Assegni familiari


In generale

Assegni ordinari: assegni per figli e di formazione

Gli assegni familiari per figli e di formazione sono disciplinati dalle legislazioni federale e cantonale.

I salariati agricoli e i contadini indipendenti sottostanno alla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura ed alla relativa ordinanza federale di applicazione dell'11 novembre 1952.

Ai lavoratori salariati ed alle persone senza attività lucrativa si applicano invece la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e la relativa ordinanza di applicazione del 31 ottobre 2007, nonché la normativa cantonale di esecuzione e complemento.

In Ticino i lavoratori indipendenti di professioni non agricole non hanno diritto agli assegni familiari per figli e di formazione.

Prestazioni familiari cantonali: assegno integrativo (AFI), assegno di prima infanzia (API), rimborso della spesa di collocamento del figlio (RiSC) e prestazioni familiari ai salariati in malattia

Oltre agli assegni ordinari, in Ticino possono essere riconosciuti:
  • gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia, accordati a dipendenza della situazione economica dei richiedenti, ma indipendentemente dallo statuto professionale degli stessi (salariati, indipendenti, senza attività lucrativa, disoccupati, ecc.);
  • il rimborso della spesa di collocamento del figlio, accordato a dipendenza della situazione economica dei richiedenti e se per esercitare un'attività lucrativa sono costretti a collocare il figlio presso una struttura o una famiglia diurna;
  • le prestazioni familiari ai salariati in malattia, accordate ai salariati che sono in malattia da più di quattro mesi e che hanno esaurito il diritto agli assegni familiari.

Aspetti organizzativi

Le diverse legislazioni sugli assegni familiari per figli e di formazione sono applicate:
  • per i salariati agricoli ed i contadini indipendenti, dalla cassa cantonale per gli assegni familiari;
  • per i salariati di professioni non agricole, dalla cassa cantonale e dalle casse professionali per gli assegni familiari autorizzate ad esercitare nel Cantone;
  • per le persone senza attività lucrativa, dalla cassa cantonale per gli assegni familiari.
L'ordinamento sulle prestazioni familiari cantonali è invece applicato dalla cassa cantonale per gli assegni familiari.

Finanziamento

Gli assegni familiari per figli e di formazione sono finanziati tramite la riscossione di un contributo presso i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi e le persone senza attività lucrativa.

L'assegno integrativo è finanziato tramite la riscossione di un contributo presso i datori di lavoro, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa.

L'assegno di prima infanzia, il rimborso della spesa di collocamento del figlio e le prestazioni cantonali ai salariati in malattia sono interamente finanziati dal Cantone.