Legge
sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino
(LIPCT)[1]
del 6 novembre 2012 (stato al 1° gennaio 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;
–visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo
Art. 1È costituito l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.
Forma giuridica
Art. 21L’Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.
2L’Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.
3L’Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.
Prestazioni dell’Istituto di previdenza
Art. 3L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).
Datori di lavoro affiliati e persone assicurate
Art. 41Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.[2]
2Possono essere affiliati all’Istituto di previdenza tramite convenzione, con l’accordo preventivo del Consiglio di Stato:
a)le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
b)i Comuni e altri enti di diritto pubblico;
c)gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un’esplicita disposizione di legge.
3In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell’Istituto di previdenza in vigore.[3]
4Le modalità relative all’affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall’Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell’Istituto.[4]
Inizio e fine dell’assicurazione
Art. 51L’assicurazione inizia con il rapporto d’impiego.
2L’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d’impiego.
3Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l’invalidità e il decesso.
4L’Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all’inizio e alla fine dell’assicurazione.
Capitolo secondo
Prestazioni dell’Istituto di previdenza
Prestazioni
Art. 6[5]Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall’organo supremo.
Art. 7…[6]
Supplemento sostitutivo della rendita AVS
Art. 8[7]1L’Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell’età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.
2Il supplemento sostitutivo è finanziato dall’assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all’importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all’80% della rendita AVS massima.
3La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell’Istituto.
Capitolo terzo
Proventi dell’Istituto di previdenza
Proventi dell’Istituto di previdenza
Art. 9Sono proventi dell’Istituto di previdenza:
a)i contributi ordinari degli assicurati;
b)i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
c)i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
d)i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
e)i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro;
f)i redditi del patrimonio;
g)i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.
Stipendio assicurato
Art. 101Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.
2Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell’AVS/AI.
3Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).[8]
4L’Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.
Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione
Art. 111L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.
2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.
3Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.[9]
4Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.[10]
5Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.[11]
6In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.[12]
7…[13]
Adeguamento delle pensioni al rincaro
Art. 121L’adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l’indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell’indice di novembre 2012.
2Le pensioni sono adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.
3Per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell’1.5% di cui il 40% a carico dell’assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.
4L’organo supremo dell’Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell’adeguamento delle pensioni.
Piano assicurativo
Art. 13[14]Ai sensi dell’art. 1d dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l’Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.
Principi di gestione del patrimonio
Art. 141Il patrimonio dell’Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell’art. 71 LPP e 49 e seg. OPP 2 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l’adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.
2L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.
Capitolo quarto
Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale
Capitalizzazione parziale
Art. 151L’Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall’art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.
2L’Istituto di previdenza ha l’obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre 2051.
Ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza a carico del Cantone
Art. 161Per raggiungere l’obiettivo del grado di copertura dell’85% al 31 dicembre 2051 il Cantone versa l’importo di fr. 454’500’000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.
2Le modalità di versamento dell’importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall’organo supremo dell’Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.
3Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1 gennaio 2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell’Istituto di previdenza per l’importo di fr. 454’500’000.00. Pari importo è registrato all’attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31 dicembre 2051.
4Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l’organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.
Garanzia dello Stato
Art. 171Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall’Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:
a)prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;
b)prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
c)disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.
2La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’Istituto di previdenza successivamente.
3L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.
Capitolo quinto
Organizzazione dell’Istituto di previdenza
L’organo supremo dell’Istituto di previdenza
Art. 181L’organo supremo dell’Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.
2Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d’ufficio dell’organo supremo dell’Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.
3L’organo supremo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto di previdenza.
Competenze dell’organo supremo
Art. 191L’organo supremo dell’Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2Le competenze dell’organo supremo sono quelle previste dall’art. 51a cpv. 2 LPP.
Capitolo sesto
Controversie e pretese in materia di responsabilità
Rimedi giuridici
Art. 201Le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.
3Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.
4Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.[15]
Responsabilità
Art. 21Le responsabilità degli organi direttivi dell’Istituto di previdenza sono definite dall’art. 52 LPP.
Capitolo settimo
Disposizioni transitorie e finali
Abrogazione
Art. 22[16]La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.
Ripresa dell’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato
Art. 231Con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
2L’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
Norma transitoria In vigore dal 1° gennaio 2013
Art. 241I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a)finanziamento dei datori di lavoro
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
Uomini |
Donne |
58 |
5.96 |
5.256 |
59 |
5.216 |
4.471 |
60 |
4.441 |
3.655 |
61 |
3.632 |
2.802 |
62 |
2.788 |
1.911 |
63 |
1.904 |
0.978 |
64 |
0.976 |
0 |
b)finanziamento degli assicurati
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
Uomini |
Donne |
58 |
0.35734 |
0.33402 |
59 |
0.31841 |
0.28999 |
60 |
0.27624 |
0.24199 |
61 |
0.23041 |
0.18957 |
62 |
0.18047 |
0.13219 |
63 |
0.12587 |
0.06923 |
64 |
0.06596 |
|
6Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
Età |
Uomini |
Donne |
||
|
Vecchiaia |
Vedovile |
Vecchiaia |
Vedovile |
60 |
13.796 |
3.418 |
15.008 |
0.142 |
61 |
13.448 |
3.474 |
14.692 |
0.132 |
62 |
13.099 |
3.526 |
14.375 |
0.122 |
63 |
12.748 |
3.572 |
14.053 |
0.111 |
64 |
12.394 |
3.613 |
13.731 |
0.101 |
65 |
12.037 |
3.648 |
13.403 |
0.091 |
66 |
11.677 |
3.679 |
13.072 |
0.080 |
67 |
11.313 |
3.704 |
12.734 |
0.071 |
68 |
10.948 |
3.720 |
12.388 |
0.062 |
69 |
10.581 |
3.732 |
12.037 |
0.054 |
70 |
10.211 |
3.736 |
11.677 |
0.047 |
8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
Età |
Uomini |
Donne |
|
|
|
(AVS 64 anni) |
(AVS 63 anni) |
60 |
4.441 |
3.655 |
2.805 |
61 |
3.632 |
2.802 |
1.912 |
62 |
2.788 |
1.911 |
0.979 |
63 |
1.904 |
0.978 |
0.000 |
64 |
0.976 |
0.000 |
|
65 |
0.000 |
|
|
9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31 dicembre 2012.
13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.
Entrata in vigore
Art. 25Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.
Allegato[17]
Pubblicata nel BU 2012, 623.
[1] Titolo modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[2] Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[3] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[4] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[5] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[6] Art. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[7] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[8] Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90.
[9] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[10] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[11] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[12] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[13] Cpv. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[14] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[15] Cpv. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
[16] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
[17] Allegato abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.