Indipendente


Gli indipendenti sono le persone che lavorano a proprio nome e fatturano la loro attività e ne sopportanto il rischio economico.

Diritto alle prestazioni

Rendita di vecchiaia

Al raggiungimento dell’età AVS nasce il diritto ad una rendita di vecchiaia, a condizione che siano stati versati i contributi per un anno intero.

3.01 Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS
3.02 Età flessibile di pensionamento


Accrediti per compiti educativi e assistenziali

Per il calcolo del reddito di riferimento, possono essere computati gli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Gli accrediti per compiti assistenziali devono essere fatti valere ogni anno.

1.03 Accrediti per compiti assistenziali


Indennità di perdita di guadagno

Hanno diritto alle indennità per perdita di guadagno le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero, nella Croce Rossa, nella protezione civile e nel servizio civile, prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù e Sport o ai corsi per monitori di giovani tiratori. Oltre all’indennità di base possono essere richiesti degli assegni per figli, per l’azienda o per le spese di custodia. Per ottenere il diritto va consegnato il formulario di richiesta alla cassa di compensazione dove sono affiliati.

6.01 Indennità di perdita di guadagno


Indennità in caso di maternità

Le indipendenti assicurate obbligatoriamente durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto secondo la legge AVS, e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto ad un’indennità in caso di maternità durante al massimo 14 settimane.

6.02 Indennità in caso di maternità


Riduzione individuale dei premi nell’assicurazione malattia obbligatoria

A determinate condizioni esiste il diritto alla riduzione individuale dei premi nell’assicurazione malattia obbligatoria.

6.07 Assicurazione malattie obbligatoria Riduzione individuale dei premi