8.5.2.1.1
Regolamento
di
applicazione della Legge cantonale sulla pesca
e sulla
protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
(del 15
ottobre 1996)
IL CONSIGLIO DI
STATO
DELLA
REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamate:
-
-
-
decreta:
Art. 1 1L'Ufficio della caccia e della pesca (in
seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale
sulla pesca.
2Restano riservate le competenze
espressamente attribuite ad altre unità amministrative.
Art. 2[2] 1La pesca è permessa nelle seguenti zone,
escluse le zone di protezione, e nei periodi:
a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume
Tresa:
secondo
quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
b) In tutti i laghi e bacini idroelettrici
sotto i
dal 15
marzo al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 1°
aprile.
c) Nei laghi alpini e bacini idroelettrici
sopra i
La cattura di pesci da esca nei laghetti
e bacini alpini, con la bottiglia o l’apposito bertovello, è autorizzata dalle
ore 12.00 del 30 maggio.[3]
2La pesca del temolo (Thymallus thymallus) è consentita unicamente ai detentori della
patente D3 dal 1° ottobre al 30 novembre, limitatamente alle seguenti zone,
escluse le zone di protezione:
Ticino: dal ponte
di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di
Biasca (zona Giustizia);
Moesa: dalla
confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.[5]
Art. 3[6] 1La pesca di fondo, con moschette o con
camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti
tratti di fiume:
a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del
torrente Baròugia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.[7]
b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino
a Malvaglia (ponte per Semione);
c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino
al confine con il Cantone dei Grigioni;
d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con
2Nei tratti di fiume menzionati nel
precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o
artificiali è permessa dal 1° giugno al 30 settembre, limitatamente a tre fili
laterali e ami senza ardiglione.[9]
3Nei tratti di fiume elencati all’art. 2 cpv.
2 è vietato:
a) durante il periodo dal 1° ottobre al 30
novembre, qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o
senza galleggiante, limitatamente a tre moschette, con o senza ardiglione;
b) l’utilizzo di girelle più grandi del numero
16 per il congiungimento delle lenze, di più di una girella, nonché di altri
espedienti per appesantire le lenze;
c) l’utilizzo di mosche e ninfe affondanti;
d) durante il mese di novembre, l’entrata in
acqua.[10]
Art. 4[11] 1La pesca è autorizzata durante gli orari
seguenti:
dalle ore 06.00
alle 19.00 nel mese di marzo;
dalle ore 05.00
alle 20.00 nel mese di aprile;
dalle ore 04.00
alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;
dalle ore 04.30
alle 20.30 nel mese di agosto;
dalle ore 05.30
alle 19.00 nel mese di settembre;
dalle ore 07.00
alle 17.30 nel mese di ottobre;
dalle ore 08.00
alle 17.00 nel mese di novembre.
2Durante il periodo in cui vige l'ora
estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di
un'ora.
3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel
fiume Tresa:
gli orari di
pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
Art. 5 1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume
Tresa:
gli attrezzi di
pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
2Le patenti di tipo P1 danno diritto all’uso
di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2; mentre le patenti di tipo
P2 danno diritto all’uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2,
fatta eccezione -per le reti volanti.[12]
3La patente di categoria D1 da
diritto all'uso dei seguenti attrezzi:
- canna con o senza mulinello munita di
esche naturali e artificiali in tutte le acque;
- tirlindana, spaderna, lanzettera,
cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.
4La patente di categoria D2 da diritto
all’uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o
artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca
dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.[13]
5La patente di tipo T1 da diritto all’uso
degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.[14]
6La patente di tipo T2 da diritto all’uso
degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.[15]
7È pemesso l’uso del guadino per trarre a
riva i pesci che hanno abboccato.[16]
8…[17]
Art. 6[18] 1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa
valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente
Regolamento.
2Nelle altre acque è vietato fare uso
di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è
vietato:
a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
b) usare o
portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e
artificiali;
c) la pasturazione dei pesci con prodotti
naturali e artificiali;
d) l’uso contemporaneo di più di una canna;
e) l’uso di una lenza con più di cinque fili
laterali;
f) l’uso di ami più piccoli del numero sette
per la pesca con esche naturali;
g) usare ami con più punte (ancoretta) fatta
eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno),
fatta eccezione per le esche artificiali e per il pesciolino;[19]
i) usare
l’attrezzo denominato “cane”, eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal
1° luglio;
l) la formazione di buche nelle superfici
ghiacciate;
m) l’uso di apparecchi per l’individuazione del
pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
n) lasciare incustodita la canna da pesca con
la lenza gettata nell’acqua;
o) stare lungo la riva dei corsi d’acqua e dei
laghi con canna montata durante l’orario di pesca proibito;
p) tagliare la testa e la pinna caudale ai
pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il
pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso
di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in
coda di dimensioni non eccedenti i
r) praticare la pesca subacquea;
s) catturare pesci con le mani.
t) usare quale esca il pesciolino vivo nei
corsi d’acqua.[21]
Art. 7 1Per la cattura di pesci da esca,
oltre la canna, è consentito l’uso di una bottiglia o di una nassetta per
pescatore, fatta eccezione per i laghi Verbano e Ceresio, dove è consentito
l’uso di due bottiglie o nassette.[22]
2La cattura delle esche è consentita
durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.
3Le catture devono limitarsi allo stretto
necessario. L’Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di pesca a catturare
pesci vivi da esca a scopo di vendita. L’autorizzazione è soggetta ad una
tassa.[23]
4È vietato catturare invertebrati
acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini
durante il periodo di divieto generale di pesca.
Art. 8 1I detentori di patenti di pesca con reti
(tipo P) devono registrare quotidianamente nell'apposito libretto il pescato
giornaliero come pure le giornate di pesca senza catture.
2I detentori di patenti annuali del tipo D,
nonché i minori di 14 anni e i motulesi su sedie a rotelle, devono iscrivere
con inchiostro indelebile nell’apposito libretto:
a) all’inizio dell’attività, la data della
giornata di pesca ed il relativo settore;
b) al termine di ogni battuta prima di lasciare
il luogo di pesca, ogni cattura effettuata nei corsi d’acqua, bacini e laghi
alpini;
c) immediatamente le catture di temolo nei mesi
di ottobre e novembre (solo per i detentori della patente di categoria D3);
d) prima dello sbarco, rispettivamente al
termine della battuta di pesca dalla riva, le catture effettuate nei laghi
Verbano e Ceresio.[24]
3Le registrazioni sono da eseguire secondo le
modalità fissate dall’Ufficio.
4I libretti di statistica devono
essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.
Art. 9 1Chi organizza gare di pesca deve richiedere
l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.
2La richiesta deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) tipo
di gara e regolamento;
b) definizione
del campo di gara;
c) numero
previsto di partecipanti;
d) orari;
e) tipo di pasturazione e quantitativi
previsti.
3L'autorizzazione viene negata in
particolare nei seguenti casi:
a) documentazione incompleta;
b) assenza di garanzie di corretto svolgimento;
c) contrasto con la legislazione sulla pesca e
sulla protezione delle acque;
d) l'organizzatore non può garantire lo smercio
del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non commerciabile.
4I pesci catturati, se non protetti,
non devono essere rilasciati.
5La gara deve svolgersi nel pieno
rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante
deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato
dall’Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il
regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.[25]
6L'organizzatore fornisce entro 30
giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.
Art. 10 Il Dipartimento del
territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le
direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.
del libretto di statistica[26]
Art. 11[27] Gli
agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto
di statistica a chi in particolare:
a) pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi
o degli orari consentiti;
b) cattura pesci sottomisura o oltre il numero
consentito;
c) pesca in zone di protezione;
d) taglia la testa o la coda ai pesci catturati
o li filetta prima di giungere al domicilio;
e) si oppone a un atto di un organo della
polizia della pesca, stabilito dalla legge;
f) usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la
pesca a strappo;
g) iscrive volontariamente dati inveritieri
circa il pescato nell’apposito libretto per la registrazione del pescato
professionale.
Patenti e libretti di statistica[28]
Art. 12 1Le patenti e i libretti di
statistica sono rilasciati:
a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di
dimora del richiedente;
b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non
domiciliati o non dimoranti nel Cantone.[30]
2Le patenti di tipo P sono rilasciate
dall’Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio.[31]
3Previa comunicazione all’Ufficio, più Comuni
possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti e
dei libretti di statistica.[32]
4I Comuni possono delegare il rilascio della
patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili
dell’allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.
5Gli organizzatori di gare possono richiedere
le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di breve durata,
direttamente all’Ufficio.[33]
6L’istanza di rilascio revoca la patente
ottenuta in contrasto ai disposti dell’art. 15 della Legge cantonale sulla
pesca.
Art. 13[34] 1I Comuni trasmettono all’Ufficio, entro il
1° novembre di ogni anno, i rendiconti
concernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel
rispettivo Comune.
2Essi sono tenuti a conservare per un periodo
minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti e dei
libretti di statistica.
Condizioni particolari per il rilascio delle
Art. 14[35] 1La patente professionale tipo P è rilasciata
a chi intende esercitare la pesca quale professione principale o accessoria a
scopo lucrativo.
2È data priorità al rinnovo delle patenti in
scadenza. Il diritto al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di
pesca per uno o più anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.[36]
3La domanda per il rinnovo della patente di
tipo P deve essere inoltrata annualmente all’Ufficio entro il 15 gennaio. Alla
domanda vanno allegati:
a) il libretto per la registrazione delle
catture debitamente compilato;
b) la comprova dell’avvenuto pagamento degli
oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa AVS quale pescatore professionista
indipendente.
4La patente P1 è rilasciata a chi non è
titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito,
nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato
medio di almeno 2500 kg/anno.
5La patente P2 è rilasciata a chi non è
titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito,
nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato
medio di almeno 1000 kg/anno.
6In caso di comprovati e gravi impedimenti il
Dipartimento può concedere delle deroghe.
7Il numero di patenti rilasciate a pescatori
per l’esercizio della pesca nelle acque del Verbano e del Ceresio è
proporzionato alle superfici pescabili dei rispettivi laghi (44 kmq per il
Verbano e 27 kmq per il Ceresio).
8Per ogni patente di tipo P è richiesta una
superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e di 2 kmq per la categoria
P2.[37]
9L’assegnazione di nuove patenti è decisa dal
Dipartimento sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione esame nominata
dall’ASSORETI.[38]
10Non sono rilasciate nuove patenti della
categoria P1 a coloro che hanno un’attività lavorativa a tempo pieno in qualità
di dipendenti.[39]
Art. 15 1La patente e il libretto di statistica
devono essere accompagnati da un documento di legittimazione valido.[40]
2Quali documenti di legittimazione
sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di
fotografie recenti.
Sostituzione della patente e del libretto
Art. 16[42] In caso di smarrimento, le patenti di tipo P
e D e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li
ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.-- destinata al
Fondo per la fauna ittica e la pesca.
Art. 17 La tassa delle patenti di
tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare,
previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.
Fondo per la fauna ittica e la pesca
Art. 18 1L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna
ittica e la pesca.
2L'Ufficio concede finanziamenti o
sussidi fino a fr. 10’000.--;
Art. 19 1Le zone di protezione sono istituite dal
Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:
a) protezione di specie minacciate e ceppi
geneticamente pregiati o particolari;
b) protezione e cattura di riproduttori;
c) protezione e cattura di novellame selvatico
per ripopolamenti;
d) protezione di luoghi naturalisticamente
pregiati e sensibili;
e) esclusione di luoghi pericolosi per il
pescatore.
2La pesca è inoltre vietata nei laghi
Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6
della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.
3Di regola l'estensione delle zone di
divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.
4Nel comprensorio di protezione delle
Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'Ordinanza cantonale del 30 marzo
1979.
Art. 20 1La pesca del gambero indigeno
(Austropotamobius pallipes) è vietata in tutte le acque del Cantone.
2La pesca del gambero americano
(Orconectes limosus) è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di
patenti del tipo P.
3I gamberi non indigeni catturati devono
essere uccisi prima dello sbarco, fatta eccezione per i detentori di patenti di
tipo P che hanno ottenuto dall’Autorità competente in materia di pesca
un’autorizzazione nominale per il trasporto e la commercializzazione di gamberi
vivi di origine esotica. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta assieme
alla domanda per il rinnovo della patente.[44]
4È vietato immettere gamberi non
indigeni in acque libere o con esse comunicanti.
5...[45]
Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti
Art. 21 1Pesci e gamberi protetti o che non
raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di
cattura con la massima cura.[46]
2Nel caso in cui non fosse possibile
sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del
pesce.
3Chi pesca dalla corona delle dighe o
da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per
calare con cura il pesce in acqua.
4I pesci recuperati morti da reti autorizzate
durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungono la
lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore,
posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati
per la raccolta del pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore
professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.[47]
Lunghezza minima e numero di catture
Art. 22[48] 1Nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini
possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime
seguenti:
|
trota fario |
cm 24 ad
eccezione del fiume Ticino dalla confluenza del canale di scarico della
centrale AET di Personico alla foce, nonché del fiume Moesa, dove vige la
misura minima di |
|
trota
mormorata |
specie
protetta nei corsi d’acqua |
|
trota
iridea |
cm 22 |
|
salmerino
fontinalis |
cm 22 |
|
salmerino
alpino |
cm 0 ad
eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont (San
Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 24 |
|
salmerino
namaycush (trota canadese) |
cm 28 |
|
temolo |
cm 40 |
|
coregone |
cm 30 |
|
pesce
persico |
cm 18 ad
eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15 |
|
anguilla |
cm 50 |
|
luccio |
cm 45 |
2Nell’esercizio della pesca è vietato avere
con sé pesci di lunghezze inferiori a quelle previste per le relative specie
nelle acque in cui si svolge la battuta di pesca. È pure vietato farne uso
quale esca.
3Per le trote e i salmerini è consentita la
cattura di un numero complessivo massimo di 12 esemplari per giornata. Alla
cattura del dodicesimo esemplare, il pescatore deve sospendere ogni attività di
pesca. Non è consentito rilasciare pesci trattenuti vivi negli appositi
contenitori allo scopo di catturarne altri. Nel calcolo non vengono computati i
salmerini alpini di lunghezza inferiore ai
4Per il temolo è consentita la cattura di un
numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 20 esemplari durante
l’intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il
pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.
5Nei corsi d’acqua la trota marmorata è
considerata specie protetta e gli esemplari di qualsiasi taglia catturati
devono essere rilasciati con la massima cura. Le catture devono comunque essere
segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.[49]
6Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume
Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.[50]
Uso e commercio di pesci da esca
Art. 23[51] 1È ovunque vietato commerciare, portare con
sé e usare quale esca:
a) pesci vivi di specie non appartenenti alla
fauna locale;
b) pesci vivi o morti protetti o appartenenti a
specie minacciate (Cfr. allegato 1 Ordinanza concernente
2L’uso di pesci vivi quale esca è consentito:
a) nei laghi e bacini, unicamente laddove l’uso
del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi
quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;
b) nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume
Tresa come agli allegati 1, 2 e 3;
c) a condizione che vengano innescati solo per
la bocca.
Art. 24 1L’Ufficio allestisce i piani di
ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della
statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicolture
che producono materiale da ripopolamento.[52]
2Ogni immissione di pesci o gamberi
nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.
3Le immissioni devono avvenire alla
presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di
semina.
Art. 25 L'Ufficio può effettuare o
autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi
scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.
Art. 26 1L'Ufficio, direttamente o per il tramite
delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui
corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino
della situazione antecedente.
2In particolare l'autorizzazione è
negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione
naturale delle specie principali o minacciate.
Art. 27 1Le Associazioni comunicano al Dipartimento
del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari.
Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla
destinazione di eventuali sussidi.
2Il riconoscimento può essere
revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione
vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte
del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.
Corso di introduzione alla pesca
Art. 28[53] 1
2
3
4L’Ufficio emana le direttive sui contenuti
del corso e può verificare lo svolgimento del corso inviando suoi esperti.
Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P
Art. 28a[54] 1L’ASSORETI comunica per tempo la data e la
località dell’esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.
2L’Ufficio emana le direttive inerenti le
materie e le modalità dell’esame e ne verifica il corretto svolgimento.
Art. 29 1
2Ogni qualvolta le circostanze lo
esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.
3
Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici
Art. 30 I reati previsti all'art. 34
cpv. 2 della Legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla
Divisione dell'ambiente. La procedura è fissata dalla Legge di procedura per le
contravvenzioni del 19 dicembre 1994.
Art. 31 Contro le decisioni delle
competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 15 giorni.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32-32a ...[56]
Art. 33 Ottenuta l'approvazione del
Dipartimento federale dell'Interno[57],
il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e
degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[58]
Pubblicato nel BU
1996, 426 e BU 1997, 37.
(art. 2,
4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)
Art. 1[60] 1Periodi di divieto e lunghezze minime
|
Specie |
Periodo di divieto |
Lunghezza minima |
|
Trota |
dal 26 settembre al 20 dicembre |
|
|
Salmerino |
dal 15 novembre al 24 gennaio |
|
|
Coregone lavarello1) |
dal 15 novembre al 24 gennaio |
|
|
Coregone bondella |
dal 15 novembre al 24 gennaio |
|
|
Coregone sp1) |
dal 15 novembre al 24 gennaio |
|
|
Temolo |
specie protetta |
|
|
Luccio |
dal 15 marzo al 30 aprile |
|
|
Pesce persico |
dal 1° aprile al 31 maggio |
|
|
Persico trota2) |
dal 1° maggio al 30 giugno |
|
|
Lucioperca3) |
dal 1° aprile al 31 maggio |
|
|
Carpa |
dal 1° giugno al 30 giugno |
|
|
Agone |
dal 15 maggio al 15 giugno |
|
|
Tinca |
dal 1° giugno al 30 giugno |
|
|
Anguilla |
nessuno |
|
|
Alborella |
specie protetta |
|
|
Pigo |
dal 1° maggio al 31 maggio |
nessuna |
|
Barbo |
dal 15 maggio al 15 giugno |
nessuna |
|
Gambero indigeno |
specie protetta |
|
1) Dal 10 gennaio la pesca al
lavarello e al coregone sp. è consentita nella zona di lago aperto, vale a dire
ad una distanza di almeno
2) I persici trota di misura catturati
devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.
3) Per il lucioperca è consentita la
cattura di un massimo di 10 esemplari per giornata.[61]
2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la
posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia
di
3I periodi di divieto iniziano e terminano
alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo
canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:[62]
gennaio: dalle
ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio: dalle
ore 6.00 alle ore 19.00
marzo: dalle
ore 6.00 alle ore 20.00
aprile: dalle
ore 5.00 alle ore 20.30
maggio: dalle
ore 4.00 alle ore 21.00
giugno, luglio e agosto: dalle ore
4.00 alle ore 21.15
settembre: dalle
ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre: dalle
ore 6.00 alle ore 19.00
novembre: dalle
ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre: dalle
ore 7.00 alle ore 18.00
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei
bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come
segue:
nei mesi di
gennaio e febbraio:
posa a partire
dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;
nel mese di
marzo:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;
nel mese di
aprile:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di
maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;
nel mese di
settembre:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nel mese di
ottobre:
posa a partire
dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di
novembre e dicembre:
posa a partire
dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.[63]
4L’uso del tramaglio al salto è permesso
unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.
5Durante il periodo in cui vige l’ora estiva
gli orari indicati sono posticipati di un’ora.
Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti
sono elencati nella tabella 1.
2L’uso del pesciolino vivo da esca è
consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e
canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 4 1La misurazione del diametro dei
filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna
delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle
maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata,
dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e i bertovelli possono essere
impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[64]
3Per le reti volanti e da posta descritte
nella Tabella 1 punto 2 è consentito l’uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale
a
b) lo spessore del filato è superiore o uguale
a
4Ogni attrezzo del tipo rete, sacco o
bertovello deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della
grandezza minima di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall’Ufficio
della dimensione minima di cm 5x5.[65]
5Le spaderne devono essere segnalate con
galleggianti di colore bianco, recanti, accanto alla lettera S, il numero della
patente o, in alternativa, il numero di targa del natante del titolare
preceduto dalle lettere TI.[66]
6Gli attrezzi con estensione orizzontale in
posa superiore ai
7Il porto di attrezzi pronti all’impiego è
ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione
e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.[68]
8Sono riservate le disposizioni sulla
navigazione.[69]
Art. 5 Nell’esercizio della pesca
con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza
patenti.
Art. 6[70] Nel
lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel
presente allegato; in particolare è vietato:
- l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare
il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato
l’uso di esche del tipo “cosacco” o “ciuffo” se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i
- l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta
eccezione per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna;
- la pesca subacquea;
- l’uso di apparecchi per l’individuazione
del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o
gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con
la lenza gettata nell’acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai
pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
- posare qualsiasi tipo di rete nelle acque
interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano disposti
in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con
un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta
una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago, Mappo, Porto Ronco.
Tabella 1[71]: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano)
Gli attrezzi non contemplati nell’elenco sono vietati.
Osservazioni:
1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno
intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
2) S’intende come sviluppo lineare massimo
complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.
|
N. |
Nome o tipo |
Altri nomi in uso |
Specie ittiche |
Maglia minimain mm1) |
Lunghezza massima in m2) |
Altezza massima in maglie
o in m |
Limitazioni stagionali e
locali o di altra natura |
|
2 |
Reti
della categoria «Volante» e «Da Posta»3) |
||||||
|
2.1 |
Volante e da posta |
Riadaresc |
Trota |
50 |
750 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita durante il
divieto della trota. – Proibito l’ancoraggio
della rete durante il divieto del luccio. |
|
2.2 |
Volante e da posta |
Riadaresc |
Lavarello Coregone sp. |
40-48 |
750 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita durante il divieto dei coregonidi, salvo quanto indicato nell’allegato 1, art. 1. – Non può essere posta sul fondo. – Proibito l’ancoraggio
della rete durante il divieto del luccio e della trota. |
|
2.3 |
Volante e da posta |
Reet da bundela |
Bondella |
32-33 |
750 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita durante il divieto dei coregonidi; successivamente, è
consentita fino al 15 giugno. |
|
|
|
|
|
|
|
|
– L’uso di questa rete può essere regolamentato diversamente nel corso
dell’anno, di volta in volta sulla base delle evidenze biologiche disponibili. – Non può mai essere posta
sul fondo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
– Proibito l’ancoraggio
della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con
profondità inferiore a |
|
2.4 |
Volante e da posta |
Reet da bundela |
Bondella |
34-37 |
750 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita durante il divieto dei coregonidi. – Non può mai essere posta
sul fondo. – Proibito l’ancoraggio
della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con
profondità inferiori a |
|
2.5 |
Volante e da posta |
Pantera |
Agone |
24-30 |
500 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita fino a nuovo
provvedimento. |
|
2.6 |
Volante e da posta |
Realino |
Alborella |
10-13 |
120 |
400 maglie |
– Proibita fino a nuovo
provvedimento. |
3)
Per le reti
appartenenti alla categoria «volante», ad esclusione del realino, è consentito
per il singolo titolare di licenza o patente uno sviluppo lineare massimo di
reti concatenate, purché di diverso tipo, pari a
Per le reti
appartenenti alla categoria «da posta», lo sviluppo lineare della singola tesa
o ancoraggio non può superare i
I titolari di
patenti P2 possono utilizzare le reti da posta solo ancorate a non più di
|
2.7 |
Da posta |
Gardonera |
Gardon |
28-30 |
150 |
150 maglie |
– Consentita dal 1°aprile al 31 maggio, solo come rete da posta, sollevata
di almeno |
|
|
N. |
Nome o tipo |
Altri nomi in uso |
Specie ittiche |
Maglia minima in mm1) |
Lunghezza massima in m2) |
Altezza massima in maglie
o in m |
Limitazioni stagionali e
locali o di altra natura |
|
|
3 |
Reti
della categoria «Da fondo»4) |
|
||||||
|
3.1 |
Rete da fondo |
Voltana |
Pesce persico |
25-28 |
200 |
|
- Proibita durante il
divieto del pesce persico, nonché dal 15 dicembre alla fine di febbraio. - Può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore
ai |
|
|
3.2 |
Rete da fondo |
Reet da agon |
Agone |
26-30 |
200 |
50 maglie |
- Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre. - Proibito l’ancoraggio dalla
riva. |
|
|
3.3 |
Rete da fondo |
Reet da bundela |
Bondella Pesce persico Salmerino |
34-43 |
200 |
75 maglie |
- Proibita durante il
divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Dal termine del divieto
dei coregonidi fino al 15 marzo è consentita una lunghezza massima di |
|
|
3.4 |
Rete da fondo |
Cucù |
Tinca Carpa |
45-48 |
200 |
50 maglie |
- Proibita durante il
divieto della carpa, della tinca, del salmerino, dei coregonidi, del luccio,
del pesce persico e del lucioperca. |
|
|
3.5 |
Rete da fondo |
Reet da pess bianc |
Cavedano Scardola |
50-100 |
200 |
50 maglie |
- Proibita durante il
divieto della trota. - Durante il divieto del
luccio e del lucioperca è ammessa la posa di soli |
|
4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è
mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta
allo sviluppo massimo previsto dalla nota 2). Il divieto si
applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a
due o più titolari di licenza o patente.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
4 |
Reti
della categoria «Tramaglio»5) |
|
|||||
|
4.1 |
Tramaglio |
Tremagg |
Pesce persico Agone Bottatrice |
Mantello: 120-300 Velo: 28-32 |
250 per 200 per la P2 |
|
- Proibita durante il
divieto del pesce persico. - Proibita la posa
notturna come rete da posta dal 15 dicembre alla fine del divieto della
bondella. |
|
4.2 |
Tramaglio |
Tremagg |
Tinca Carpa Luccio |
Mantello: 120-300 Velo: 45 |
250 per 200 per la P2 |
|
- Proibito durante
il divieto del luccio, della tinca e della carpa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Proibita la posa
notturna durante il divieto del salmerino, dei coregonidi e del pesce
persico: in tali periodi è da usare solo al salto, singolarmente. |
|
4.3 |
Tremaglio |
Tremagina |
Alborella |
Mantello: 120-300 Velo: 10-13 |
25 |
|
- Proibito fino a nuovo
provvedimento. |
5) Per le reti appartenenti a questa
categoria, non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o
diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota 2). Il divieto si applica anche per la
posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di
licenza o patente.
L’uso di attrezzi
ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato
durante il divieto della cattura del pesce persico.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
|
5 |
Attrezzi della categoria «Bertovello» |
|||||||
|
5.1 |
Bertovello |
Bertuvel |
Specie
varie |
45 |
2.0
|
Diametro
massimo: |
-
Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce
persico. |
|
|
6 |
Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»6) |
|
||||||
|
6.1 |
Bilancino |
Bilancin |
Pesce da esca |
6-8 |
Lato massimo: 1.5 |
|
– Proibito fino a
nuovo avviso. |
|
|
6.2 |
Nassetta |
Nassetta |
Pesce da esca |
6-8 |
Altezza massima Diametro massimo |
|
|
|
|
6.3 |
Bottiglia |
Bottiglia |
Pesce da esca |
|
|
|
|
|
6) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Descrizione
dell’attrezzo |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
|
7 |
Attrezzi della categoria «Guadino» |
|
||||
|
7.1 |
Guadino |
Guada
Guadin |
|
A
diametro variabile |
-
Da usare solo per estrarre dall’acqua il
pesce già catturato con attrezzi consentiti. |
|
|
8 |
Attrezzi della categoria «Spaderna» |
|
||||
|
8.1 |
Spaderna |
Lignola |
Anguilla Tinca Pesce
persico |
Con
300 ami per imbarcazione al massimo |
-
Proibita con l’esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico. |
|
|
9 |
Attrezzi della categoria «Tirlindana»7) |
|
||||
|
9.1 |
Tirlindana |
Molagna o macchina |
Trota |
Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o
naturali, per attrezzo |
– Proibita durante il
divieto della trota. |
|
|
9.2 |
Tirlindana |
Tirlindana |
Salmerino Luccio Pesce persico altre specie |
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali,
per attrezzo |
|
|
|
9.3 |
Cavedanera |
Cane |
Cavedano Trota |
Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali,
per attrezzo |
– Proibita durante il
divieto della trota. – Durante il periodo
di divieto del pesce persico è consentito l’uso soltanto a una distanza
dalla riva superiore ai |
|
7) Per gli attrezzi di questa categoria è
consentito l’uso di un numero massimo di due attrezzi (nel quale non rientrano
le canne), anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli
attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può
superare quello massimo consentito per l’attrezzo stesso. Nel caso di uso di
due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a 6.[73]
|
9.4 |
Canna(e) alla traina |
Canna(e) usate alla
traina, con o senza downrigger |
Trota, Luccio, Lucioperca |
Con una sola esca per
canna. Le esche montate sulle canne rientrano nel contingente massimo di
esche consentite con gli altri attrezzi in uso. |
– È consentito un
numero massimo di 6 canne per imbarcazione. – Durante il periodo
di protezione della trota è consentito un numero massimo di 2 canne senza downrigger per pescatore. – Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l’uso
soltanto a una distanza dalla riva superiore ai |
|
10 |
Attrezzi del tipo «Canna» |
||||
|
10.1 |
Canna con o senza mulinello |
|
|
Con non più di 10 ami
o simili |
– È consentito l’uso di non più di due canne, con
o senza mulinello, per pescatoe. |
|
10.2 |
Lanzettera |
Lanzetera |
Alborella |
Con 30 lanzette al
massimo |
– Proibita fino a
nuovo avviso. |
(art. 2,
4, 5, 6, 22)
Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)
Art. 1 1Periodi di divieto e lunghezze
minime
|
Specie |
Periodo di divieto |
Lunghezza minima |
|
Trota |
dal 26 settembre al 20
dicembre |
|
|
Salmerino |
dal 15 novembre al 24
gennaio |
|
|
Coregone |
dal 15 novembre al 24
gennaio |
|
|
Luccio |
dal 15 marzo al 30 aprile |
|
|
Pesce persico |
dal 1° aprile al 31 maggio |
|
|
Persico trota1) |
dal 1° maggio al 30 giugno |
|
|
Lucioperca2) |
dal 1° aprile al 31 maggio |
|
|
Carpa |
dal 1° giugno al 30 giugno |
|
|
Agone |
dal 15 maggio al 15 giugno |
|
|
Tinca |
dal 1° giugno al 30 giugno |
|
|
Anguilla |
nessuno |
|
|
Alborella3) |
specie protetta |
|
|
Pigo |
dal 1° maggio al 31 maggio |
nessuna |
|
Barbo |
dal 15 maggio al 15 giugno |
nessuna |
|
Gambero indigeno |
specie protetta |
|
1) I
persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il
luogo di cattura.
2) Per
il lucioperca è consentita la cattura di un massimo di 10 esemplari per
giornata.
3) Le
alborelle catturate accidentalmente con qualsiasi attrezzo vanno immediatamente
rilasciate in acqua.
2I periodi di divieto iniziano e terminano
alle ore 12.00 dei giorni indicati.
Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo
canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:[75]
gennaio: dalle
ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio: dalle
ore 6.00 alle ore 19.00
marzo: dalle
ore 6.00 alle ore 20.00
aprile: dalle
ore 5.00 alle ore 20.30
maggio: dalle
ore 4.00 alle ore 21.00
giugno, luglio e agosto: dalle ore
4.00 alle ore 21.15
settembre: dalle
ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre: dalle
ore 6.00 alle ore 19.00
novembre: dalle
ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre: dalle
ore 7.00 alle ore 18.00
2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.
3La posa e la levata delle reti, dei
bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come
segue:
nei mesi di
gennaio e febbraio:
posa a partire
dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;
nel mese di
marzo:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;
nel mese di
aprile:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di
maggio, giugno, luglio e agosto:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;
nel mese di
settembre:
posa a partire
dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;
nel mese di
ottobre:
posa a partire
dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;
nei mesi di
novembre e dicembre:
posa a partire
dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da
fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di
orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire
nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.[76]
4La rete volante e da posta (n. 2.4 della
Tabella 2, varionera) può essere utilizzata, in presenza continua del
pescatore, durante gli orari previsti dal cpv. 1.
5L’uso del tramaglio al salto è permesso
unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.
6Durante il periodo in cui vige l’ora estiva
gli orari indicati sono posticipati di un’ora.
Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti
sono elencati nella tabella 1.
2L’uso del pesciolino vivo da esca è
consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e
canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.
Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca
Art. 4 1La misurazione del diametro dei
filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna
delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle
maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata,
dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.
2Le reti e bertovelli possono essere
impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[77]
3Per le reti volanti e da posta descritte
nella Tabella 2 punto 2 è consentito l’uso esclusivamente quando:
a) lo spessore del filato è superiore o uguale
a
b) lo spessore del filato è superiore o uguale
a
4Ogni attrezzo del tipo rete, sacco o bertovello
deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della grandezza minima
di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall’Ufficio della dimensione
minima di cm 5x5.[78]
5Le
spaderne devono essere segnalate con galleggianti di colore bianco, recanti,
accanto alla lettera S, il numero della patente o, in alternativa, il numero di
targa del natante del titolare preceduto dalle lettere TI.[79]
6Gli attrezzi con estensione orizzontale in
posa superiore ai
7Il porto di attrezzi pronti all’impiego è
ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione
e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.[81]
8Sono riservate le disposizioni sulla
navigazione.[82]
Art. 5 Nell’esercizio della pesca
con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un’altra persona senza
patenti.
Art. 6[83] Nel
lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel
presente allegato; in particolare è vietato:
- l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare
il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato
l’uso di esche del tipo “cosacco” o “ciuffo” se non con una sola ancoretta
montata in coda di dimensioni non eccedenti i
- l’uso di ami muniti di ardiglione, fatta
eccezione per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna;
- la pesca subacquea;
- l’uso di apparecchi per l’individuazione
del pesce e sistemi per lo stordimento e l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con
la lenza gettata nell’acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai
pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
- posare qualsiasi tipo di rete nelle acque
interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco quando questi siano
disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio
d’acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere
mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia,
Morcote (Vedo Arbostora).
Tabella 2[84]:
Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio)
Gli attrezzi non
contemplati nell’elenco sono vietati.
Osservazioni:
1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno
intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
2) S’intende come sviluppo lineare massimo
complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
|
1 |
Reti della categoria «Bedina» |
|||||||
|
|
Bedina |
|
|
|
|
|
-
Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche |
|
|
2 |
Reti
della categoria «Volante» e «Da Posta»3) |
|
||||||
|
2.1 |
Volante e da posta |
Reet da truta |
Trota |
60 |
500 per 300 per la P2 |
180 maglie |
– Proibita durante il
divieto della trota. – Non può mai essere posta
sul fondo. |
|
|
2.2 |
Volante e da posta |
Riadaresc |
Lavarello |
40-44 |
500 per 300 per la P2 |
150 maglie |
– Proibita dal 15.11 al
24.01. – Non può essere mai
posata sul fondo. – Proibito l’ancoraggio
della rete durante il divieto del luccio e della trota. |
|
|
2.3 |
Volante e da posta |
|
Cavedano |
45-50 |
500 per 300 per la P2 |
220 maglie |
– Proibita durante il divieto della trota. – Non può mai essere posta
sul fondo. |
|
|
2.4 |
Volante e da posta |
Pantera |
Agone |
34-37 |
500 per 300 per la P2 |
200 maglie |
– Non può essere posta ad
una profondità superiore a – Proibita durante il
divieto dell’agone e della trota. |
|
|
2.5 |
Volante e da posta |
Varionera |
Alborella |
10-14 |
500 per 300 per la P2 |
|
– Proibita durante il
divieto dell’alborella. |
|
|
2.6 |
Da posta |
Gardonera |
Gardon |
28-30 |
150 |
150 maglie |
– Proibita fino a nuovo
avviso |
|
3)
Per le reti
appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l’impiego di reti
concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla
nota2). Il divieto si applica anche per la posa
congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di
licenza o patente.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
3 |
Reti
della categoria «Da Fondo»4) |
||||||
|
3.1 |
Rete da fondo |
Voltana |
Pesce persico |
28-33 |
300 per 200 per la P2 |
100 maglie |
- Proibita durante il
divieto del pesce persico. - Proibita la posa lungo
tutta l’estensione del Ponte Diga fra le località di Melide e Bissone per un estensione
a lago di |
|
3.2 |
Rete da fondo |
Reet da gardon |
Gardon |
34-37 |
300 per 200 per la P2 |
70 maglie |
- Proibita durante il
divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi. |
|
3.3 |
Rete da fondo |
Antanella |
Tinca Carpa Luccio |
45-48 |
300 per 200 per la P2 |
70 maglie |
- Proibita durante il
divieto della tinca, della carpa, del luccio, dei coregonidi, del pesce
persico e del lucioperca. |
|
3.4 |
Rete da fondo |
Reet da pess bianc |
Cavedano, Scardola |
50-100 |
300 per 200 per la P2 |
70 maglie |
- Proibita durante il
divieto della trota e del luccio. - Proibita la posa lungo
tutta l’estensione del Ponte Diga fra le località di Melide e Bissone per un estensione
a lago di |
4) Per le reti appartenenti a questa categoria,
non è mai consentito l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in
aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa
congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di
licenza o patente.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
4 |
Rete della categoria «Tramaglio»5) |
||||||
|
4.1 |
Tramaglio |
Tramacc |
Pesce
persico |
Mantello: 120-300 Velo:
30-40 |
150 |
|
-
Proibito durante il divieto del pesce persico. |
|
4.2 |
Tramaglio |
Tramacc |
Tinca Carpa Luccio |
Mantello: 120-300 Velo:
45 |
150 |
|
-
Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa. |
|
4.3 |
Tramaglio |
Tramagin |
Alborella |
Mantello: 120-300 Velo:
6-10 |
50 |
|
-
Vietato l’uso in posa. Da usare solo al salto singolarmente. -
Proibito durante il divieto dell’alborella. |
5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito
l’impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo
massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate
che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.
L’uso di attrezzi
ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato
durante il divieto della cattura del pesce persico.
|
N. |
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Maglia
minima in mm1) |
Lunghezza
massima in m2) |
Altezza
massima in maglie o in m |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
5 |
Attrezzo della categoria «Sacco» |
||||||
|
5.1 |
Sacco |
Sac |
Bottatrice |
Di
juta o grossa tela o altre fibre |
|||
|
6 |
Attrezzo della categoria «Bertovello» |
||||||
|
6.1 |
Bertovello |
Bartadel |
Luccio Carpa Tinca |
50 |
2,0 |
Diametro
massimo: 0,8 |
-
Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce
persico. |
|
7 |
Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da
esca»6)
e 7) |
||||||
|
7.1 |
Bilancino |
Quadrant |
«Pesce
bianco» da
esca e
gardon |
6-8 |
Lato
massimo: 1.5 |
|
-
Proibito l’uso radendo il fondo e a traino
dell’imbarcazione. –-
Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d’attracco
quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d’acqua con un unico lato libero
a lago. |
|
7.2 |
Nassetta |
Nassetta |
Pesce
da esca |
6-8 |
Altezza
massima Diametro
massimo |
|
-
Quest’ultima limitazione non è applicata
qualora l’attrezzo sia usato per l’esclusiva cattura di gardon. |
|
7.3 |
Bottiglia |
Bottiglia |
Pesce
da esca |
|
|
|
|
6) Attrezzi permessi esclusivamente per la
cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie catturate vanno
immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere
collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego di pesci vivi da
utilizzare quale esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi
Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.
7) Il bilancino può essere impiegato anche come
attrezzo per la cattura del gardon, alfine di contenerne la presenza. In tal
caso i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.
|
|
Nome
o tipo |
Altri
nomi in uso |
Specie
ittiche |
Descrizione
dell’attrezzo |
Limitazioni
stagionali e locali o di altra natura |
|
8 |
Attrezzi della categoria «Guadino» |
||||
|
8.1 |
Guadino |
Guada Guadin |
|
A
diametro variabile |
-
Da usare solo per estrarre dall’acqua il pesce già catturato con attrezzi
consentiti. |
|
9 |
Attrezzi della categoria «Spaderna» |
||||
|
9.1 |
Spaderna |
Lignola |
Anguilla Tinca Pesce
persico, ecc. |
Con
300 ami per imbarcazione al massimo |
-
Proibita con l’esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico. |
|
10 |
Attrezzi della categoria
«Tirlindana»8) |
||||
|
10.1 |
Tirlindana |
Burlon o Tirlindana |
Trota |
Con un massimo complessivo
di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo |
– Proibita durante il
divieto della trota. |
|
10.2 |
Tirlindana |
Burlon o Tirlindana |
Salmerino Luccio Pesce
persico Agone Altre specie |
Con un massimo di 8 esche,
artificiali o naturali, per attrezzo |
|
|
10.3 |
Cavedanera |
Cane |
Cavedano Trota |
Con un massimo di 8 esche artificiali
o naturali, per imbarcazione applicate a un unico attrezzo |
– Proibita durante il
divieto della trota. – Durante il periodo di
divieto del pesce persico è consentito l’uso soltanto a una distanza dalla
riva superiore ai |
|
10.4 |
Canna(e) alla traina |
Canna(e) usate alla
traina, con o senza downrigger |
Trota, Luccio, Lucioperca |
Con una sola esca per
canna. Le esche montate sulle canne rientrano nel contingente massimo di
esche consentite con gli altri attrezzi in uso. |
– È consentito un numero
massimo di 6 canne per imbarcazione. – Durante il periodo di
protezione della trota è consentito un numero massimo di 2 canne senza downrigger per pescatore. |
|
|
|
|
|
|
– Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l’uso
soltanto a una distanza dalla riva superiore ai |
8) Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l’uso di un numero massimo di due attrezzi, (nel quale non rientrano le canne), anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per l’uso contemporaneo di due cavedanere. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l’attrezzo stesso.[85]
|
11 |
Attrezzi della categoria «Canna» |
||||
|
11.1 |
Canna con o senza mulinello |
|
|
Con non più di 10 ami o simili |
– È consentito l’uso di non più di due canne, con o
senza mulinello per pescatore. |
|
11.2 |
Lanzettera |
Lanzetera |
Alborella |
Con 30 lanzette al massimo |
– Proibita durante il divieto dell’alborella. |
(art. 2,
4, 5, 6, 22)
Disposizioni per il fiume Tresa
Art. 1 Ai fini della gestione e in
base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato
vocazionale a ciprinidi.
Art. 2 1La pesca è consentita tutto l’anno.
2Per le singole specie ittiche valgono i
periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le
trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.
3I periodi di divieto hanno inizio alle ore
12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno
di divieto.
Art. 3 1La pesca notturna è consentita
esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte
dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.
2Nel resto del corso d’acqua la pesca è
consentita negli orari seguenti:
- per i mesi da marzo a settembre, quelli
previsti dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento;
- per i mesi da ottobre a febbraio, dalle
ore 08.00 alle ore 17.00.
3Durante il periodo in cui vige l’ora estiva,
gli orari indicati sono posticipati di un’ora.
Art. 4 1Su tutto il
corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e
T1, nonché ai minori di 14 anni e ai motulesi su sedie a rotelle, con l’uso di
una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte
Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa
località è pure consentito l’uso degli attrezzi per la cattura di pesci da
esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni
previste al punto 7 nella tabella 2 dell’allegato 2.[87]
2L’uso del pesciolino vivo da esca è
consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.
Art. 5 Su tutto il corso del fiume
è vietato:
a) l’impiego di sangue o di uova di pesce di
qualsiasi tipo quale esca;
b) ogni forma di pasturazione;
c) usare lenze con più di 10 fili laterali;
d) usare sistemi per lo stordimento e
l’uccisione in acqua di pesci o gamberi;
e) lasciare incustodita la canna da pesca con
la lenza gettata in acqua;
f) tagliare la testa e la pinna caudale ai
pesci catturati prima di giungere all’abitazione;
g) l’uso di attrezzi o sistemi per infilzare il
pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l’uso
di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in
coda di dimensioni non eccedenti i
h) praticare la pesca subacquea;
i) usare ami muniti di ardiglione, fatta
eccezione per l’attrezzo canna.[89]
Lunghezza minima e numero di catture
Art. 6 1Possono essere trattenuti solo
esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime
seguenti:
trota fario cm 24
trota marmorata specie protetta
trota iridea cm 22
salmerini cm 25
coregoni cm 30
luccio cm 45
persico reale cm 18
persico trota cm 20
lucioperca cm 40
tinca cm 25
carpa cm 30
barbo cm 20
pigo cm 20
anguilla cm 40
2Per pescatore e per giornata di pesca è
permessa:
a) la cattura di un massimo di 12 capi di
salmonidi;
b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le
altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus («gardon»). Il
limite indicato può essere superato solo per l’apporto di peso dovuto alla
cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.
3Le trote marmorate di qualsiasi taglia
catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono
comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità
indicate nella stessa.
Art. 7 La cattura dei gamberi è
sempre vietata.
Art. 8 Per quanto non
esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la
pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.
[1] Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[2] Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[3] Lett. modificata dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2003, 292.
[4] Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[5]
Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685;
precedenti modifiche: BU 1999, 5; BU 2004, 354; BU 2005, 369.
[6] Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[7] Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
[8] Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[9] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal
1.1.2011 - BU 2010, 424.
[10] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 369.
[11] Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore
dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 1997, 567.
[12] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 369;
BU 2007, 732.
[13] Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001, 405.
[14] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
[15] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
[16] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
[17] Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
[18] Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
[19] Lett. modificata dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.
[20] Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore
dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
[21] Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
[22] Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal
1.1.2012 - BU 2011, 543.
[23] Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.
[24] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2006, 457.
[25] Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[26] Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in
vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
[27] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche:
BU 1997, 567; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.
[28] Sottotitolo modificato dal R 9.12.2009; in
vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
[29]
Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU
2009, 548.
[30] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548.
[31] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore
dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
[32] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548.
[33] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548.
[34] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548.
[35] Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore
dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457.
[36] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[37] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedente modifica: BU 2009, 548.
[38] Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.
[39] Cpv. introdotto dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.
[40]
Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
[41]
Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU
2009, 548.
[42]
Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
[43] Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[44] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
[45] Cpv. abrogato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
[46] Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
[47] Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 366.
[48]
Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543;
precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5 e 366; BU 2001, 405; BU 2002,
23; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732..
[49] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore
dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
[50] Cpv. introdotto dal R 15.11.2005; in vigore
dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
[51]
Art. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543;
precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 370.
[52] Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
[53] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 5.
[54] Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
[55] Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
[56] Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU
2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.
[57] Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
[58] Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
[59] Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore
dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292;
BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732, 734 e 737.
[60] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009, 225.
[61] Cpv. modificato dal R 9.11.2011; in vigore dal
1.1.2012 - BU 2011, 543.
[62] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore
dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
[63] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[64] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[65]
Cpv.
modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
[66] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[67] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[68] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[69] Cpv. introdotto dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[70] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 2007, 732.
[71] Tabella modificata dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011,
543; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2009, 548; BU 2010, 424.
[72]
Nota
modificata dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543; precedenti
modifiche: BU 2008, 239; BU 2009, 186 e 548.
[73] Nota modificata dal R
9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.
[74] Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore
dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292;
BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; 2006, 459 e 478.
[75] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008
- BU 2007, 732.
[76] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[77] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[78] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[79] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal
1.1.2008 - BU 2007, 732.
[80] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[81] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[82] Cpv. introdotto dal R 19.10.2010; in vigore
dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
[83] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal
1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 2007, 732.
[84] Tabella modificata dal R 9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011,
543; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2009, 548; BU 2010, 424.
[85] Nota modificata dal R
9.11.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 543.
[86]
Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005,
384; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366 e 379; BU 2003, 292 e
329; BU 2004, 354.
[87] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal
1.1.2010 - BU 2009, 548.
[88] Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore
dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
[89] Lett. introdotta dal R 14.10.2008; in vigore
dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.