1.2.1.1.1

Regolamento

della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza

comunale (RLCCit)

 (del 10 ottobre 1995)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 42 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (in seguito legge),

decreta:

TITOLO I

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

Capitolo I

Confederati

 

A. Domanda al municipio

Art. 1        1Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale.

2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a.    certificati di residenza per tutto il tempo trascorso nel Cantone e nel comune;

b.    atti di stato civile delle persone comprese nella naturalizzazione;

c.    estratto del casellario giudiziale federale;

d.    dichiarazione dell’ufficio di esecuzione e fallimenti circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;

e.    dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali;

f.     ultima notifica di tassazione in possesso del richiedente;

g.    ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.

 

B. Accertamento dell’idoneità

Art. 2        1Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali.

2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.

 

C. Esame

Art. 3        1Nell’ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana.

2E’ esonerato dall’esame il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese; per scuola ticinese si intendono le scuole pubbliche e private nei gradi e negli ordini menzionati dall’art. 4, cpv. 1 e 3 della legge sulla scuola, eccettuata la scuola dell’infanzia.

 

D. Concessione dell’attinenza comunale

Art. 4        1Conclusi gli accertamenti e svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, il municipio sottopone con messaggio a domanda all’assemblea o al consiglio comunale, di regola entro sei mesi dalla sua presentazione; per ogni coniuge deve essere espresso un voto separato, anche se la domanda è stata presentata congiuntamente.

2Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell’assemblea o del consiglio comunale.

 

Capitolo II

Stranieri

 

A. Domanda al municipio

Art. 5        Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti dall’art. 1, cpv. 2.

 

B. Accertamento dell’idoneità

Art. 6        1Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d’origine.

2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.

 

C. Esame

Art. 7        1Nell’ambito di questi accertamenti, il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.

2È esonerato dall’esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi.

 

D . Concessione dell’attinenza comunale

Art. 8        Conclusi gli accertamenti, il municipio procede nel modo prescritto dall’art. 4.

 

Capitolo III

Disposizioni comuni in materia di esame

 

A. Esaminatore

Art. 9        1L’esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni.

2È data facoltà a due o più municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori.

 

B. Svolgimento dell’esame

Art. 10      1Tanto nell’esaminare, quanto nel decidere sull’idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d’istruzione.

2L’esito dell’esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all’assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l’esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente.

3Il verbale dell’esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell’incarto.

 

C. Esame di coniugi e

partner registrati[1]

Art. 11[2]     I coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza.

 

Capitolo IV

Tasse

 

Tassa:

A. Comunale[3]

Art. 12[4]     1L’autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio all’assemblea o al consiglio comunale.

 

Tassa:

B. Cantonale[5]

Art. 13[6]     1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

a)    fr. 370.-- per le procedure dei confederati;

b)    fr. 530.-- per le procedure degli stranieri.

2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.

3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

 

Riversamento ai comuni

Art. 14[7]     L’importo riversato dall’Ufficio federale della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell’ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all’inchiesta.

 

Capitolo V

Disposizioni particolari

 

A. Trasmissione degli atti al Cantone

Art. 15[8]     Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il municipio trasmette gli atti all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l’estratto del verbale dell’assemblea o del consiglio comunale attestante la concessione dell’attinenza, in cui siano indicati il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti.

 

B. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 16      1Concessa l’attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l’autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.

2L’ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio.[9]

 

C. Trasferimento del domicilio nel corso

della procedura[10]

Art. 17[11]      1Il trasferimento di domicilio in un altro Comune da parte del richiedente prima della concessione dell’attinenza comunale fa decadere la domanda.

2Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all’estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda.

 

TITOLO II

Concessione della cittadinanza in via agevolata

 

A. Confederati

Art. 18      1Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall’art. 1.

2Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall’art. 2 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.[12]

3Svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

 

B. Stranieri

Art. 19      1Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall’art. 5.

2Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall’art. 2 e trasmette poi l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.[13]

3Rilasciata l’autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.

 

Tassa:

A. Comunale[14]

Art. 20[15]    1L’autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.

2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio all’assemblea o al consiglio comunale.

 

Tassa:

B. Cantonale[16]

Art. 21[17]    1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

a)    fr. 250.-- per le procedure dei confederati;

b)    fr. 370.-- per le procedure degli stranieri.

2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e dev’essere pagata prima della decisione del Consiglio di Stato.

3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.

 

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

A. Iscrizione nei pubblici registri

Art. 22[18]    In caso di concessione della cittadinanza cantonale, l’ufficio dello stato civile provvede a ordinare le necessarie iscrizioni nei pubblici registri dei comuni di attinenza e di domicilio, come pure a notificare il fatto a ogni ufficio cantonale interessato.

 

B. Vigilanza

Art. 23[19]    Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legge.

 

C. Moduli

Art. 24[20]    L’ufficio di vigilanza sullo stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e in via agevolata dell’attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, di rinuncia alla cittadinanza cantonale e all’attinenza comunale, di svincolo dalla cittadinanza svizzera, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.

 

D. Competenza[21]

Art. 25      La Sezione della popolazione è competente:[22]

a)    ad accertare l’attinenza del trovatello, giusta l’art. 5 della legge;

b)    a pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli art. 25 e 26 della legge;

c)    a pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale, giusta gli art. 30 e 32 della legge;

d)    a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale;

e)    a formulare all’autorità federale il consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.[23]

 

TITOLO IV

Disposizioni abrogative e finali

 

A. Norma abrogativa

Art. 26      Il regolamento di applicazione della legge sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 19 giugno 1974 è abrogato.

 

B. Entrata in vigore

Art. 27      Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.

 

 

Pubblicato nel BU 1995, 477.

 

 



[1]  Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

[2]  Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.

[3]  Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[4]  Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[5]  Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[6]  Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38; precedente modifica: BU 1998, 411.

[7]  Art. reintrodotto dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2006, 38.

[8]  Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[9]  Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[10]  Nota marginale modificata dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.

[11]  Art. modificato dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.

[12]  Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[13]  Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[14]  Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[15]  Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[16]  Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[17]  Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[18]  Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[19]  Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2010, 209.

[20]  Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.

[21]  Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.

[22]  Frase modificata dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 209; precedente modifica: BU 2006, 38.

[23]  Lett. introdotta dal R 25.1.2006, in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.