Assicurazione vecchiaia e superstiti
In generale
L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
L'entità delle prestazioni dipende dall'entità del reddito conseguito fino al pensionamento e dalla durata dei contributi versati. L'AVS si basa sul sistema di ripartizione degli oneri: le generazioni attive finanziano i pensionati, mentre non ha luogo un accumulo di capitale. L'obbligo contributivo vale per tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I contributi vengono pagati per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori.
Persone assicurate
Sono assicurati obbligatoriamente nell'AVS:
- le donne e gli uomini che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera, quindi
anche i frontalieri e i lavoratori stranieri;
- le persone che vivono in Svizzera, quindi anche i giovani e le altre persone che non esercitano un'attività lucrativa come studenti, invalidi, pensionati, casalinghe e uomini che accudiscono all'economia domestica.
Nell'assicurazione obbligatoria non si fa distinzione tra lavoratori dipendenti
e persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Una persona che
esercita un'attività lucrativa è quindi assicurata all'AVS indipendentemente
dal genere dell'attività esercitata.
A partire dal 1º aprile 2001 possono rimanere assicurati facoltativamente all'AVS
le persone che hanno la cittadinanza svizzera e i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea che risiedono in uno Stato extracomunitario, a condizione che
siano stati assicurati almeno durante gli ultimi cinque anni precedenti questa data.
Possono inoltre affiliarsi all'assicurazione obbligatoria le persone che lavorano
all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera nonché gli studenti
senza attività lucrativa domiciliati all'estero, a condizione che siano stati
affiliati all'AVS almeno durante i cinque anni precedenti l'inizio dell'attività
o della formazione o successivi alla scadenza del periodo di distaccamento.
Obbligo assicurativo
Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono versare contributi
all'AVS. Fanno eccezione i giovani che esercitano un'attività lucrativa,
che non versano contributi fino alla scadenza dell'anno civile nel quale compiono
i 17 anni. Ad esempio, coloro che hanno compiuto 17 anni il 17 agosto del 2001 pagano
i contributi dell'AVS solo a partire dal 1º gennaio 2002. I giovani membri
di una famiglia che collaborano nell'azienda familiare e non ricevono un salario
in contanti non devono versare contributi all'AVS fino al 31 dicembre successivo
al loro 20º compleanno.
L'obbligo contributivo termina non appena raggiunta l'età ordinaria di
pensionamento e si abbandona l'attività lucrativa. Per gli uomini l'età
ordinaria del pensionamento è di 65 anni. Per le donne è di 64 anni.
Coloro che decidono di lavorare anche dopo aver raggiunto l'età del pensionamento
devono continuare a versare contributi all'AVS/AI/IPG. I contributi vanno però
versati solo se il reddito è superiore a fr. 16'800.- (fr. 1'400.- al mese).
Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa l'obbligo contributivo
inizia il 1º gennaio successivo al 20º compleanno e dura fino alla fine
del mese nel quale si raggiunge l'età del pensionamento. Anche i beneficiari
di una rendita d'invalidità dell'AI devono versare i contributi all'AVS.