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Il potere giudiziario è esercitato dai tribunali che coprono i tre campi della giurisdizione cantonale: la giurisdizione civile è competenza dei Giudici di pace, dei Pretori e del Tribunale d’appello; la giurisdizione penale è esercitata dai Tribunali penali di prima e seconda istanza e dal Magistrato dei minorenni; la giurisprudenza amministrativa dipende dai Tribunali amministrativo, delle assicurazioni, fiscale, delle espropriazioni e della pianificazione. Decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.
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Il Ministero pubblico è composto da un Procuratore pubblico generale, da quattordici Procuratori pubblici e sei sostituti Procuratori pubblici. La vigilanza sui magistrati dell’ordine giudiziario è esercitata dal Consiglio della magistratura. Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati.
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