- Camere civili del Tribunale di appello
- Prima Camera civile
- Seconda Camera civile
- Camera di cassazione civile
- Camera di esecuzione e fallimenti
- Conciliazione
- Locazione
- Consumatori e fornitori
- Paritą dei sessi
Giustizia civile
La giustizia civile decide le vertenze e i litigi tra privati cittadini per rapporti di diritto privato (contratti di compravendita, locazione, assicurazione privata, lavoro, ecc.) e disciplinano il diritto delle persone e della famiglia (filiazione, riconoscimento o disconoscimento di paternità, successioni, divorzi, protezione degli adulti e protezione dei minori).
Il giudice civile interviene sui richiesta di una parte e cerca di conciliare le parti. Se non ci riesce, conduce la procedura giudiziaria ed emana la sua sentenza.
I Istanza
Nel Cantone Ticino la giustizia civile è esercitata in prima istanza dal Giudice di Pace, dal Pretore e dalle Camere civili (Prima Camera civile, Seconda Camera civile) del Tribunale di appello.
Il Giudice di pace statuisce in istanza unica in materia civile le cause il cui valore determinabile non supera fr. 2'000.-, salvo quelle di servitù, locazione, sfratto dei conduttori, parità dei sessi e concorrenza sleale.
Il Pretore statuisce in tutte le cause in materia civile di natura non patrimoniale (per esempio accertamento di paternità, divorzio, ecc.), il cui valore non può essere stabilito e in quelle il cui valore è pari o superiore a fr. 2'000.-, salvo quelle in materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritto d’autore). Il Pretore ha una competenza generale e residua, vale a dire che è competente nelle cause che non sono attribuite a un’altra autorità giudiziaria (art. 32 LOG).
Le due Camere civili del Tribunale di appello decidono in prima istanza nelle cause di natura patrimoniale che sono portate direttamente in appello per accordo tra le parti (valore superiore a fr. 100'000.-) o per decisione di una di esse (valore superiore a fr. 200'000.-) e nelle cause in materia di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, diritto d’autore, ecc.) dove il diritto federale prevede un’istanza unica cantonale.
II Istanza
Contro le sentenze di giudici di pace e di Pretori si può ricorrere alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello con un ricorso per cassazione (per valori fino a fr. 7'999.-) o a una delle Camere civili del Tribunale di appello con un appello (per cause di natura non patrimoniale o con valore da fr. 8'000.-).
III Istanza
Le sentenze delle Camere civili di appello e della Camera civile di cassazione possono essere contestate davanti al Tribunale Federale svizzero a Losanna con un ricorso in materia civile.
Organizzazione giudiziaria civile ticinese

- Organizzazione giudiziaria civile ticinese [.pdf 93 KB]
- Ricorso in materia civile [.pdf 36 KB]