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Regolamento

concernente le promozioni per la Divisione delle contribuzioni

(del 12 dicembre 2017)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip),

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1Il presente regolamento, come previsto dall’art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt), disciplina le promozioni dei collaboratori della Divisione delle contribuzioni.

Per le promozioni ad altre funzioni non contemplate da questo regolamento, è applicabile l’art. 54 RDSt.

 

Promozioni

In generale

Art. 21Il passaggio a una funzione superiore ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) può avvenire tramite concorso, rivalutazione individuale della posizione oppure promozione di carriera.

2Le promozioni di cui all’art.15 cpv. 2 lett. a LStip avvengono su concorso, al quale è possibile partecipare unicamente se soddisfatti i requisiti delle presenti norme.

3In caso di promozione, il nuovo stipendio è calcolato in base all’importo dell’ultimo stipendio annuale maggiorato di un aumento, poi arrotondato all’aumento superiore previsto dalla nuova classe.

4Le promozioni di carriera ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 lett. b LStip hanno luogo unicamente al 1° gennaio.

 

Funzioni

a) Tassatore/trice I

o Esattore/trice I[1]

Art. 3[2]1La promozione alla funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno quattro aumenti, due dei quali maturati nella rispettiva funzione di II e a condizione che, cumulativamente:

a)abbia superato positivamente il corso di legislazione fiscale – che comprende tutti i corsi base organizzati dalla Divisione – rispettivamente non siano emerse delle lacune nel contesto della completazione della formazione presso l’ufficio di attribuzione. Qualora il corso non sia stato organizzato per un periodo superiore ai 24 mesi, il funzionario dirigente può valutare la promozione sulla base dell’esperienza acquisita dal collaboratore;

b)nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva “livello B”;

c)assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.

b) Ispettore/trice fiscale di III

2La promozione alla funzione di Ispettore/trice III può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno sei aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Tassatore/trice I o Esattore/trice I o tramite concorso interno, a condizione che, cumulativamente:

a)nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva «livello B»;

b)assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore divenuta vacante in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte.

c) Ispettore/trice fiscale di II

3La promozione alla funzione di Ispettore/trice II può avvenire quando il collaboratore ha raggiunto almeno nove aumenti, due dei quali maturati nella funzione di Ispettore/trice fiscale III o di Ispettore/trice III a condizione che, cumulativamente:

a)nell’ultima valutazione periodica delle prestazioni e del comportamento abbia conseguito al minimo la valutazione complessiva «livello B»;

b)assuma il ruolo previsto dalla funzione superiore in base alla relativa descrizione della funzione che indica le responsabilità accresciute aggiunte (tassazioni gruppi superiori, addetto all’evasione dei reclami, specialista tassazioni utili immobiliari, capogruppo, funzionario specialista dell’imposta preventiva o complesso dell’esazione - procedure fallimentari ecc.).

 

Funzioni a partire dalla classe 9

Art. 41Le funzioni a partire dalla classe 9 (Ispettore fiscale I e Perito fiscale) devono figurare individualmente negli organigrammi che descrivono l’organizzazione dei singoli uffici e che vengono periodicamente aggiornati dalla Direzione della Divisione e sottoposti alla Sezione delle risorse umane, tenendo conto dell’evoluzione dei compiti e degli uffici (creazione, soppressione di funzioni).

2L’accesso alle funzioni di cui al cpv. 1 è subordinato alla disponibilità del posto vacante e/o alla pubblicazione di uno specifico concorso interno.

 

Abrogazione

Art. 5Il presente regolamento annulla e sostituisce la risoluzione governativa no. 5398 del 23 ottobre 2007 «1.4.3. Norme concernenti l’avanzamento e la promozione di funzionari della Divisione delle contribuzioni».

 

Entrata in vigore

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 449.

 

 


[1]  Nota marginale modificata dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365.

[2]  Art. modificato dal R 23.10.2019; in vigore dal 25.10.2019 - BU 2019, 365.