1.2.1.1.1
Regolamento
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza
comunale (RLCCit)
(del 10 ottobre 1995)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 42 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 novembre 1994 (in seguito legge),
decreta:
TITOLO I
Concessione della cittadinanza in via ordinaria
Art. 1 1Il confederato che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale.
2Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a. certificati di residenza per tutto il tempo trascorso nel Cantone e nel comune;
b. atti di stato civile delle persone comprese nella naturalizzazione;
c. estratto del casellario giudiziale federale;
d. dichiarazione dell’ufficio di esecuzione e fallimenti circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;
e. dichiarazioni circa il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali;
f. ultima notifica di tassazione in possesso del richiedente;
g. ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.
Art. 2 1Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali.
2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.
Art. 3 1Nell’ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana.
2E’ esonerato dall’esame il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese; per scuola ticinese si intendono le scuole pubbliche e private nei gradi e negli ordini menzionati dall’art. 4, cpv. 1 e 3 della legge sulla scuola, eccettuata la scuola dell’infanzia.
D. Concessione dell’attinenza comunale
Art. 4 1Conclusi gli accertamenti e svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, il municipio sottopone con messaggio a domanda all’assemblea o al consiglio comunale, di regola entro sei mesi dalla sua presentazione; per ogni coniuge deve essere espresso un voto separato, anche se la domanda è stata presentata congiuntamente.
2Il municipio comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell’assemblea o del consiglio comunale.
Art. 5 Lo straniero che intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza, utilizzando l’apposito modulo ufficiale e allegando i documenti previsti dall’art. 1, cpv. 2.
Art. 6 1Ricevuta la domanda, il municipio assume per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare per quanto si riferisce all’integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali, come pure alle relazioni con il paese d’origine.
2L’esito di questi accertamenti va indicato nell’apposito modulo ufficiale.
Art. 7 1Nell’ambito di questi accertamenti, il richiedente è sottoposto ad un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana e sui principi di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.
2È esonerato dall’esame lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi.
D . Concessione dell’attinenza comunale
Art. 8 Conclusi gli accertamenti, il municipio procede nel modo prescritto dall’art. 4.
Disposizioni comuni in materia di esame
Art. 9 1L’esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni.
2È data facoltà a due o più municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori.
Art. 10 1Tanto nell’esaminare, quanto nel decidere sull’idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado d’istruzione.
2L’esito dell’esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all’assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l’esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente.
3Il verbale dell’esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell’incarto.
Art. 11[2] I
coniugi e le persone che vivono in unione domestica registrata
sono esaminati separatamente anche se hanno presentato congiuntamente la
domanda di concessione della cittadinanza.
Tasse
Art. 12[4] 1L’autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.
2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e
dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio all’assemblea o al
consiglio comunale.
Art. 13[6] 1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:
a) fr. 370.-- per le procedure dei confederati;
b) fr. 530.-- per le procedure degli stranieri.
2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e
dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio.
3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.
Art. 14[7] L’importo
riversato dall’Ufficio federale della migrazione ai Cantoni per la
collaborazione fornita nell’ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze
di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali
tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato
all’inchiesta.
A. Trasmissione degli atti al Cantone
Art. 15[8] Terminata
positivamente la procedura a livello comunale, il municipio trasmette gli atti
all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa
fissata e allegando pure l’estratto del verbale dell’assemblea o del consiglio
comunale attestante la concessione dell’attinenza, in cui siano indicati il
numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti.
B. Concessione della cittadinanza cantonale
Art. 16 1Concessa l’attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l’autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.
2L’ufficio dello stato civile comunica in
forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio.[9]
C. Trasferimento del domicilio nel corso
Art. 17[11] 1Il trasferimento di domicilio in un altro Comune da parte del richiedente prima della concessione dell’attinenza comunale fa decadere la domanda.
2Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone o all’estero prima della concessione della cittadinanza cantonale fa decadere la domanda.
TITOLO II
Concessione della cittadinanza in via agevolata
Art. 18 1Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall’art. 1.
2Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di
regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall’art. 2 e trasmette poi
l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con
il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.[12]
3Svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.
Art. 19 1Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, presenta la sua domanda al municipio del comune di residenza nel modo prescritto dall’art. 5.
2Ricevuta la domanda, il municipio svolge, di
regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall’art. 2 e trasmette poi
l’intero incarto all’ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con
il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.[13]
3Rilasciata l’autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall’art. 34, cpv. 4 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente.
Art. 20[15] 1L’autorità comunale preleva la tassa secondo il principio della copertura dei costi.
2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e
dev’essere pagata prima della presentazione del messaggio all’assemblea o al
consiglio comunale.
Art. 21[17] 1L’autorità cantonale preleva le seguenti tasse:
a) fr. 250.-- per le procedure dei confederati;
b) fr. 370.-- per le procedure degli stranieri.
2La tassa è riscossa indipendentemente dall’esito della procedura e
dev’essere pagata prima della decisione del Consiglio di Stato.
3Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura la tassa può essere aumentata in proporzione.
TITOLO III
A. Iscrizione nei pubblici registri
Art. 22[18] In
caso di concessione della cittadinanza
Art. 23[19] Il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ufficio dello stato
civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello
comunale, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale,
l’autorità
Art. 24[20] L’ufficio
di vigilanza sullo stato civile allestisce i moduli per la domanda di
concessione in via ordinaria e in via agevolata dell’attinenza comunale e della
cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di
reintegrazione secondo il diritto cantonale, di rinuncia alla cittadinanza
cantonale e all’attinenza comunale, di svincolo dalla cittadinanza svizzera,
nonché ogni altro modulo che fosse necessario.
Art. 25
a) ad accertare l’attinenza del trovatello,
giusta l’art. 5 della legge;
b) a pronunciarsi sulla reintegrazione secondo
il diritto cantonale, giusta gli art. 25 e 26 della legge;
c) a pronunciarsi sulla domanda di rinuncia
alla cittadinanza ticinese e all’attinenza comunale, giusta gli art. 30 e 32
della legge;
d) a decidere, d’ufficio o su domanda, in caso
di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale;
e) a formulare all’autorità federale il
consenso del Cantone all’annullamento dell’acquisto della cittadinanza o di una
reintegrazione.[23]
TITOLO IV
Disposizioni abrogative e finali
Art. 26 Il regolamento di applicazione della legge sull’acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell’attinenza comunale del 19 giugno 1974 è abrogato.
Art. 27 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1996.
Pubblicato nel BU 1995, 477.
[1] Nota marginale modificata dal DE 4.12.2007; in
vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.
[2] Art. modificato dal DE 4.12.2007; in vigore
dal 7.12.2007 - BU 2007, 698.
[3] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[4] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[5] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[6] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38; precedente modifica: BU 1998, 411.
[7] Art. reintrodotto dal R 29.3.2011; in vigore
dal 1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2006, 38.
[8] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal
1.4.2011 - BU 2011, 186.
[9] Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal
1.4.2011 - BU 2011, 186.
[10] Nota marginale modificata dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
[11] Art. modificato dal R 18.6.2002; in vigore dal 21.6.2002 - BU 2002, 145.
[12]
Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
[13]
Cpv. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal 1.4.2011 - BU 2011, 186.
[14] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[15] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[16] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[17] Art. modificato dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[18] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal
1.4.2011 - BU 2011, 186.
[19] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal
1.4.2011 - BU 2011, 186; precedente modifica: BU 2010, 209.
[20] Art. modificato dal R 29.3.2011; in vigore dal
1.4.2011 - BU 2011, 186.
[21] Nota marginale modificata dal R 25.1.2006; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.
[22] Frase modificata dal R 8.6.2010; in vigore dal
1.7.2010 - BU 2010, 209; precedente modifica: BU 2006, 38.
[23] Lett. introdotta dal R 25.1.2006, in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 38.