Regolamento
concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie
(del 18 dicembre 2012)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010
decreta:
Art. 11Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:
1.rilascio di una copia conforme di una decisionefr. 30.–
2.rilascio di estratti di una decisione, per paginafr. 3.–,
minimo fr. 15.–
3.attestazione della crescita in giudicato;
se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni,
l’attestazione è gratuitafr. 25.–
4.rilascio della documentazione necessaria per l’esecuzione
della decisione all’estero fr. 40.–
5.rilascio di copie di certificati ereditarifr. 20.–
6.rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento
di fallimento o concordato, accettazione eredità)fr. 20.–
7.fotocopie, per pagina;fr. 1.–
se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per paginafr. –.50
8.spese postalicosti effettivi
2Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.
Art. 2Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Pubblicato nel BU 2012, 616.