Regolamento
concernente lo svolgimento di mandati arbitrali,
peritali e di mediazione in campo privato da parte dei
magistrati dell’ordine giudiziario
(del 30 agosto 2000)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 67 cpv. 4 della Legge organica giudiziaria, civile e penale;
decreta:
Autorizzazione obbligatoria
Art. 11L’accettazione da parte di un magistrato di un mandato arbitrale, quale perito o mediatore in campo privato, necessita un’autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
2L’autorizzazione può essere accordata soltanto se:
a)la natura e l’importanza del mandato giustificano il concorso di un magistrato;
b)l’esercizio del mandato non compromette né il prestigio né l’indipendenza della magistratura;
c)il mandato, tenuto conto del tempo necessario alla sua esecuzione, non impedisce al richiedente di consacrarsi pienamente alla funzione giudiziaria cui è preposto.
Limiti
Art. 2Di regola è concessa un’autorizzazione all’anno per magistrato ed è autorizzato lo svolgimento di un arbitrato o di una perizia per volta, a condizione tuttavia che il carico di lavoro derivante al magistrato dalla sua funzione giudiziaria e da altre attività per l’ente pubblico e in campo privato lo consentano.
Procedura d’autorizzazione
Art. 31La domanda, da inoltrare in via preventiva, deve contenere tutte le indicazioni necessarie sulla natura, l’oggetto e il valore dell’attività prevista, sulla sua funzione precisa, sul tempo probabilmente necessario alla sua esecuzione, sull’attuale carico di lavoro del richiedente e del suo ufficio giudiziario, nonché sui suoi attuali incarichi pubblici, permanenti o transitori, e sulle sue attività nel campo privato non giuridico.
2Il Dipartimento tiene un controllo delle autorizzazioni rilasciate, può chiedere informazioni sullo svolgimento dei mandati e ha la facoltà di revocare l’autorizzazione per motivi gravi.
3La fine e la cessazione di un mandato devono essere comunicati al Dipartimento; contemporaneamente gli si rende noto l’ammontare degli introiti.
Coordinamento con il Consiglio della magistratura
Art. 4Il Dipartimento delle istituzioni chiede il preavviso del Consiglio della magistratura e lo informa una volta all’anno sulle autorizzazioni accordate.
Utilizzo di spazi e personale del Cantone
Art. 5Di regola non è consentito l’utilizzo di spazi e personale del Cantone. Altrimenti esso deve essere adeguatamente indennizzato mediante pagamento alla cassa cantonale.
Disposizioni finali
Art. 6Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 2000, 299.
[1] Entrata in vigore: 1 settembre 2000 - BU 2000, 299.