Regolamento
di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e
della legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio
(del 19 settembre 2012)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010,
visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011,
decreta:
Spese processuali, pene pecuniarie e multe
Art. 11Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti:
a)Preture;
b)Pretura penale;
c)Tribunale di appello;
d)Ministero pubblico;
e)Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi;
f)Magistratura dei minorenni;
g)Tribunale dei minorenni;
h)Tribunale di espropriazione.
Assistenza giudiziaria
Art. 21L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
2Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.
3Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.
Entrata in vigore
Art. 3Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.[1]
Pubblicato nel BU 2012, 443.
[1] Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.