177.130

 : R del Tribunale d’ appello - 11 dicembre 1924

 

Regolamento

del Tribunale d’appello

(dell’11 dicembre 1924)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

decreta:

a. Disposizioni generali

 

Art. 1[1]Il Tribunale d’appello è costituito da 14 membri e 6 supplenti ed é diviso in Camere o sezioni.

 

Art. 2Il presidente ed il segretario costituiscono l’ufficio permanente del Tribunale d’appello.

 

Art. 3Il Tribunale d’appello e le sue Camere o sezioni si radunano quando sono convocate dal rispettivo presidente.

Al principio di ogni mese ed in ogni tempo quando occorra, il presidente del Tribunale, d’accordo con i presidenti delle sezioni, stabilisce la distribuzione dei lavori rispettivi, dando la precedenza a quelli più urgenti, in quanto non riesca possibile compierli contemporaneamente.

La tabella mensile degli aggiornamenti esposta nei locali del Tribunale indicherà non solo quello della Camera civile, ma eziandio gli altri delle sezioni.

 

Art. 4Compatibilmente colla distribuzione del lavoro fra le diverse Camere e sezioni, l’orario d’ufficio è di sette ore al giorno. Le sedute e deliberazioni collegiali devono però continuare anche oltre l’orario quando si possa facilmente compiere nell’istesso giorno una discussione od una deliberazione.

 

b. Costituzione delle sezioni o Camere del Tribunale

e loro funzionamento

 

Art. 5[2]Il Tribunale d’appello nomina ogni due anni i membri delle singole Camere o sezioni e i rispettivi presidenti, le Commissioni esaminatrici degli avvocati e dei notai, i giudici incaricati della sorveglianza degli archivi e dei rogiti notarili, e, fuori del proprio seno, ogni quattro anni, il cancelliere e i vice-cancellieri.

Nomina pure, ogni due anni, nel proprio seno un tesoriere ed un bibliotecario.

 

Art. 6Le nomine suddette avvengono a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto mediante scheda.

[3] Quando in due scrutini successivi non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, al terzo prevarrà la maggioranza relativa. In caso di parità di voti al terzo scrutinio decide il presidente.

Le nomine vengono partecipate al dipartimento di giustizia e pubblicate nel Foglio ufficiale.

 

Art. 7Le sezioni del Tribunale designano un vice-presidente, e, in mancanza di uno o più giudici, si completano con altri membri del Tribunale o con supplenti.

A questi potranno essere devoluti atti specifici d’istruzione.

Nella chiamata dei supplenti, salvo accordo delle parti, si avrà cura di non alterare la rappresentanza proporzionale in base alla quale il Tribunale venne costituito.

 

Art. 8Quando la supplenza d’un giudice è cagionata dall’assenza non giustificata, l’indennità dovuta al supplente viene trattenuta sull’onorario del giudice stesso.

§.L’assenza è giustificata in caso di malattia comprovata, di servizio militare o di regolare congedo da parte del dipartimento di giustizia.

 

Art. 9Le Camere o sezioni del Tribunale d’appello pronunciano in numero completo ed a maggioranza di voti in conformità della procedura civile.

 

Art. 10Le sedute delle Camere sono fissate dai rispettivi presidenti d’accordo fra di loro, a seconda degli aggiornamenti e delle circostanze. Esse devono essere stabilite in modo da giungere al sollecito compimento dei lavori loro asssegnati e da ottenere la maggiore utilizzazione del tempo ed un pronto disimpegno delle mansioni d’ufficio.

 

Art. 11Ogni Camera del Tribunale d’appello tiene il ruolo delle cause o dei ricorsi presentati ed il protocollo delle sentenze o decreti, nel quale si inscrivono i punti di questione ed il dispositivo.

Ogni decisione deve essere firmata immediatamente dai giudici che vi presero parte.

Inoltre il Tribunale fa tenere dalla cancelleria:

a)il libro degli esibiti;

b)il copialettere;

c)il protocollo delle operazioni speciali e dei decreti presidenziali;

d)la raccolta delle sentenze delle singole Camere o sezioni.

§.Il presidente può ordinare che i registri sotto lett. a) e b) siano tenuti separatamente per ogni Camera o sezione.

 

Art. 12La Camera di vigilanza in tema d’esecuzione e fallimenti tiene registro speciale delle ordinanze nonché quello delle ispezioni agli uffici di esecuzione e fallimenti e delle pene disciplinari inflitte.

 

Art. 13Alla fine d’ogni anno i presidenti delle Camere o sezioni rassegnano al dipartimento di giustizia un rapporto statistico delle loro operazioni corredato di un rapporto morale.

Nel rapporto statistico si dovranno precisare le appellazioni introdotte durante l’anno, le appellazioni derivanti dagli anni antecedenti, le cause introdotte direttamente alla Camera civile, le sentenze ed i decreti pronunciati.

 

c. Dell’aggiornamento delle cause civili

 

Art. 14Le cause vengono chiamate per la trattazione, secondo l’ordine cronologico dell’iscrizione, dando però la precedenza nell’aggiornamento alle più urgenti.

Una causa già messa in aggiornamento e rinviata ad istanza delle parti - salvo in caso di ragioni speciali - non potrà essere chiamata prima che siano state chiamate tutte quelle che erano già pendenti al momento del rinvio.

 

Art. 15Le cause appellate e quelle introdotte direttamente in appello vengono inscritte, in ordine cronologico d’insinuazione, nel rispettivo registro. In questi registri si indicano le cause tolte, decise, transatte, compromesse o perente.

 

Art. 16Le parti e i loro patrocinatori devono notificare al Tribunale le cause transatte, come pure le desistenze e i compromessi riflettenti cause pendenti.

Gli avvocati che trattano le cause in forza del patrocinio officioso, quando la causa venga transatta con vantaggio per l’assistito sono tenuti a curare l’applicazione dell’art. 528 proc. civ. per ciò che concerne il rimborso delle competenze e spese di patrocinio e di giustizia, sotto comminatoria della responsabilità per i danni e delle sanzioni disciplinari in caso di trascuranza o di collusione coll’assistito.

 

Art. 17La chiamata delle cause, per la discussione orale, ha luogo mediante citazione, da intimarsi alle parti od ai patrocinatori, di regola almeno otto giorni prima di quello stabilito per la comparsa. Nella citazione si deve indicare anche l’ora della comparsa.

 

Art. 18Prima del giorno fissato per la discussione, nelle cause per arringa, o per la deliberazione nelle cause per ricorso, i giudici devono prendere cognizione degli atti della causa.

Le parti sono tenute ad esaminare la formazione dell’incarto esistente in cancelleria prima del giorno della discussione.

Una domanda di rinvio della discussione presentata soltanto all’udienza e poggiata alla mancanza di uno o più documenti, potrà venire respinta dal presidente, a meno che ricorrano ragioni speciali che giustifichino il ritardo nella sua proposizione.

I documenti devono essere riconsegnati alla cancelleria almeno tre giorni prima di quello della discussione.

 

Art. 19L’istruzione delle cause portate direttamente alla Camera civile d’appello viene assegnata per turno ad un giudice delegato fra i sette giudici componenti l’intero tribunale.

 

Art. 20Gli atti di ogni causa sono tenuti riuniti ed elencati in cartoni separati.

 

d. Redazione delle sentenze

 

Art. 21[4]La redazione delle sentenze deve essere fatta dal giudice delegato, oppure dal supplente o dal cancelliere o vice-cancelliere a ciò designato e consegnata alla Cancelleria, entro 15 giorni dalla decisione al più tardi, salvo il caso di malattia, o di giustificato motivo da riconoscersi ogni volta dal presidente.

La cancelleria tiene nota in speciale registro del giorno in cui la causa viene decisa e di quello in cui viene presentata la redazione.

 

Art. 22Il presidente del Tribunale, d’accordo coi presidenti delle sezioni, potrà esonerare dal turno di redazione quel giudice o supplente che, per ragione d’altri compiti d’ufficio, si trovasse momentaneamente sovraccarico di lavoro.

 

Art. 23Ogni semestre sarà trasmesso, per l’esame, al dipartimento di giustizia il registro previsto dall’art. 21, cap. 2.

 

Art. 24Il presidente d’appello denuncia al dipartimento di giustizia i casi di negligenza dei membri del Tribunale e della cancelleria.

 

e. Della cancelleria

 

Art. 25La cancelleria del Tribunale d’appello è costituita da un segretario e da due aggiunti.

Deve essere aperta al pubblico dalle 9 alle 12 antim. d’ogni giorno, esclusi i festivi.

 

Art. 26Il lavoro interno della cancelleria è disciplinato con ordinanza del presidente del Tribunale di appello, sentiti i presidenti delle Camere o sezioni.

 

Art. 27La cancelleria è risponsevole per la custodia di tutti i documenti che le sono affidati.

Nessun documento può essere ritirato senza la firma di persona debitamente autorizzata.

Ultimata una causa, i documenti sono restituiti alle parti, alla Pretura, od all’ufficio da cui provengono.

 

f. Del giudice bibliotecario

 

Art. 28Il giudice bibliotecario sorveglia la biblioteca e propone al Tribunale gli acquisti.

I libri della biblioteca non possono essere asportati senza autorizzazione del giudice bibliotecario o del presidente del Tribunale.

 

g. Del giudice tesoriere

 

Art. 29Il giudice tesoriere è incaricato dell’esazione delle tasse, multe e proventi giudiziari, nonché dell’amministrazione finanziaria del Tribunale.

Quale agente di riscossione è soggetto alla legge sull’amministrazione e contabilità dello Stato ed al relativo regolamento.

 

h. Dell’ispettore degli archivi e rogiti notarili

 

Art. 30L’ispettore degli archivi sorveglia la regolare tenuta degli archivi notarili distrettuali e visita, almeno una volta all’anno, l’archivio d’ogni notaio, per accertarsi che gli atti notarili siano redatti, rubricati e custoditi a norma di legge.

Ha cura altresì di sorvegliare la corretta applicazione della legge sul bollo da parte dei notai e degli archivisti.

Occorrendo, applica, o provoca l’applicazione dal competente magistrato, delle penalità stabilite dalla legge.

Del risultato delle sue visite stende rapporto al Tribunale d’appello, il quale ne dà copia al dipartimento di giustizia.

§.Gli incombenti dell’ispettore potranno venire ripartiti fra due membri del Tribunale. In tal caso essi sono tenuti a consultare ed intendersi prima di dare preavviso od istruzioni che involgano delle decisioni di portata generale.

 

Art. 31L’ispettore sorveglia altresì la tenuta dei registri che riflettono questa materia e cioè:

a)delle inscrizioni e notifiche della pratica ed alunnati degli avvocati e notai;

b)delle notifiche di decessi di notai, trapassi di rogiti e consegne di tabellionati;

c)delle nomine di notai ed avvocati;

d)dello stato generale dei depositi dei rogiti dei notai defunti del Cantone.

 

Art. 32Le spese della visita ordinaria agli archivi dei notai sono a carico dello Stato; quelle cagionate da mancanza o colpe di notai sono a carico loro.

 

i. Disposizioni varie

 

Art. 33Le scritture illeggibili o sconvenienti possono dai presidenti delle rispettive Camere essere rimandate alla parte da cui emanano con assegno di un termine perentorio per rifarle.

Occorrendo conteggi, le parti possono essere tenute a produrre una distinta chiara e specificata.

 

Art. 34Tutte le istanze e notificazioni dirette al Tribunale, alla Camera civile d’appello o di cassazione, ai presidenti, ed alla cancelleria devono essere stese in carta da bollo[5], altrimenti soggiacciono immediatamente alle sanatorie previste dalle leggi sul bollo.

 

Art. 35La tardiva trasmissione delle appellazioni e degli atti da parte dei funzionari di prima istanza, è punita con multa da fr. 5.- a fr. 20.- da infliggersi d’ufficio dalle rispettive sezioni.

 

Art. 36La sospensione od il rimando d’una causa si deve domandare almeno tre giorni prima di quello stabilito per la comparsa.

Le parti ed i loro procuratori o patrocinatori, che non osservano detto termine, sono passibili della riprensione da parte del presidente ed in caso di recidiva della multa da fr. 10.- a fr. 20.-.

Sono pure passibili della multa da fr. 5.- a fr. 10.- le parti e i loro procuratori o patrocinatori che non restituiscono i documenti nel termine stabilito dall’art. 301 proc. civ.

 

Art. 37Il presidente del Tribunale e le sezioni dello stesso notificano, ex officio, agli organi disciplinari competenti tutti i fatti, o le omissioni dei magistrati o funzionari giudiziari e degli avvocati esercenti o mandatari giudiziari, che possono dar luogo alle sanzioni previste dagli art. 370 PC., 78, 82 segg.[6] della legge organica giudiziaria.

 

Art. 38È abrogata ogni contraria disposizione.

 

Art. 39Il presente regolamento da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle leggi e decreti, entra in vigore col 1° gennaio 1925.

 

 

Pubblicato nel BU 1925, 7.

 

 


[1]  Art. modificato dal Reg. 2.V.1967 - BU 1967, 109.

[2]  Cpv. 1, modificato dal Reg. 2.V.1967 - BU 1967, 109.

[3]  Cpv. 2, modificato dal Reg. 2.V.1967 - BU 1967, 109.

[4]  Cpv. 1, modificato dal Reg. del 2.V.1967 - BU 1967, 109.

[5]  Atti ora non più soggetti a bollo, giusta la nuova legge sul bollo del 16.VI.1966, in vigore dal 1°.VIII.1966 - BU 1966, 403.

[6]  Numerazione rettificata secondo la LOG. v. 3.1.1.1.