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 : Statuto dell’ Ordine dei notai del Cantone Ticino - 17 giugno 1972

 

Statuto

dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino

(del 18 giugno 2015)

 

 

 

I NORME GENERALI

 

 

Generalità

Art. 1LOrdine dei notai del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dellart. 15 della Legge sul notariato (LN).

 

Sede, recapito

Art. 21L’Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d’appello.

2Il suo recapito è presso il segretario.

 

Scopo

Art. 3L’Ordine promuove la dignità e l’esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all’osservanza della collegialità fra i notai, presta concorso all’autorità per questioni generali e particolari del notariato e dell’amministrazione.

 

Compiti

Art. 41L’Ordine esercita tutti i poteri e i compiti conferitigli dalla legge.

2LOrdine emana le norme deontologiche che servono quale base per le regole professionali e per linterpretazione delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sul notariato.

3LOrdine viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per discutere i problemi generali del notariato e dellamministrazione, per preparare atti legislativi nel settore, per organizzare gli esami di notariato e la formazione professionale dei notai e dei praticanti.

4LOrdine propone i nominativi dei notai chiamati a far parte delle commissioni per il notariato, esaminatrice e di disciplina, come pure degli ispettori notarili.

5LOrdine cura e organizza la formazione continua dei propri membri.

 

Membri, tassa annuale

Art. 51I notai iscritti nel registro cantonale fanno obbligatoriamente parte dell’Or­dine.

2Ogni membro è tenuto al pagamento della tassa annuale fissata dallAssemblea. Il mancato pagamento costituisce una violazione professionale.

3La tassa annuale è integralmente dovuta indipendentemente dalla data di entrata o di uscita dallOrdine nel corso dellanno.

 

 

II ORGANIZZAZIONE

 

Organi

Art. 6Organi dell’Ordine sono:

lAssemblea,

il Consiglio,

la Commissione di revisione.

 

 

III ASSEMBLEA

 

Competenze

Art. 71L’Assemblea è l’organo superiore dell’Ordine.

2Adotta lo statuto, le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto dattività, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

 

Convocazione

Art. 81L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell’Ordine.

2È convocata dal Consiglio, con lindicazione delle trattande.

 

Deliberazioni

Art. 9L’Assemblea delibera validamente sugli oggetti all’ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

 

 

IV CONSIGLIO

 

Composizione e organizzazione

Art. 101Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Ordine.

2È composto di cinque fino a sette membri.

3Presidente e vice presidente sono eletti dall’Assemblea.

4Per il resto si organizza in modo autonomo.

 

Carica

Art. 111I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

2In caso di vacanza per dimissioni o altro, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.

 

Competenze

Art. 121Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità

2In particolare esegue le decisioni dellAssemblea, istituisce commissioni speciali, studia, propone e preavvisa le questioni che rientrano nella sfera di attività dellOrdine, mantiene i contatti con la Federazione Svizzera dei Notai e con le autorità, tutela il libero esercizio e la dignità della professione.

 

Convocazioni e deliberazioni

Art. 131II Consiglio è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché sia presente la maggioranza dei suoi membri.

2Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

 

Rappresentanza

Art. 14L’Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.

 

 

V COMMISSIONE DI REVISIONE

 

Composizione carica e compiti

Art. 151La Commissione di revisione è composta di due membri, esclusi i membri del Consiglio.

2I membri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

3Esamina e controlla la gestione annuale e propone allAssemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

 

 

 

 

VI NORME GENERALI E FINALI

 

Indennità

Art. 161Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un’indennità di presenza.

2Il Consiglio fissa annualmente le indennità, tra le quali quelle forfettarie per il presidente e il segretario.

 

Diritto suppletorio

Art. 17Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CC.

 

Disposizione finale

Art. 18Il presente statuto, adottato dall’Assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore[1] dopo l’approvazione da parte della Commissione per il notariato, abrogando quello del 17 giugno 1972.

 

 

Pubblicato nel BU 2015, 459.


[1]  Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 461.