Regolamento
sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande
(del 22 febbraio 2011)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 20 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 11Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:
a)della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
b)del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
c)della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)
2Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.
Assunzione
Art. 21L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.[1]
2L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.
Durata del rapporto d’impiego
Art. 3La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.
Stipendio, previdenza e assicurazioni
Art. 41Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
2Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.
Cassa pensioni
Art. 5I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
Compiti dei dipendenti
Art. 6Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti.
Cessazione del rapporto d’impiego
a) per scadenza
Art. 7Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.
b) per disdetta
Art. 8Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).
Altre disposizioni
Art. 9Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN.
Entrata in vigore
Art. 10Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.
Pubblicato nel BU 2011, 111.
[1] Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.