Assicurazione malattia


Assicurazione obbligatoria (LAMal)

Persone assicurate
Inizio e fine dell'assicurazione
Sospensione dell'assicurazione
Premi
Premi per beneficiari PC AVS/AI
Prestazioni


Prestazioni

Gli assicuratori-malattie garantiscono a tutta la popolazione la protezione assicurativa necessaria in caso di:
  • malattia;
  • infortunio, se questo non è coperto da un'assicurazione contro gli infortuni;
  • maternità (spese per il parto, esami preventivi durante la gravidanza e dopo il parto, corsi di preparazione al parto e consulenza per l'allattamento).
Nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie le prestazioni di base sono uniformi presso tutti gli assicuratori malattie.

Queste comprendono:
  • e cure prestate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, in un istituto di cure per anziani o per invalidi adulti, parzialmente in ospedale (ospedale di giorno o ospedale di notte) da un medico, un chiropratico o da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione medica;
  • le analisi prescritte dal medico o dal chiropratico;
  • i medicamenti compresi nella lista di base (Elenco delle specialità) prescritti dal medico o dal chiropratico;
  • i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o dal chiropratico;
  • un contributo di fr. 10.- giornalieri per cure balneari prescritte dal medico;
  • i provvedimenti di riabilitazione eseguiti o prescritti dal medico;
  • la degenza nel reparto comune di un ospedale;
  • la degenza in un istituto che fornisce prestazioni semiospedaliere;
  • un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico (50% dei costi per un massimo di fr. 500.- annui), in Svizzera o all'estero;
  • un contributo alle spese di salvataggio (50% dei costi per un massimo di fr. 5'000.- annui) solo in Svizzera;
  • provvedimenti di medicina preventiva secondo un elenco stabilito dal Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulle prestazioni);
  • cura di infermità congenite non coperte dall'assicurazione invalidità;
  • spese di maternità [oltre ai costi in caso di malattia l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli legati alle prestazioni specifiche di maternità (esami di controllo durante e dopo la gravidanza effettuati da un medico o da una levatrice, parto, con-sulenza per l'allattamento)];
  • interruzione non punibile della gravidanza;
  • cure dentarie (solo in caso di malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio);
  • infortuni dentari (quando non a carico di altri assicuratori).

Prestazioni in Paesi CE/AELS

Chi è assicurato in Svizzera e si ammala o ha un infortunio in uno Stato CE durante un soggiorno temporaneo viene curato come persona che risiede in quello Stato.
La persona che si reca all'estero deve essere in possesso del modello europeo E111 da richiedere al proprio assicuratore malattie in Svizzera.

Prestazioni in Paesi non CE/AELS

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in casi d'urgenza.

Esiste urgenza quando:
  • l'assicurato soggiorna temporaneamente all'estero e necessita di un trattamento medico;
  • il rientro in Svizzera è inappropriato.
L'assicurazione obbligatoria di base assume inoltre i costi del parto effettuato all'estero se questo costituisce la sola possibilità di procurare al nascituro la nazionalità della madre o del padre, oppure nel caso in cui il figlio, se nascesse in Svizzera, risulterebbe apolide.

Per le prestazioni dispensate all'estero per motivi di ordine medico (ai sensi dell'elenco stilato dal Consiglio Federale) o per casi di urgenza, così come per i trattamenti dispensati all'estero ai frontalieri come pure ai loro familiari, l'assicurazione obbligatoria di base assume i costi al massimo fino ad un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera.
Per le situazioni di parto all'estero al fine di consentire l'acquisizione di una determinata nazionalità al nascituro, l'assicurazione obbligatoria di base interviene per un importo pari a quello riconosciuto in Svizzera.

L'assicurazione obbligatoria di base assume all'estero i costi di trasporto, ma non di salvataggio (interventi, quest'ultimi, assunti solo in territorio svizzero).
Nessun intervento dell'assicurazione obbligatoria di base è previsto inoltre per casi di rimpatrio.

Partecipazione ai costi

La partecipazione ai costi a carico degli assicurati comprende:
  • un importo fisso per anno civile (franchigia);
  • il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
L'aliquota percentuale non può superare fr. 600.- annui; e questo anche in caso di franchige opzionali.
Per gli assicurati fino a 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia ordinaria e l'importo massimo dell'aliquota percentuale è dimezzato (massimo: fr. 300.- annui).

Contributo in caso di degenza ospedaliera

Gli assicurati senza obblighi di famiglia devono corrispondere fr. 10.- giornalieri in caso di degenza ospedaliera.
Questo contributo non viene conteggiato nell'importo massimo corrispondente alla franchigia più aliquota percentuale.

Prestazioni di maternità

Per le prestazioni specifiche di maternità l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi.