177.100

 Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG)

Legge

sull’organizzazione giudiziaria

(LOG)[1]

del 10 maggio 2006 (stato 22 dicembre 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5675 del Consiglio di Stato;

visto il messaggio 23 novembre 2005 n. 5732 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 29 marzo 2006 no. 5675 R Parz. 1 / 5732 R della Commissione della legislazione;

richiamati gli art. 73 e segg. della Costituzione cantonale,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo I

Campo d’applicazione

 

Principio

Art. 11La presente legge disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle autorità giudiziarie.

2Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.[2]

3La legge si applica agli assessori-giurati di primo grado e agli assessori-giurati di appello.[3]

 

Capitolo II

Elezioni

Sezione 1

Magistrati

 

Autorità competente

Art. 21I magistrati dell’ordine giudiziario sono eletti dal Gran Consiglio, ad eccezione dei giudici di pace e dei loro supplenti che sono eletti dal popolo nei circondari elettorali corrispondenti alla loro giurisdizione.

2I membri del Consiglio della magistratura sono designati dai magistrati in carica a tempo pieno e, rispettivamente, dal Gran Consiglio secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 

Concorso

Art. 31L’elezione dei magistrati di competenza del Gran Consiglio avviene previo concorso pubblicato a cura della Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio nel Foglio ufficiale per la durata minima di 15 giorni.[4]

2Il bando di concorso deve indicare i requisiti previsti dalla legge e i documenti richiesti dalla Commissione di esperti per comprovare le condizioni di eleggibilità e per partecipare all’esame.

3Nel caso di cariche a tempo parziale, nel bando può essere indicato l’impegno minimo che l’eletto deve garantire in caso di necessità del tribunale.[5]

 

Partecipazione al concorso

Art. 41Le candidature e la documentazione richieste devono essere presentate dai concorrenti entro il termine previsto dal bando.

2Sono esonerati dalla presentazione dei documenti i candidati che sono già in carica nella funzione prevista dal concorso.

 

Commissione d’esperti

Art. 51Per l’esame e il preavviso delle nuove candidature all’elezione dei magistrati è istituita una Commissione d’esperti indipendenti, composta di 5 membri e nominata dal Gran Consiglio ogni sei anni.

2Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, del potere giudiziario cantonale, del Consiglio della magistratura e i dipendenti del Cantone.

3Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dall’Ufficio presidenziale mediante ordinanza.

 

Esame e preavviso delle nuove candidature

Art. 61La Commissione d’esperti elabora e aggiorna autonomamente il proprio regolamento che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2La Commissione può raccogliere informazioni sui candidati o far capo a consulenze esterne.

3Dopo l’esame dei candidati, la Commissione di esperti trasmette alla Commissione giustizia e diritti il proprio preavviso scritto sulle singole candidature, con copia ai partecipanti al concorso.[6]

4Il preavviso deve pronunciarsi sull’eleggibilità dei candidati e motivare in modo circostanziato la loro idoneità rispetto alla specifica funzione a concorso.

 

Preparazione dell’elezione

Art. 7[7]La Commissione giustizia e diritti trasmette al Gran Consiglio, almeno 12 giorni prima dell’elezione, un rapporto comprendente:

a)il preavviso del Consiglio della magistratura sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza;

b)l’elenco dei candidati;

c)il preavviso della Commissione d’esperti sulle nuove candidature;

d)copia degli eventuali rapporti con il Consiglio della magistratura, allestiti nel corso del precedente periodo di nomina, relativi a sanzioni pronunciate contro i candidati in carica;

e)le sue proposte di elezione.

 

Sezione 2

Assessori-giurati[8]

 

Procedura di elezione

Art. 7a[9]1Il Gran Consiglio elegge:

a)90 assessori-giurati di primo grado aggregati presso le Assise correzionali e criminali;

b)60 assessori-giurati di appello aggregati alla Corte di appello e di revisione penale.

2Gli assessori-giurati sono eletti in proporzione al numero di voti ottenuti dalle liste nell’elezione del Gran Consiglio più recente; partecipano alla ripartizione anche le liste che non ottengono un mandato per quoziente intero.

3Per l’elezione degli assessori-giurati non si applica la procedura di concorso e di esame della Commissione d’esperti.

4L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa ai rappresentanti delle liste un termine per presentare le candidature e stabilisce la documentazione da presentare.

 

Eleggibilità ed incompatibilità

Art. 7b[10]1Ogni cittadino attivo del Cantone è eleggibile all’ufficio di assessore-giurato di primo grado e di appello.

2La carica di assessore-giurato di primo grado e di appello è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio o di un’autorità giudiziaria, nonché con la funzione di dipendente delle amministrazioni cantonale e federale.

3Nessuno può essere contemporaneamente assessore-giurato di primo grado e di appello.

 

Capitolo IIa[11]

Lingua del procedimento

 

Lingua del procedimento

Art. 8[12]La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano.

 

Art. 9-16[13]

 

Capitolo III

Norme comuni

 

Requisiti di eleggibilità

Art. 171Sono eleggibili a magistrato dell’ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l’esercizio dell’avvocatura; è riservato il cpv. 2.

2Ogni cittadino attivo è eleggibile all’ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.

 

Incompatibilità

a) per parentela

Art. 181Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.[14]

2Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella.

3Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle autorità giudiziarie da cui dipendono.

 

b) per altre attività

Art. 191I magistrati a tempo pieno sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alla funzione a cui sono preposti.

2Essi non possono:

a)esercitare l’avvocatura e il notariato;

b)assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi;

c)esercitare una professione, un commercio o un’industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l’esercizio a terze persone o avere partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano;

d)occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell’ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

3I giudici di pace non possono esercitare l’avvocatura.

4Con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura, i magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.

 

Periodo di nomina

Art. 20[15]1I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il 1° di giugno.[16]

2I giudici dei provvedimenti coercitivi e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.

3Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.

 

Scadenza del mandato e cessazione dell’attività

Art. 21[17]1Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell’anno in cui hanno raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo semestre.

1bisIl capoverso precedente non si applica agli assessori-giurati.

2Il giudice comunica all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la cessazione dell’attività o la rinuncia a domandare il rinnovo della carica con un preavviso di almeno sei mesi sulla data della cessazione dell’attività; su domanda motivata del magistrato, l’Ufficio presidenziale può ridurre questo termine se nessun interesse essenziale vi si oppone.

 

Dichiarazione di fedeltà

Art. 22[18]1I giudici ordinari, gli assessori-giurati di primo grado, gli assessori-giurati di appello e i periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.[19]

2I giudici supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal rispettivo ufficio.

3I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore della relativa giurisdizione.

 

Vacanza di seggi

Art. 231Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l’elezione.

1bisEntro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.[20]

2Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

 

Supplenze durevoli

Art. 24In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento.

 

Cause pendenti

Art. 251I nuovi magistrati procedono ai loro incombenti nello stato in cui la causa si trova.

2Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti.

3Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incombenti fino al giudizio.

 

Udienze e deliberazioni

Art. 261In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.

2È vietato ai giudici, agli assessori-giurati di primo grado e di appello di rendere pubblico il proprio voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a conoscenza.[21]

 

Pubblicazione delle sentenze

Art. 27[22]1Le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

 

Obbligo di denuncia

Art. 27a[23]1Il magistrato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.

2Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

 

TITOLO II

Autorità giudiziarie

Capitolo I

Giudicature di pace

 

Organizzazione

Art. 281In ogni circolo vi sono un giudice di pace e un supplente.[24]

2Nelle Giudicature che hanno maggior lavoro, il Consiglio di Stato può istituire più supplenti e nominare un segretario.

3Il Consiglio di Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai giudici di pace.

 

Sede

Art. 291Il giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo.

2Per ragioni particolari, il Consiglio di Stato può fissare la sede in un altro comune del circolo.

3Il comune sede mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese.

 

Supplenze

Art. 301Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.

2Quando il giudice non può essere sostituito dal supplente, il caso è devoluto al giudice viciniore.

3La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.

 

Competenze

Art. 31[25]1Il giudice di pace:

a)funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi;

b)può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a;

c)giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);

d)decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l’opposizione.

2Sono escluse le procedure concernenti:

a)le servitù e le iscrizioni di ipoteche legali;[26]

b)le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali;

c)le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.

3Nei reati perseguibili a querela di parte, il giudice di pace può effettuare il tentativo di conciliazione su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti.

 

Capitolo II

Preture

 

Composizione e giurisdizione

Art. 32[27]1Nel distretto di Mendrisio vi sono due preture, entrambe con sede a Mendrisio:

a)la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni dei circoli di Balerna e Caneggio, nella quale vi è un pretore;

b)la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore.

Alle due preture è attribuito congiuntamente un pretore aggiunto.

2Nel distretto di Lugano vi è una pretura, con sede a Lugano, nella quale vi sono sei pretori e quattro pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.

3Nel distretto di Locarno vi sono due preture, entrambe con sede a Locarno:

a)la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto;

b)la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto.

4Nel distretto di Bellinzona vi è una pretura, con sede a Bellinzona, nella quale vi sono un pretore e due pretori aggiunti.

5Nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina vi è una pretura, con sede nei rispettivi capoluoghi, in ciascuna delle quali vi è un pretore.

 

Direzione della pretura

Art. 33[28]1Il pretore dirige la pretura, vigila sul buon funzionamento dell’ufficio e ripartisce le cause.

2Nella pretura del distretto di Lugano, il presidente dirige la pretura, attribuisce i pretori aggiunti e i funzionari, ripartisce le cause, decide l’uso delle risorse ed è responsabile dell’organizzazione della pretura; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di urgenza o di sua assenza prolungata; il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei pretori al suo interno.

3Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l’organizzazione e la ripartizione delle cause della pretura di Lugano.

 

Pretore aggiunto

Art. 34[29]Il pretore aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore.

 

Segretario assessore

Art. 35[30]1Vi è un segretario assessore per ogni pretura; nella pretura di Lugano vi sono sei segretari assessori.

2Il segretario assessore:

a)esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;

b)assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze.

3Il segretario assessore è nominato dal Consiglio di Stato.

4Il Consiglio di Stato può attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e, in caso di necessità, può nominare un secondo segretario assessore.

 

Supplenza

Art. 36[31]1In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda.

2Se sono impediti entrambi, la causa è devoluta alla pretura viciniore o, in caso di impedimento legale dei giudici che compongono  quest’ultima, essa è devoluta dalla Terza Camera civile a un’altra pretura.

3La supplenza tra le preture viciniori è stabilita come segue:

a)le preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;

b)le preture di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;

c)le preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;

d)le preture di Bellinzona di Riviera si suppliscono a vicenda;

e)le preture di Blenio e di Leventina si suppliscono a vicenda;

f)la pretura di Vallemaggia è supplita da quella di Locarno-Campagna.

 

Competenze

Art. 37[32]1Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a 5’000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.[33]

2Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano inoltre in tutte le altre cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità.

3Essi fungono inoltre da giudice dell’esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

4Essi decidono sulle domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella loro giurisdizione territoriale.

5Le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore.

 

Art. 38[34]

 

Capitolo III

Pretura penale

 

Organizzazione

Art. 391La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta del presidente e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone.

2I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente, sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.

3Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale; il giudice può tenere il dibattimento in altro luogo per necessità pratiche preminenti.

 

Supplenze

Art. 40[35]I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.

 

Competenze

Art. 411La Pretura penale giudica:

a)le contravvenzioni;

b)i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a tre mesi, la pena pecuniaria fino a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità fino a 360 ore; il cumulo con la multa è sempre possibile.[36]

2Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:

a)dal Codice penale svizzero;

b)da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l’autore non si assoggetta alla decisione dell’autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un’autorità giudiziaria (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);

c)da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità amministrative cantonali.

3La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il perseguimento ad un’autorità amministrativa cantonale.[37]

 

Capitolo IV

Tribunale di appello

Sezione 1

Organizzazione

 

Composizione

Art. 42[38]1Il Tribunale di appello è composto di 28 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

a)la Sezione di diritto civile;

b)la Sezione di diritto pubblico;

c)il Tribunale penale cantonale.[39]

2I membri di una Sezione non possono essere membri di un’altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.

3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di revisione penale[40], la Commissione per l’avvocatura e la Commissione per il notariato.[41]

4Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

5Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:

a)designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;

b)attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di revisione penale.[42]

6Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di lavoro, all’interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro.

7In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.

8A dipendenza delle necessità del tribunale, il Gran Consiglio può rinunciare ad avviare la procedura di elezione di giudici supplenti.

 

Commissione amministrativa

Art. 431La gestione amministrativa e il disbrigo degli affari correnti del Tribunale di appello sono affidati ad una Commissione, composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, del vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.

2La Commissione amministrativa vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere ed esercita le mansioni attribuitele dal regolamento.

 

Giudici supplenti ordinari supplementari

Art. 441I giudici che cessano l’attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l’art. 21.

2Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all’art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di esercitare l’attività forense nel medesimo campo di attività di quella giusdicente; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.[43]

 

Supplenza

a) ordinaria

Art. 45[44]1Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un’altra Sezione.

2Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici supplenti loro attribuiti secondo l’art. 42 cpv. 5 lett. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con membri di un’altra Sezione.

3In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.

4In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell’altra Sezione.

 

b) straordinaria

Art. 461Se è ricusato l’intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato perché costituisca un Tribunale di appello straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a statuire.

2Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in seduta pubblica, fra un numero triplo di persone aventi i requisiti per essere giudici d’appello e ne designa il presidente.

 

Deliberazioni

Art. 471Il Tribunale di appello e le sue Sezioni deliberano a maggioranza dei voti.

2Le Camere deliberano a numero completo e a maggioranza dei voti.

3Sono ammesse le deliberazioni in via di circolazione, riservate contrarie disposizioni di legge.

4La legge può assegnare determinate competenze ai presidenti.

 

Voto consultivo

Art. 47a[45]Laddove i cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause, essi hanno voto consultivo.

 

Sezione 2

Sezione di diritto civile

 

Composizione e competenze

Art. 48[46]La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 12 giudici e comprende:[47]

a)la Prima Camera civile, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1.gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;

2.i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;

3.i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;

4.…;

5.i ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;

6.…;

7.i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell’articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi dell’articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;

8.i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

8a)i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.[48]

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

10.le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall’articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

e inoltre quale istanza unica cantonale:

11.…;

12.riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell’articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;

13.decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;[49]

b)la Seconda Camera civile, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1.gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d’assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale;

2.i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;

3.i ricorsi contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio;

4.i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell’articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;

5.i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

7.le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall’articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

7a)i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.[50]

e inoltre quale istanza unica cantonale:

8.riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell’articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;

9.decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

c)la Terza Camera civile, di tre membri, che giudica:

in seconda istanza:

1.i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia;

2.gli appelli ed i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente della Sezione;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione   dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

in prima istanza:

4.le cause civili previste dall’articolo 5 capoverso 1 CPC;

5.le cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC);

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) e l’emanazione dei provvedimenti supercautelari (art. 265 CPC);

d)la Camera civile dei reclami, composta di tre membri, che giudica:

1.i reclami contro le sentenze dei giudici di pace e quelle dei pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10’000.-- riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti;

2.i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) nelle cause con un valore litigioso inferiore a fr. 10’000.--;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC);

e)la Camera di esecuzione e fallimenti, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e giudica:

in seconda istanza:

1.gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);

2.i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP);

3.i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;

4.i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

4a)i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.[51]

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

5.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC).

f)la Camera di protezione, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:

in seconda istanza:

1.i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o suoi membri;

2.i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);

3.i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;

4.i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d’adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d’adozione;

5.i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;

quale istanza unica cantonale:

6.adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;

e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:

7.i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);

8.i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l’art. 439 cpv. 1 CC;

9.i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);

10.la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC).[52]

11.i reclami contro le decisioni dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) ai sensi della legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi dell’11 aprile 2017.[53]

 

Ricusazione

Art. 48a[54]1Le domande di ricusazione di giudici di una camera sono decise dalla camera, completata secondo l’art. 45.

2Qualora sia domandata la ricusa di un giudice unico, la decisione è adottata da un altro giudice, designato applicando per analogia l’art. 45.

 

Giudice unico

Art. 48b[55]1Oltre ai casi previsti dall’articolo 48, le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello:

a)decidono nella composizione di un giudice unico:

1.le procedure che terminano con lo stralcio della causa;

2.la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili, manifestamente non motivate in modo sufficiente, o querulomani o abusive;

b)possono decidere nella composizione di un giudice unico:

1.i provvedimenti cautelari;

2.gli appelli e i reclami contro le decisioni adottate in procedura sommaria;

3.le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.

2La direzione del procedimento ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 CPC spetta al presidente, che può delegare questo compito a un altro giudice.[56]

 

Sezione 3

Sezione di diritto pubblico

 

Composizione e competenze

Art. 491La Sezione di diritto pubblico è composta di 11 giudici e comprende:

a)il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;

b)il Tribunale cantonale amministrativo, composto di 6 membri, che giudica quale istanza unica o di ricorso le contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;

c)la Camera di diritto tributario, composta di 3 membri, che giudica le contestazioni che le sono attribuite dalla legge.[57]

2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.

3Riservato il capoverso precedente, il Tribunale cantonale amministrativo decide nella composizione di 3 membri.

 

Sezione 4

Tribunale penale cantonale

 

Composizione e competenze

Art. 50[58]1Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, è composto di cinque giudici che non fanno parte di nessun’altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.[59]

2La Corte delle assise criminali giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.

3La Corte delle assise criminali giudica nella composizione di tre giudici del Tribunale penale cantonale e di quattro assessori-giurati, riservato l’articolo 61.

4La Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore.

5La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:

a.i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando l’amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (art. 73 e seguenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo);

b.sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico (art. 377 cpv. 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007).

6Il Presidente del Tribunale penale cantonale rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.[60]

 

Art. 51...[61]

 

Supplenza

Art. 52[62]1In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.[63]

2Se occorrono giudici supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Corte dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.

3I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l’attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.[64]

 

Art. 53...[65]

 

Luogo

Art. 54[66]1La Corte giudicante siede e delibera nel Distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.

2Chi dirige il procedimento può, per giustificati motivi, convocare la Corte in un altro luogo.

 

Art. 55...[67]

 

Assessori-giurati

a) sorteggio e stralci

Art. 56[68]1Se la Corte delle assise criminali deve decidere con la partecipazione degli assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica quattordici assessori-giurati.

2La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.

3Il procuratore pubblico, la vittima e l’imputato hanno il diritto di stralciare quattro assessori-giurati ciascuno.

4Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è completata per sorteggio.

5Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli imputati e non devono essere motivati.

6Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.

7Sull’esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere ugualmente ripartite, come pure sull’ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide chi dirige il procedimento.

8Chi dirige il procedimento può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessori-giurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.

9Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene fatta da chi dirige il procedimento in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.

10Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, chi dirige il procedimento estrae a sorte il primo e il secondo assessore-giurato supplente.

11In caso di reati contro l’integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo sesso; se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli assessori-giurati e completa la corte con l’estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso sesso della vittima.

 

Art. 57-58...[69]

 

b) Supplenti e sorteggio supplementare

Art. 59[70]1I supplenti partecipano all’intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.

2Si omette l’estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i supplenti.

3Chi dirige il procedimento può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall’inizio alle udienze per sostituire se del caso un assessore-giurato.

4Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte un numero di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti.

5Il procuratore pubblico e l’imputato stralciano un terzo degli estratti. I non stralciati sono immediatamente chiamati a comporre la Corte.

 

Art. 60...[71]

 

c) Esclusione degli assessori-giurati

Art. 61[72]1Le Assise criminali decidono senza il concorso di assessori-giurati:

a.se procedono con rito abbreviato;

b.nei casi riservati dal diritto federale, al giudice che ha statuito anteriormente;

c.nei processi in cui sia proposta una pena detentiva fino a cinque anni;

d.l’internamento secondo l’art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l’art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque anni.

2Nei casi del capoverso 1 lettere c e d la Corte delle assise criminali si compone di tre giudici e di quattro assessori-giurati se l’intervento di questi è richiesto dal procuratore pubblico nell’atto d’accusa o dall’imputato, dal difensore o dalla vittima entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto d’accusa.

 

Sezione 5

Corte dei reclami penali[73]

 

Composizione e competenze

Art. 62[74]1La Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello.

2Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

3Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei casi previsti dalla legge.

4[75]

5[76]

 

Sezione 6

Corte di appello e di revisione penale[77]

 

Composizione e competenze

Art. 63[78]1La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello e giudica:

a.gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;

b.le domande di revisione.

2Essa giudica nella composizione di tre giudici.

3La Corte di appello e di revisione penale giudica nella composizione di tre giudici e quattro assessori-giurati nei casi in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da una corte con la partecipazione di assessori-giurati.

4Il cpv. 3 è inapplicabile nei casi contemplati dall’art. 406 cpv. 1 lettere b, c e d CPP.

5Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla partecipazione degli assessori-giurati riguardanti la procedura giudiziaria di primo grado.

6Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di appello.

 

Sezione 7

[79]

 

Art. 64[80]

 

Sezione 8

...[81]

 

Art. 64a...[82]

 

Capitolo V

Ministero pubblico

 

Composizione e sede

Art. 65[83]1Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale, ventidue procuratori pubblici con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone.[84]

2Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni del Ministero pubblico.[85]

 

Supplenza

Art. 66[86]1I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.

2In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito da un procuratore generale sostituto.

 

Competenze e organizzazione

Art. 67[87]1Il Ministero pubblico è l’autorità di perseguimento penale conformemente alle disposizioni del CPP.

2Il procuratore pubblico emette l’ordine di arresto in conformità all’articolo 53 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974; è riservata la competenza del giudice dei provvedimenti coercitivi.

3Il Ministero pubblico è suddiviso in due sezioni specializzate per materia, competenti per:

a)i reati comuni, i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le contravvenzioni;

b)i reati economici e finanziari e l’assistenza giudiziaria internazionale.

4Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale sostituto o il procuratore pubblico capo interessato; egli può, per i bisogni dell’ufficio e per esigenze di perseguimento penale, dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio, istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni.[88]

5I procuratori generali sostituti, conformemente alle istruzioni del procuratore generale, dirigono le sezioni cui sono attribuiti, si occupano della loro organizzazione, garantiscono la collaborazione tra i magistrati e assegnano i procedimenti.

6Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell’ambito dei procedimenti di sua competenza; in caso di gravi inadempienze o ritardi il procuratore generale, d’intesa con il procuratore generale sostituto interessato, può assegnare la competenza ad altri procuratori pubblici.

 

Competenze del procuratore generale

Art. 68[89]Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:

a)dirige il Ministero pubblico e vigila sull’attività dei procuratori generali sostituti, dei procuratori pubblici capo e dei procuratori pubblici;[90]

b)stabilisce le disposizioni interne sulle istruzioni e sulla vigilanza della polizia giudiziaria;

c)assicura il rispetto dei criteri di ripartizione e delle decisioni di attribuzione degli incarti ai procuratori pubblici;

d)dirime i conflitti di competenza;

e)decide le sostituzioni ai sensi dell’art. 66 cpv. 1;

f)rappresenta il Ministero pubblico;

g)decide l’attribuzione e le competenze del personale e l’uso delle risorse ed è responsabile dell’organizzazione dell’ufficio.

 

Competenze delegate alla polizia cantonale

Art. 69[91]1Il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie possono, nell’ambito delle rispettive competenze e sotto la loro vigilanza, impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia giudiziaria, conformemente alle norme della procedura penale.

2Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l’interrogatorio degli imputati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni e la raccolta di altri mezzi di prova.

3Sono riservate le altre attività di perseguimento attribuite alla polizia dalla procedura penale.

4In caso d’urgenza, la polizia cantonale può procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria, quali l’arresto e il sequestro di documenti e oggetti, dandone immediato avviso al procuratore pubblico.

 

Capitolo VI

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi[92]

 

Organizzazione

Art. 70[93]1Vi sono quattro giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.[94]

2I componenti dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa.

3In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell’Ufficio, la Corte dei reclami penali designa un giudice straordinario, che deve avere i requisiti per essere giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

Competenze

a) in generale

Art. 71[95]1I giudici dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze previste dal codice di procedura penale e dalle altre leggi; essi sono competenti a selezionare le informazioni secondo l’art. 271 cpv. 1 CPP.[96]

2I giudici dei provvedimenti coercitivi decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei procedimenti.

3Ogni giudice dei provvedimenti coercitivi agisce autonomamente nell’ambito dei procedimenti di sua competenza.

 

b) del presidente

Art. 72[97]Il presidente ha le seguenti attribuzioni:

a)coordina l’attività dell’Ufficio e vigila sul suo funzionamento;

b)riunisce e presiede il collegio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;

c)vigila sull’applicazione dei criteri di ripartizione dei procedimenti;

d)dirime i conflitti di competenza;

e)decide le sostituzioni ai sensi dell’art. 70 cpv. 2;

f)rappresenta l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

 

c) in materia di applicazione della pena

Art. 73[98]1I giudici dei provvedimenti coercitivi fungono da giudici dell’applicazione della pena, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, nei casi stabiliti dalla legge.

2Per la ricusazione, si applicano per analogia le disposizioni del CPP; la relativa decisione spetta, se del caso, alla Corte di appello e di revisione penale.

 

Capitolo VII

[99]

 

Capitolo VIII

Consiglio della magistratura

 

Competenze e sede

Art. 741Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.

2Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano.

 

Composizione e durata della carica

Art. 751Il Consiglio della magistratura è composto di 7 membri e di 5 supplenti.

2La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi dodici anni; è inoltre applicabile l’art. 21.

 

Incompatibilità

Art. 76La carica di membro e di supplente è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio e di funzionario delle amministrazioni comunali, cantonali e federali.

 

Elezione

Art. 771Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono la loro attività a tempo pieno.

2Essi sono eletti dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.

3L’assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di appello, designa, tra i membri da essa scelti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio della magistratura, che stanno in carica per sei anni.

4L’assemblea stabilisce le ulteriori modalità inerenti alla procedura di elezione con un regolamento interno.

5Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

 

Dichiarazione di fedeltà

Art. 78I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.

 

Competenze

Art. 791Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo presidente, ogni qualvolta ve ne sia il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l’assemblea dei magistrati, ma almeno due volte all’anno.

2Sono suoi compiti:

a)l’esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato;

b)la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi di natura organizzativa;

c)l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;

d)l’esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono adempiere convenientemente ai doveri della carica;

e)lo svincolo del magistrato dal segreto d’ufficio;[100]

f)il preavviso sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla sua vigilanza.[101]

3In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le norme relative alla disdetta del rapporto d’impiego previste dagli art. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c, d, e cpv. 5, 60a cpv. 2 e 3 e 61 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.[102]

4[103]

 

Sanzioni disciplinari

Art. 80[104]1Nei confronti del magistrato inadempiente nell’esercizio delle sue funzioni o che, con il suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari:

a)l’ammonimento;

b)la multa sino a fr. 10'000.--;

c)la sospensione sino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l’onorario;

d)la destituzione.

2Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto, il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.

3Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria.

4Al magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente al regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino: in caso di evento a partire dai 60 anni, il magistrato ha diritto alle prestazioni per pensionamento per limiti di età.[105]

 

Avvio del procedimento

Art. 811Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d’ufficio o su segnalazione motivata di un’autorità o di un terzo.

2Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.

3Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di addurre prove.

 

Sospensione cautelare

Art. 821Il Consiglio della magistratura può pronunciare la sospensione cautelare nei confronti di un magistrato oggetto di procedimento penale quando le circostanze del caso lo giustificano.

2Durante la sospensione cautelare l’onorario del magistrato può essere sospeso in tutto o in parte; in tal caso, gli vengono corrisposti gli arretrati ove il procedimento non si concluda con la destituzione.

 

Facoltà del presidente

Art. 831Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio.

2Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio del Consiglio che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può applicare una tassa di giustizia sino a fr. 2000.--.

 

Prove d’ufficio e informazioni

Art. 841Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di assumere prove d’ufficio e può delegare questo compito ad un suo membro.

2Al Consiglio della magistratura non può essere opposto il segreto d’ufficio.

3Il procuratore pubblico notifica al Consiglio della magistratura, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale contro un magistrato. Le autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio della magistratura sulle decisioni di condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato in Svizzera o all’estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.[106]

 

Sentenza

Art. 851Il Consiglio della magistratura, riservato l’art. 83 cpv. 1, delibera a numero completo e a maggioranza dei voti.

2La sentenza del Consiglio deve essere motivata.

3[107]

4La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo presidente. Essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare. È inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.

5Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se circostanze particolari lo giustificano.

 

Commissione di ricorso

Art. 85a[108] 1Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.[109]

2La commissione di ricorso si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio che devono adempiere ai requisiti di eleggibilità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1. Per il resto, sono applicabili per analogia le norme sul Consiglio della magistratura.

3È applicabile l’art. 85 cpv. 4 e 5.

 

Prescrizione

Art. 86[110]1Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.

3L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

4È riservata la maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.

 

Ricusa

Art. 87[111]1Per la ricusa dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

2Il Consiglio della magistratura e la commissione di ricorso decidono sulla ricusa, senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti.

3Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso.

 

Norme suppletorie

Art. 88[112]Le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 sono applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

 

Disposizione transitoria sugli assessori-giurati di primo grado e di appello

Art. 89[113]1Il periodo di nomina degli assessori-giurati di primo grado e di appello eletti con la revisione legislativa concernente l’istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale termina al momento del rinnovo integrale del Tribunale di appello.

2I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

3Se già aperto prima dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa, il dibattimento di primo grado o di appello è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo collegio giudicante.

 

Regolamenti d’applicazione

Art. 901Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l’applicazione della presente legge.

2È riservata la facoltà del Tribunale di appello di emanare il proprio regolamento.

 

Abrogazione del diritto vigente

Art. 91È abrogata la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 con le successive modificazioni.

 

Entrata in vigore

Art. 92Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge con il relativo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[114]

 

 

Pubblicata nel BU 2006, 216 e 279.

 

 

Diritto transitorio della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC) - BU 2010, 311.

1Il periodo di nomina dei pretori aggiunti è allineato a quello dei pretori.

2I ricorsi per cassazione che, in virtù del diritto transitorio, sono demandati alla Camera di cassazione civile, sono trattati dalla Camera civile dei reclami.

3Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanata sulla base dell’articolo 375bis e la possibilità di infliggere la multa secondo l’articolo 375ter del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono dopo dieci anni dall’entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.


[1]  Titolo modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 395.

[2]  Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245.

[3]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010, 245 e 528.

[4]  Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 199.

[5]  Cpv. introdotto dalla L 14.4.2014; in vigore dal 1.7.2014 - BU 2014, 310.

[6]  Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 199.

[7]  Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 199; precedente modifica: BU 2007, 603.

[8]  Titolo introdotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 528.

[9]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 528.

[10]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 528.

[11]  Capitolo introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[12]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 661.

[13]  Art. abrogati dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[14]  Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.

[15]  Art. modificato dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245.

[16]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.

[17]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010, 245, 291 e 528.

[18]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.

[19]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.

[20]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 191; precedente modifica: BU 2013, 209.

[21]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 245.

[22]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

[23]  Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010, 245.

[24]  Cpv. modificato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.

[25]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedente modifica: BU 2010, 245.

[26]  Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

[27]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[28]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[29]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[30]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[31]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[32]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[33]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

[34]  Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[35]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[36]  Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2009, 249.

[37]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364; precedente modifica: BU 2010, 245.

[38]  Art. modificato dal DL 10.4.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 128; precedenti modifiche: BU 2007, 753; BU 2008, 139; BU 2010, 245 e 262; BU 2013, 131 e 198; BU 2014, 310; BU 2015, 164.

[39]  Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 395; precedente modifica: BU 2019, 133.

[40]  La sede della Corte di appello e di revisione penale è, in via temporanea, a Locarno. Disposizione transitoria introdotta dalla L 24.2.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 262.

[41]  Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133.

[42]  Lett. modificata dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133.

[43]  Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedente modifica: BU 2018, 128.

[44]  Art. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedenti modifiche: BU 2007, 753; BU 2011, 265; BU 2015, 16; BU 2018, 128.

[45]  Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 399.

[46]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedenti modifiche: BU 2008, 230; BU 2009, 546; BU 2010, 245.

[47]  Frase modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.

[48]  Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[49]  Lett. modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.

[50]  Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[51]  Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[52]  Lett. introdotta dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.

[53]  Lett. introdotta dalla L 11.4.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 165.

[54]  Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

[55]  Art. introdotto dalla L 18.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 197.

[56]  Cpv. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[57]  Cpv. modificato dalla L 18.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 198; precedente modifica: BU 2008, 139.

[58]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2007, 5; BU 2010, 245 e 528.

[59]  Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 395.

[60]  Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.

[61]  Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 245.

[62]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[63]  Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.

[64]  Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedente modifica: BU 2018, 128.

[65]  Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 245.

[66]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 245.

[67]  Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[68]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010, 245 e 528.

[69]  Art. abrogati dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[70]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010, 245 e 528.

[71]  Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[72]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010, 245 e 528.

[73]  Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[74]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2006, 297; BU 2007, 5.

[75]  Cpv. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.

[76]  Cpv. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41; precedenti modifiche: BU 2012, 69 e 364.

[77]  Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[78]  Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010, 245.

[79]  Titolo abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 164.

[80]  Art. abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 164.

[81]  Titolo abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007, 753.

[82]  Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007, 753.

[83]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.

[84]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 159.

[85]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[86]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[87]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[88]  Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[89]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[90]  Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.

[91]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[92]  Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[93]  Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 7.3.2017 - BU 2017, 31; precedente modifica: BU 2010, 245.

[94]  Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.

[95]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[96]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.

[97]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.

[98]  Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007, 5.

[99]  Capitolo abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2007, 5 e 21.

[100]  Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[101]  Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[102]  Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 308.

[103]  Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[104]  Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 308.

[105]  Cpv. introdotto dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 635.

[106]  Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.

[107]  Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[108]  Art. introdotto dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603 e 608.

[109]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

[110]  Art. modificato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.

[111]  Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.

[112]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[113]  Art. reintrodotto dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2009, 159.

[114]  Entrata in vigore: 14 luglio 2006 - BU 2006, 232.