spazzacamino invia periodicamente all’autorità comunale copia delle fatture emesse, a comprova dell’avvenuta pulizia degli impianti.
Art. 8 1Le inadempienze dei doveri previsti dal presente decreto sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 1’000.--.
2La multa è applicata dal Municipio interessato secondo la procedura prevista dalla legge organica comunale.
3Le inadempienze gravi da parte dello spazzacamino comportano pure la revoca dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione. La revoca è di competenza del Dipartimento.
Elenco degli spazzacamini autorizzati
Art. 9 1Il Dipartimento tiene aggiornato l’elenco degli spazzacamini autorizzati ad esercitare la professione nel Cantone.
2L’elenco viene pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone ed esposto all’albo comunale.
Formazione degli spazzacamini non diplomati
Art. 10 1L’Associazione padronale interessata, in collaborazione con il Dipartimento della pubblica educazione, organizza corsi di qualificazione professionale per gli spazzacamini che esercitano la professione nel Cantone senza essere in possesso dell’attestato federale di capacità professionale.
2Possono inscriversi agli esami tutti i candidati che soddisfano i requisiti chiesti dall’art. 41 della Legge federale sulla formazione professionale.
Art. 11 1Fino al 31.12.1981 il Dipartimento può autorizzare spazzacamini non diplomati a continuare l’esercizio della professione se i richiedenti offrono le necessarie garanzie d’esperienza e di serietà professionale e risultano iscritti o intendono iscriversi ai corsi di abilitazione di cui all’art. precedente e che saranno organizzati negli anni 1980 e 1981.
2A contare dal 1° gennaio 1982, l’autorizzazione a continuare l’esercizio della professione non verrà rilasciata ai richiedenti che non saranno in possesso dell’attestato federale di capacità professionale, a meno che gli stessi già avevano compiuto il 50esimo anno di età nell’anno dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 1980.
Pubblicato nel BU 1979, 241.
[1] Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedente modifica: BU 2001, 269.
[2] Art. modificato dal DE 11.6.1985; in vigore dal 1.7.1985 - BU 1985, 257; precedente modifica: BU 1982, 133.
[3] Art. modificato dal DE 22.6.1982; in vigore dal 1.7.1982 - BU 1982, 133.
[4] Cpv. modificato dal DE 8.10.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 376.
[5] Cpv. modificato dal DE 11.6.1985; in vigore dal 1.7.1985 - BU 1985, 257; introdotto il 22.6.1982 - BU 1982, 133.
[6] Art. abrogato dal DE 8.7.1980; in vigore dal 1.7.1980 - BU 1980, 151.
[7] Art. modificato dal DE 21.6.2005; in vigore dal 24.6.2005 - BU 2005, 199; precedenti modifiche: BU 1982, 133; BU 1985, 257; BU 1989, 219; BU 1991, 127; BU 1993, 353; BU 2001, 204.