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Legge

sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

(dell’8 novembre 2005)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 11La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.

2Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.

 

Autorità competente

Art. 21Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.

2Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.

 

Autorizzazioni e contratti

Art. 3L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.

 

Condizioni d’uso

a) In generale

Art. 41Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.

2È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.

3L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.

4In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

 

b) Veicoli elettrici

Art. 5I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.

 

Revoca e decadenza dell’autorizzazione

Art. 61L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.

2Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.

3L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

 

Rescissione del contratto

Art. 71Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.

2Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

3Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.

 

Trasferimento

Art. 8L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.

 

Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 91Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.

2I posteggi sono riservati prioritariamente:

a)ai veicoli di servizio;

b)al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.

3Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.

4I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

a)ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;

b)ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;

c)ai magistrati;

d)ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;

e)agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;

f)agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;

g)a terzi.

5Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.

 

Tasse

Art. 101Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.

2Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie:

a)posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;

b)posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;

c)posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;

d)posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.

3Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.

 

Esenzioni

Art. 11È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

 

Criteri di computo

Art. 121Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.

2Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.

 

Adeguamento delle tasse periodiche

Art. 131L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.

2L’indicizzazione compete al Dipartimento.

 

Modalità di pagamento

Art. 141Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.

2In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.

3Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.

4Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.

 

Responsabilità

Art. 151Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.

2L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.

 

Sanzioni

Art. 161I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità competente per l’avvio di una procedura disciplinare.

2Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.

 

Rimedi giuridici

Art. 171Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.[2]

 

Norma transitoria

Art. 18Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d’uso.

 

III (BU 2006, 28)

 

Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.[3]

 

 

Pubblicata nel BU 2006, 25.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.

[3]  Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.