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Regolamento

concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti

di servizio nell’Amministrazione cantonale

(del 15 ottobre 2003)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 74 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.

2Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.

 

Condizioni d’uso

Art. 21La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.

2È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.

3L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.

 

Cessazione del contratto di diritto amministrativo

Art. 31Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.

2Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

 

Canone di locazione

Art. 41Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.

2Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.

3I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.

4Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio:

-le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);

-l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);

-il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;

-la tassa rifiuti.

5Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

 

Competenze

Art. 51La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.

2Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.

 

Responsabilità

Art. 6L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento.

 

Ricorsi

Art. 7[1]Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Norma transitoria

Art. 8I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2003, 278.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

[2]  Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.