Datore di lavoro


Domande e risposte

A quale sistema di sicurezza sociale fanno capo i collaboratori negli stati UE?

A dipendenza dal tipo d'impiego e residenza i collaboratori negli stati UE sono assoggettati ad un altro sistema di assicurazioni sociali. In caso di attività lucrativa solo in Svizzera oppure in uno stato UE, vi è la subordinazione nello stato in cui si svolge l'attività lucrativa. Nel caso di una persona che lavora sia nello stato di residenza che in un altro stato, vi è subordinazione nello stato di residenza. Le persone che lavorano in uno o più stati, ma non nel loro stato di residenza, sono assicurati nella nazione in cui vi è la sede della ditta che li impiega. Queste disposizioni valgono anche per i cittadini di Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein.

Dov'è assicurato un collaboratore che lavora per un periodo nell'UE?

Gli accordi bilaterali concedono un rinvio. Questo ha come conseguenza che la subordinazione all'assicurazione avviene ancora in Svizzera. La cassa di compensazione competente autorizza la deroga per 12 mesi. Può inoltre prolungare la deroga di altri 12 mesi. Per contro le persone che sono assicurate abitualmente in uno stato UE possono essere esentati in Svizzera. Per questo devono rivolgersi alla propria assicurazione sociale.

Quando sono dovuti gli interessi di mora?

Per gli acconti, gli interessi di mora vengono calcolati, se il pagamento non avviene al più tardi entro il 30° giorno dalla scadenza del periodo contabile. Il tasso d'interesse ammonta al 5% ed è calcolato retroattivamente a partire dal 1° giorno dalla scadenza del periodo contabile. Gli interessi di mora vengono calcolati in caso di ritardo di pagamento della rata o del conguaglio, indipendentemente da una Verschulden (colpa) oppure una diffida.