Decreto esecutivo
concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri
del 17 giugno 1987 (stato 28 aprile 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA),[1]
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione
Art. 1[2]Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.
Capitolo secondo
Disposizioni federali[3]
Art. 2-4…[4]
Art. 5…[5]
Art. 6…[6]
Art. 7-16…[7]
Capitolo terzo
Disposizioni cantonali
Competenze generali
a) Consiglio di Stato
Art. 17[8]1Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a:
a)deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);
b)determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);
c)emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);
d)concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).
2Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.
b) Dipartimento del territorio
Art. 17a[9]Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale:
a)determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);
b)preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).
c) Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale
Art. 18[10]L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per:
a)fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);
b)i compiti assegnatigli dagli articoli 20–22b.
Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)
Art. 19[11]1Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.
2La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a)il committente dei voli;
b)lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;
c)il programma dei voli, indicando:
- data e orario dei voli previsti;
- luogo del decollo e dell’atterraggio;
- numero delle rotazioni previste;
- tipo di elicotteri usati;
d)l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.
3L’accordo considera, in particolare:
a)lo scopo dei voli;
b)la ponderazione tra interesse pubblico e privato;
c)la necessità di provvedimenti di sicurezza.
4In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.
Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs)
Art. 20[12]1L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.
2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.
Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs)
Art. 21[13]1Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
2L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.
Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs)
Art. 22[14]L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.
Manifestazioni aereonautiche pubbliche
a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA)
Art. 22a[15]1Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.
2Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a:
a)300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;
b)150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.
3Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.
4Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.
b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1ter ONA)
Art. 22b[16]Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.
Capitolo quarto
Disposizioni varie e finali[17]
Pianificazione e autorizzazione di aree per gli atterraggi esterni (art. 40, 41 OAEs)
Art. 23[18]1Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.
2Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.
Segnalazioni
Art. 24[19]Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
Art. 25-26…[20]
Entrata in vigore
Art. 27Il presente decreto entra in vigore[21] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1987, 153.
[1] Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[2] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[3] Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[4] Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.
[5] Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.
[6] Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
[7] Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.
[8] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[9] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[10] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[11] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[12] Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[13] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.
[14] Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.
[15] Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[16] Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[17] Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[18] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[19] Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
[20] Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
[21] Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.