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22.03.2024
(Bollettino ufficiale 10/2024)
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 Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri del 17 giugno 1987

Decreto esecutivo

concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

del 17 giugno 1987 (stato 28 aprile 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA),[1]

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo e campo di applicazione

Art. 1[2]Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.

 

Capitolo secondo

Disposizioni federali[3]

 

Art. 2-4[4]

 

Art. 5[5]

 

Art. 6[6]

 

Art. 7-16[7]

 

Capitolo terzo

Disposizioni cantonali

 

Competenze generali

a) Consiglio di Stato

Art. 17[8]1Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a:

a)deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);

b)determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);

c)emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);

d)concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).

2Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.

 

b) Dipartimento del territorio

Art. 17a[9]Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale:

a)determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);

b)preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).

 

c) Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale

Art. 18[10]L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per:

a)fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);

b)i compiti assegnatigli dagli articoli 2022b.

 

Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)

Art. 19[11]1Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.

2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a)il committente dei voli;

b)lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;

c)il programma dei voli, indicando:

- data e orario dei voli previsti;

- luogo del decollo e dell’atterraggio;

- numero delle rotazioni previste;

- tipo di elicotteri usati;

d)l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

3L’accordo considera, in particolare:

a)lo scopo dei voli;

b)la ponderazione tra interesse pubblico e privato;

c)la necessità di provvedimenti di sicurezza.

4In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.

 

Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs)

Art. 20[12]1L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.

2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.

 

Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs)

Art. 21[13]1Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.

 

Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs)

Art. 22[14]L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.

 

Manifestazioni aereonautiche pubbliche

a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA)

Art. 22a[15]1Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.

2Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a:

a)300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;

b)150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.

3Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.

4Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.

 

b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1ter ONA)

Art. 22b[16]Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.

 

Capitolo quarto

Disposizioni varie e finali[17]

 

Pianificazione e autorizzazione di aree per gli atterraggi esterni (art. 40, 41 OAEs)

Art. 23[18]1Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.

2Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.

 

Segnalazioni

Art. 24[19]Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

 

Art. 25-26[20]

 

Entrata in vigore

Art. 27Il presente decreto entra in vigore[21] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 1987, 153.


[1]  Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[2]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[3]  Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[4]  Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.

[5]  Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.

[6]  Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.

[7]  Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.

[8]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[9]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[10]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[11]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[12]  Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[13]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.

[14]  Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.

[15]  Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[16]  Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[17]  Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[18]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[19]  Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

[20]  Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

[21]  Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.