Assicurazione contro la disoccupazione


Prestazioni

Introduzione
Promozione dell'attività lucrativa indipendente
Insolvenza del datore di lavoro


Insolvenza del datore di lavoro

Oltre al diritto all'indennità di disoccupazione la legge prevede anche la possibilità per gli assicurati di ottenere un'indennità per insolvenza del datore di lavoro a copertura dei crediti salariali rimasti scoperti negli ultimi quattro mesi, qualora sia stata aperta contro il datore di lavoro una procedura di fallimento o di pignoramento.

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendano parte alle decisioni del datore di lavoro né i loro coniugi che lavorano nell'azienda. Se la PMI è una persona giuridica (SA o Sagl), i responsabili della direzione, che in base al diritto delle assicurazioni sociali sono tutti salariati, non hanno quindi diritto all'indennità per insolvenza.

Il lavoratore è tenuto a far valere il proprio diritto all'indennità presso la cassa pubblica competente nella località dell'ufficio di esecuzione e fallimenti. La richiesta deve essere presentata al più tardi 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento del datore di lavoro nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o, se non vi è procedura di fallimento, 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.