178.200



 

Legge

sulla tariffa giudiziaria

(LTG)

(del 30 novembre 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 27 ottobre 2010 n. 6361R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Campo di applicazione

Art. 11La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l’amministrazione della giustizia civile e penale.

2Sono riservate le leggi speciali.

 

Tassa di giustizia

Art. 21La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della causa.

2Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l’autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

 

Competenza dell’incasso

Art. 31Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il cpv. 2.

2Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

 

Destinazione delle spese processuali

Art. 41Le spese processuali spettano allo Stato.

2Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest’ultimo.

 

TITOLO II

Giustizia civile

Capitolo primo

Procedura di conciliazione

 

Art. 51Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti:

Valore litigioso in franchi

Tassa in franchi

fino a

       2'000

    50 -   150

 

       2'000 -        5'000

  100 -   300

 

       5'000 -     30'000

  200 - 1'500

 

     30'000 -    100'000

  500 - 3'000

 

   100'000 - 1'000'000

1'000 - 5'000

oltre

1'000'000

3'000 - 0,5%

2Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi.

3L’autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione.

 

Capitolo secondo

Giudice di pace

 

Art. 6La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi.

 

Capitolo terzo

Pretore

 

Procedura ordinaria

Art. 71La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:[1]

Valore litigioso in franchi

Tassa di giustizia in franchi

fino a

    30’000

     500 -    4’000

 

    30’000 -          50’000

  2’500 -    5’000

 

    50’000 -        100’000

  3’000 -    8’000

 

   100’000 -       200’000

  5’000 -  12’000

 

   200’000 -       500’000

  8’000 -  20’000

 

   500’000 -    1’000’000

15’000 -  40’000

 

  1’000’000 -   2’000’000

25’000 -  60’000

 

  2’000’000 -   5’000’000

35’000 -   80’000

 

  5’000’000 - 10’000’000

55’000 - 100’000

oltre

10’000’000

75’000 a 1% del valore

2Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.

3È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

 

Procedura semplificata

Art. 81La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.[2]

2Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell’assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

 

Procedura sommaria

Art. 9[3]1La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria.

2Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20’000 franchi.

3Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

 

Provvedimenti cautelari

Art. 10[4]La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20’000 franchi.

 

Altre procedure

Art. 11Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

 

Capitolo quarto

Tribunale di appello

 

Istanza unica

Art. 12La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

 

Appello

Art. 13[5]La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

 

Reclamo

Art. 14La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

 

Ricorso

Art. 15La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

 

Provvedimenti cautelari

Art. 16La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

 

Altre procedure

Art. 17Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

 

Capitolo quinto

Norme comuni

 

Foro prorogato

Art. 18La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

 

Revisione

Art. 19La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

 

Interpretazione

Art. 201La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria.

2Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

 

Fine del procedimento senza decisione del giudice

Art. 21In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti.

 

TITOLO III

Giustizia penale

 

Processi

Art. 221Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:

a.nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10'000 franchi;

b.nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20'000 franchi;

c.nei processi davanti alla Corte criminale da 1000 a 100'000 franchi;

d.nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100'000 franchi.

2Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

3Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.

4Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.

5In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.[6]

 

Ministero pubblico

Art. 23Per il decreto d’accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

 

Giudice dei provvedimenti coercitivi

Art. 24[7]Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5’000 franchi.

 

Corte dei reclami penali

Art. 25La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

 

Giudice dell’applicazione della pena

Art. 261Nelle decisioni del giudice dell’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 10 lett. a-c della legge del 20 aprile 2010 sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1000 franchi.

2Nelle altre decisioni, il giudice dell’applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1000 franchi.

 

Revisione

Art. 27La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

 

Sospensione e condono

Art. 27a[8]1Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese.

2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

 

TITOLO IV

Spese

 

Giudice di pace e testimone

Art. 281Al testimone è versata un’indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.

2Il giudice fissa un’indennità equa per la cooperazione dei terzi.

3Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all’indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

 

Autorità comunale

Art. 29Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un’indennità conformemente all’art. 28.

 

Perito, interprete e traduttore

Art. 301L’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.

2Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d’onorario per scritto.

 

Prestazioni delle autorità di perseguimento penale[9]

Art. 311L’autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.

2Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare:

a)gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell’inchiesta, quando non rientrano nell’attività normale degli organi inquirenti;

b)le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;

c)le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media.[10]

 

Regolamento sulle spese

Art. 32Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Norma transitoria

Art. 33Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.

 

Entrata in vigore

Art. 34Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

 

 

Pubblicata nel BU 2011, 38.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[2]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[3]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[4]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[5]  Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[6]  Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[7]  Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

[8]  Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 487.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

[10]  Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.